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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua per uso Potabile, da sorgenti tributarie del torrente Ponzone, in comune di Trivero, assentita al Consorzio Acqua Potabile Cantone Sotto Chiesa della Frazione Bulliana di Trivero con Determinazione Dirigenziale 26 agosto 2008 n. 2.622. Pratica n. 23BI.

Il Dirigente del Settore

(omissis)

Determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28 maggio 2008 dalla Sig.ra Lina Pagliuca, in qualità di Presidente pro tempore del "Consorzio Acqua Potabile Cantone Sotto Chiesa della Frazione Bulliana di Trivero", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 nº 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R 5 marzo 2001 nº 4/R e ss.mm.ii., nonché del D.P.G.R 29 luglio 2003 nº 10/R e ss.mm.ii. e della L.R 30 aprile 1996 nº 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabili, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acqua Potabile Cantone Sotto Chiesa della Fazione Bulliana di Trivero" (omissis), la concessione preferenziale per poter continuare a derivare una quantità d'acqua in misura eguale e non superiore a litri al secondo 0,46 ed un volume massimo annuo di 14.507 metri cubi, da un gruppo di 4 sorgenti tributarie del bacino del torrente Ponzone, ubicate in Comune di Trivero, ad uso potabile (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi a decorrere dal 10 agosto 1999 e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R 29 luglio 2003 nº 10/R, per un ulteriore periodo di anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 342,32 pari al minimo ammesso previsto per l'uso potabile con portate medie superiori a 0,1 litri al secondo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) punto 2) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 nº 6/R e successivo aggiornamento all'indice Istat disposto con D.D della Regione Piemonte 15 novembre 2006 nº 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.957 di Rep.
in data 28 maggio 2008

Art. 15 − Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 26/8/2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato