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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 446 in data 12.02.2008. Rinnovo di un Antico Diritto di derivazione d'acqua, per usi domestici e civici, dal torrente Viona, in comune di Donato, assentito al Comune di Mongrando. Pratica n. 642.

Il Dirigente del Settore

(Omissis)

Determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 9 gennaio 2008 dal Sig. Fussotto Gino, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Moingrando, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 nº 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 nº 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Mongrando (omissis), il rinnovo dell'antico diritto di derivare dal torrente Viona, in Comune di Donato, litri/secondo massimi 10 − litri/secondo medi 6,41 ed un volume massimo annuo di 211.680 metri cubi d'acqua per gli usi domestici degli abitanti delle frazioni Graziano, Ruta e Borgo San Lorenzo del Comune di Mongrando ed in misura non apprezzabile per usi civici ed assimilabili dello stesso Comune, (omissis).

Di assoggettare ai sensi dell'art. 10 − comma 1 − lettera b) del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 19 luglio 2007 nº 8/R (omissis) la derivazione d'acqua praticabile dal torrente Viona in Comune di Donato, agli obblighi, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel medesimo regolamento da adottarsi con le gradualità previste nell'art. 11, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nel disciplinare di concessione.

Di accordare il rinnovo dell'antico diritto di che trattasi a decorrere dal 1º febbraio 1977, giorno successivo a quello di scadenza del D.M. 29 aprile 1952 nº 1.449 e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 nº 10/R, per ulteriori anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza del precedente trentennio, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Di esonerare il Comune concessionario, a decorrere dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento di rinnovo, dal corrispondere alla Regione Piemonte il canone demaniale annuo cui l'utilizzazione di acqua pubblica è sottoposta per effetto dell'art. 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 nº 15/R ed emanato ai sensi e per gli effetti della L.R. 5 agosto 2002 nº 20, in quanto l'uso domestico di acqua pubblica effettuato nel territorio delle Comunità Montane, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera b) dello stesso regolamento regionale, è esentato dal pagamento di detto canone e tenuto conto che il territorio del Comune di Mongrando ricade nell'ambito della Comunità Montana "Bassa Valle Elvo", con sede in Comune di Occhieppo Superiore, così come il territorio del Comune di Donato ricade nell'ambito della Comunità Montana "Alta Valle Elvo", con sede in Comune di Graglia. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.907 di Rep. in data 9 gennaio 2008

Art. 19 − Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 12/2/2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato