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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Rinnovo della concessione oggetto dei DD.P.G.R. n. 284/1977 e n. 2.786/1986 per derivazione d'acqua dal Rio Sapellano, in Comune di Pralungo, assentito per uso Piscicolo alla Sig.ra Silvana Janno con Determinazione Dirigenziale 30 aprile 2008 n. 1.321. Pratica n. 356.

Il Dirigente del Settore

(omissis)

Determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28 marzo 2008 dalla Signora Silvana Janno, in qualità di titolare, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 nº 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 nº 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Signora Silvana Janno (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto dei precedenti DD.P.G.R. nº 284/1977 e nº 2.786/1986 per continuare a derivare litri /secondo massimi 1 ed un volume massimo annuo di 31.536 metri cubi d'acqua dal rio Sapellano, in località Sapellano del Comune di Pralungo, ad uso piscicolo (alimentazione laghetto artificiale destinato ad allevamento ittico), con restituzione delle eccedenze nello stesso rio Sapellano in località immediatamente a valle del piccolo bacino artificiale; (omissis) −

Di accordare a termini dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, nº 10/R e ss.mm.ii. il rinnovo della concessione di che trattasi per anni 30, successivi e continui, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) dello stesso Regolamento regionale, decorrenti dal 20 settembre 2003, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P.G.R. nº 2.786/1986, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto in ragione di annui Euro 124,48 pari al minimo ammesso per l'uso piscicolo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 nº 6/R e successivo aggiornamento disposto con D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 nº 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.929 di Rep. in data 28 marzo 2008

Art. 16 − richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 30/4/2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato