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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

D.P.G.R.n. 4/R/2001. Istanza del sig. Valcauda Alessandro per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea freatica, per uso zootecnico e potabile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Muzzano. Assenso con D.D. n. 3993 del 24/12/2008. Muzzano 2− C.U.R. BI10445.

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 5 dicembre 2008 dal Sig. Valcauda Alessandro, in qualità di titolare, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, nº 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al sig. Valcauda Alessandro, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 0,1 (zerovirgolauno) d'acqua da falda sotterranea freatica, per un totale di metri cubi annui 3.200 (tremiladuecento), prelevati per mezzo di n. 1 sorgente, ubicata in comune di Muzzano, ad uso zootecnico e consumo umano, tramite approvvigionamento autonomo;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, nº 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, nº 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare.

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, il sig. Valcauda Alessandro dall'obbligo di versare alla Regione Piemonte − Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l'uso zootecnico di acqua pubblica, previsto in linea generale dall'art. 4 − comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R − quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 nº 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 nº 283 − fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, nº 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque − Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque − Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli organi, enti ed amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 9/1/2009

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco