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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua da falde sotterranee profonde, mediante un pozzo in Comune di Mongrando, assentita per uso Produzione di Beni e Servizi alla ditta "Surf S.r.l" con D.D. 18 settembre 2001 n. 2.862. Pratica n. 20BI.

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 12 marzo 2001 dal Sig. Davide Borello, in qualità di Presidente della ditta "Surf S.r.l.", (omissis), relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire in deroga, ai sensi del 2º comma, dell'art. 4 della Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "SURF S.r.l" (omissis), la concessione di derivare da falde sotterranee in pressione, per mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Mongrando (Fg. n. 42 − mappali n. 134 e 135), moduli max. 0,03 (lt/sec. 3) d'acqua da utilizzare per scopi industriali, con restituzione dei reflui di scarico nel torrente Viona, del Comune di Mongrando.

Di accordare la concessione di che trattasi in forma precaria e per un periodo di anni dieci, ai sensi dell'art. 11 − comma 6 della L.R. 22/96, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data dell'annuo canone di Euro 1.688,87=(L. 3.270.100), pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall'art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, fatti salvi ogni adeguamento e conguaglio successivi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivi DD. MM. 20 marzo 1998 e 24 novembre 2000.

Di dare atto che il canone demaniale annuo sopra indicato è stato determinato applicando la triplicazione dell'importo base, ai sensi dell'art. 23 − comma 3 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258.

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica. (Omissis)

Il Dirigente di Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 942 di Rep. in data 12 marzo 2001

Art. 7 − Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 dicembre 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato