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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Rinnovo in sanatoria della concessione oggetto del D.P.G.R. 2 dicembre 1986 n. 9.139 per derivazione d'acqua dal sub alveo del torrente Elvo, in Comune di Occhieppo Inferiore, ad uso Produzione di Beni e Servizi, assentito alla ditta "Lane Botto S.r.l" con D.D. 7 marzo 2006 n 876. Pratica n. 853.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 7 dicembre 2005 dal Sig. Marco BOTTO, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Ditta "Lane Botto Srl", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella , la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. (omissis).

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Lane Botto Srl" (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto del D.P.G.R. 2 dicembre 1986 n. 9.139, per poter continuare a derivare dal sub alveo del torrente Elvo, in Comune di Occhieppo Inferiore, una quantità d'acqua fissata in misura eguale e non superiore a litri/sec. 7, cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile di 210.000 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi (usi direttamente connessi con il processo produttivo avente carattere tessile), (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 15, successivi e continui, decorrenti dal 1 gennaio 1999, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P.G.R. 2 dicembre 1986 n. 9.139, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione del minimo ammesso previsto per l'uso di produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile) e con portate medie di prelievo superiori ad 1 litro al secondo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera h), punto 4) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1622 di Rep. in data 7 dicembre 2005

Art. 9 − Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Elvo in dipendenza della concessa derivazione. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 9 dicembre 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato