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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Rinnovo in sanatoria con varianti della concessione di derivazione d'acqua, da sorgenti tributarie dei Rii Poala e Tolera, in Comune di Mosso, assentita per uso Potabile al Comune di Mosso con D.D. 14 marzo 2003 n. 1084. Pratica n. 35BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 18 luglio 2002 dal Sig. Gianni REGIS MILANO, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Mosso, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell'art. 2 − comma 1 − lettera c) del R.D. 11 dicembre 1993 n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Mosso, il rinnovo in sanatoria con varianti della concessione di derivazione di moduli massimi 0,012 e medi 0,01 d'acqua da un gruppo di sorgenti tributarie dei bacini dei Rii Poala e Tolera, ubicate in territorio del Comune di Mosso, da utilizzarsi per scopi potabili con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nei Rii Caramezzana, Tolera e Venalba, affluenti tutti del torrente Strona di Cossato, mediante la fognatura pubblica. Di accordare ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 3, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 6 febbraio 1983, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 6 febbraio 1983 dell'annuo canone di Euro 15,49 − pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1º dicembre 1981, n. 692; dal 1º gennaio 1990 dell'annuo canone di Euro 15,49 − pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1º gennaio 1994 del canone annuo di Euro 258,23 − pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 del canone annuo di Euro 264,68, dal 1º gennaio 1998 del canone annuo di Euro 269,45 dal 1º gennaio 1999 del canone annuo di Euro 273,49 − pari ai minimi ammessi ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 2000 del canone annuo di Euro 276,77; dal 1º gennaio 2001 del canone annuo di Euro 281,48 − dal 1º gennaio 2002 del canone annuo di Euro 284,86 − pari ai minimi ammessi ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.131 di Rep. in data 18 luglio 2002

Art. 7 − Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali e scoli sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 dicembre 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato