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Bollettino Ufficiale n. 03 del 22 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua per uso Energetico (idroelettrico) dal Rio Colomber, in Comune di Pollone, assentita al Comune di Pollone, con D.D. 18 dicembre 2002 n. 5.479. Pratica n. 7BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11 gennaio 2002 dal Geometra Ezio REGE, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pollone, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell'articolo 2 − comma 1 − lettera c) del R.D. 11 dicembre 1993 n. 1775, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Pollone, la concessione di derivare dal Rio Colomber, affluente del torrente Elvo, in Comune di Pollone, moduli massimi 0,12 e medi 0,065 d'acqua da utilizzarsi per produrre, sul salto utile di metri 140, la potenza nominale media di 8,92 kW. da trasformarsi in energia elettrica atta ad elettrificare i fabbricati di proprietà comunale costituenti gli alpeggi denominati "L'Arcomune" e "Le Piane" ivi ubicati, con restituzione integrale dell'acqua nel torrente Elvo, sempre in Comune di Pollone.

Di accordare ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'articolo 7, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data dell'annuo canone di Euro 104 (centoquattro) in ragione di Euro 11,66 per ogni Kw di potenza nominale media prodotta ai sensi dell'art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall'art. 18 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.108 di Rep. in data 11 gennaio 2002

Art. 9 − Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 dicembre 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato