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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 02


Codice DB0800
D.D. 7 gennaio 2009, n. 1

D.G.R. n. 55−9151 del 7 luglio 2008. Sperimentazione di interventi di social housing tramite casi pilota. Individuazione degli interventi ammessi a finanziamento, ammessi sotto condizione, sospesi ed esclusi.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

  1. di approvare:
  2. la graduatoria degli interventi di social housing ammessi a finanziamento e la graduatoria degli interventi ammessi sotto condizione, allegata alla presente determinazione sotto la lettera A);
  3. l'elenco degli interventi di social housing sospesi in relazione alla necessità di approfondire con le Amministrazioni comunali alcuni elementi inerenti l'ammissibilità a contributo, allegato alla presente determinazione sotto la lettera B);
  4. l'elenco delle Manifestazioni d'interesse escluse per irricevibilità o inammissibità, allegato alla presente determinazione sotto la lettera C);

2. di stabilire che:

  1. la documentazione richiesta a margine di ciascun intervento ammesso sotto condizione, come indicato nell'allegato A) nonché quella necessaria a risolvere la sospensione per gli interventi di cui all'allegato B) debba pervenire entro e non oltre il termine del 20 febbraio 2009, pena la decadenza dal finanziamento;
  2. la presa d'atto dell'avvenuto superamento della condizione per gli interventi ammessi sotto condizione indicati nell'allegato A) sarà assunta con successivo provvedimento dirigenziale;
  3. gli interventi sospesi saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione della documentazione aggiuntiva fissato al 20 febbraio 2009;

3. di dare atto che nell'allegato A) per gli interventi ammessi e per gli interventi ammessi a condizione è riportato il finanziamento richiesto, il finanziamento concesso e quello assegnato per l'acquisizione delle aree o degli immobili e per la progettazione nonché il finanziamento prenotato per la realizzazione dell'intervento; qualora il finanziamento concesso risulti diverso da quello richiesto trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 13 dell'Avviso pubblico citato in premessa;

  1. di precisare che il finanziamento prenotato per la realizzazione degli interventi sarà assegnato con successivo provvedimento a seguito della conclusione dell'iter di acquisizione delle aree o dell'immobile e della progettazione dell'intervento, in base ai costi di realizzazione delle opere e nel rispetto dei massimali di costo, oltre al contributo aggiuntivo previsto per la bioedilizia; con il medesimo provvedimento saranno stabiliti i termini per l'inizio dei lavori.

Gli allegati A), B) e C) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e del regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Direttore regionale

Mariella Olivier

Allegato

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