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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2009


Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 11/09 del 7 gennaio 2009.

Alla Regione Piemonte

Dir. Beni Culturali

Via Bertola, 34 − TORINO

Alla Provincia di Torino

C.so Inghilterra, 719 −10138 − TORINO

Al Comune di Torino

Piazza Palazzo di Città 1 − TORINO

Al Notaio Luigi Musso

Via Brofferio, 3 − 10121 TORINO

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

Piazza San Giovanni, 2 − TORINO

TORINO − Via Milano, 10 − Segnato in Catasto al foglio: 210 n. 68 sub. 5051 (ex 1245 n. 68 sub. 43) Tutela D.Lgs 42/2004 − Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Rogito: notaio Luigi Musso − rep 76803 del 04/12/08

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: vano sottotetto Prezzo: € 6.000,00

Data denuncia: 18/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata é stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale
Liliana Pittarello