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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione Giunta Provinciale n. 457 del 25 novembre 2008. Esito di procedura via del progetto di prosecuzione ed ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località San sebastiano nel Comune di Fossano. Proponente: Unicalcestruzzi S.p.A. Casale Monferrato

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 29 aprile 2008 e del 30 ottobre 2008, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

  1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.
  2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva valutazione di incidenza del progetto di prosecuzione ed ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località San Sebastiano nel Comune di Fossano, presentato dalla Unicalcestruzzi s.p.a., Via Luigi Buzzi n. 6, Casale Monferrato (AL), in quanto l'intervento estrattivo in progetto, che riguarda un'area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà −a recupero ultimato− un raccordo morfologico con l'intorno.
  3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  4. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali richiesti dalla Società istante, come da progetto presentato.
  5. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività. Qualora, per esigenze legate alla coltivazione, questi debbano essere rimossi, gli stessi dovranno essere sostituiti in modo tale da garantire l'ubicazione di un numero non inferiore a quattro capisaldi quotati e di questi dovrà essere inviata monografia aggiornata al Comune di Fossano ed alla Provincia di Cuneo.
  6. Entro 30 giorni a far data dall'espressione del giudizio di compatibilità ambientale e comunque prima del rilascio del provvedimento autorizzativo ex L.R. 69/78, la Ditta istante dovrà presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi il piano di gestione dei rifiuti da estrazione come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2008.
  7. Entro 30 giorni a far data dall'espressione del giudizio di compatibilità ambientale e comunque prima del rilascio del provvedimento autorizzativo ex L.R. 69/78, dovrà essere formalizzata, mediante Deliberazione del Consiglio Comunale di Fossano, la convenzione prevista all'art. 9 del DPAE − Primo stralcio, a garanzia del riuso previsto al termine della coltivazione, finalizzato alla fruizione pubblica dell'area.
  8. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una nota tecnica corredata da opportuna documentazione fotografica e cartografica, che rappresenti lo stato di avanzamento della coltivazione, illustri il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente e fornisca una previsione circa gli interventi previsti nel corso dell'anno successivo.
  9. Entro la medesima data dovrà essere presentata una documentazione di aggiornamento annuale comprendente un piano quotato aggiornato in scala non inferiore a 1:2.000 (sia su supporto informatico che su supporto cartaceo) e sezioni estese ad un adeguato tratto del torrente Stura di Demonte; la Ditta dovrà seguire la normativa tecnica dei rilievi topografici, batimetrici e aerofotogrammetrici previste dal D.P.A.E. − Primo stralcio "Inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout−venant per riempimenti e sottofondi".
  10. Per tutta la durata dell'intervento estrattivo dovranno essere mantenuti in efficienza i piezometri installati dalla Ditta istante nell'area oggetto di intervento (in totale 12 punti di misura) e dovranno essere condotti rilievi del livello freatico della falda, con frequenza mensile e comunque a seguito di rilevanti eventi meteorici. I dati raccolti dovranno essere inviati annualmente a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi unitamente a quanto richiesto al precedente punto 5.
  11. Nell'area appartenente al terrazzo inferiore, in cui la coltivazione porterà alla creazione di un invaso definitivo, dovrà essere mantenuto il piano di monitoraggio che prevede il controllo periodico delle caratteristiche chimico−fisiche e biologiche delle acque mediante:

i) misure del livello freatico, con frequenza mensile in almeno due piezometri, a monte e a valle dell'area di scavo, lungo la direzione di deflusso della falda, nel lago di cava e nel torrente Stura di Demonte;

ii) analisi della qualità delle acque del lago di cava, con cadenza trimestrale, ricercando i seguenti indicatori pH, conducibilità, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale, COD, atrazine, coliformi totali e solventi clorurati, temperatura dell'acqua;

iii) campionamenti semestrali, in periodi limnologici significativi, finalizzati al controllo del grado di eutrofizzazione; i parametri da verificare sono i seguenti: (pH, ossigeno disciolto, conducibilità, temperatura, sodio e potassio, calcio e magnesio, cloruri e solfati, alcalinità totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo solubile e totale, coliformi totali, antiparassitari e metalli pesanti);

iv) analisi biologiche, consistenti in 6 campionamenti durante il primo anno e successivamente 4 campionamenti annui sui popolamenti fitoplanctonici (densità e fitomassa delle specie presenti, clorofilla a e trasparenza) e zooplantonici (densità e biomassa delle specie presenti); dette analisi dovranno essere effettuate in più stazioni del bacino e in differenti periodi stagionali significativi.

  1. I risultati del piano di monitoraggio sopraindicato, corredati da opportuno commento dal punto di vista idrobiologico, dovranno essere inviati agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi con frequenza annuale unitamente a quanto richiesto al precedente punto 5 del presente verbale.
  2. La coltivazione venga mantenuta alle distanze previste dal D.P.R. 128/59 dalle infrastrutture presenti, salvo acquisizione di specifica deroga da parte degli Enti competenti.
  3. Al termine della fase di coltivazione e degli interventi di riprofilatura, la pendenza delle scarpate residue dovrà essere inferiore a 26º per la porzione sottofalda, mentre non dovrà superare i 20º per la restante parte sopra falda.
  4. Per la regimazione delle acque superficiali dovrà essere seguito il progetto illustrato nella documentazione presentata, provvedendo ad adeguare prontamente le opere previste con il progredire della coltivazione.
  5. Per tutta la durata della coltivazione della porzione di cava sul terrazzo intermedio, dovrà essere mantenuto in efficienza il bacino di raccolta e decantazione delle acque previsto in prossimità di C.na Suffragio, a monte del recapito finale nella rete idrografica superficiale.
  6. Il riempimento delle aree al termine della coltivazione, sui terrazzi intermedio e superiore e le operazione di rimodellamento delle sponde sull'area del terrazzo inferiore dovranno avvenire esclusivamente con terre e rocce da scavo non inquinate, escluse dalla normativa rifiuti e con i rifiuti di estrazione indicati in progetto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2008.
  7. Il riempimento delle fosse derivanti dall'attività estrattiva sul terrazzo superiore dovrà essere preceduto dalla posa di drenaggi lineari alla base del riporto, secondo lo schema illustrato nella documentazione integrativa presentata.
  8. Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento.
  9. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo nella fase di recupero ambientale, dovranno essere dotati al piede di una apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.
  10. In tutte le aree in cui si prevede la messa a dimora delle specie che formeranno il bosco planiziale, in fase di ricostituzione del substrato, dovrà essere realizzato uno strato di base di materiale a granulometria più fine, al fine di incrementare la disponibilità di acqua per il soprassuolo e superare i problemi di attecchimento riscontrati sui recuperi realizzati in passato sulle aree esaurite, come evidenziato nella relazione di recupero ambientale.
  11. Sulle porzioni di cava sopra falda, incluse nell'area di terrazzo inferiore, al termine della coltivazione di ciascuna delle fasi individuate nel progetto, vengano immediatamente realizzati tutti gli interventi di stesa del terreno vegetale, semina del miscuglio erbaceo e piantumazione delle specie arboreo−arbustive elencate in progetto.
  12. In tutte le aree recuperate a fini naturalistici, l'impianto delle specie arboreo−arbustive che interesserà l'area pianeggiante e le scarpate dovrà seguire un sesto irregolare, prevedendo la distribuzione di collettivi plurispecifici, in modo da conferire al soprassuolo arboreo−arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.
  13. In tutti i tratti spondali risultanti dalla realizzazione del bacino, dovrà essere garantita una morfologia tale da consentire la realizzazione di una elevata variabilità di habitat. Si dovrà pertanto limitare l'eccessiva regolarità e linearità delle sponde, creando adeguate movimentazioni e sinuosità, attraverso la scrupolosa applicazione degli accorgimenti previsti nella relazione di recupero ambientale e mediante la realizzazione degli isolotti, delle penisole e delle zone di transizione progettati.
  14. Per quanto riguarda le aree destinate ad utilizzo agricolo, non appena lo strato di terreno agrario verrà ripristinato e, comunque entro la prima stagione vegetativa utile successiva, dovranno essere effettuate le operazioni di preparazione del letto di semina.
  15. Tutte le canalette previste in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante tecnica di idrosemina con l'impiego di un adeguato miscuglio erbaceo.
  16. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
  17. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero.
  18. Il provvedimento comunale conseguente la presente procedura amministrativa dovrà essere inviato a tutti i partecipanti la Conferenza di Servizi.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 29 aprile 2008 e del 30 ottobre 2008, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

(omissis)

5. Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso dell'ASL Cuneo 1 e del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, in quanto i predetti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato.

7. Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Fossano, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

8. Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 7 costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto.

11. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

12. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.

13. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte −Dipartimento di Cuneo− Settore VIA− Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.

14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

17. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire entro il 10.11.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)