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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 01


Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 85−10527

Approvazione Protocollo d'Intesa con la Regione Liguria per la regolarizzazione della mobilita' sanitaria interregionale.

A relazione dell'Assessore Artesio:

Premesso che

l'art. 8−sexies comma 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito dei criteri generali definiti in sede di intesa tra il Ministero competente e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quella di residenza, assume il principio delle reciproche intese volte a regolare la mobilità fra le Regioni, da attuarsi secondo la logica funzionale dell'autosufficienza di ciascuna regione e l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;

atteso che

nell'ambito della programmazione regionale sanitaria viene determinata l'offerta di prestazioni sanitarie necessaria a soddisfare il bisogno dei cittadini piemontesi, prevedendo, quindi, il mantenimento di volumi di attività e relativi flussi finanziari entro tetti predeterminati congruenti con gli assetti organizzativi del S.S.R.;

la presenza e l'attività di case di cura accreditate, ubicate nelle regioni di confine, deve rientrare nell'ambito della programmazione dell'offerta anche tenuto conto del fisiologico flusso di mobilità sanitaria fra aree contigue e non determinare scompensi alla pianificazione delle attività regionali;

ritenuto, pertanto, che

i flussi di migrazione sanitaria devono essere regolati attraverso intese con le regioni confinanti mirate a modulare l'accesso, secondo il principio di reciprocità, dei cittadini residenti, verso case di cura private accreditate, ferma restando la legittimazione all'accesso delle prestazioni dei cittadini di altre regioni;

l'accesso sopra specificato deve avvenire secondo parametri di ragionevole e graduale rientro nei livelli fisiologici di un fenomeno che, al presente, manifesta gli effetti della mancata valorizzazione dei principi di autosufficienza di ciascuna regione;

considerato che

le Amministrazioni regionali del Piemonte e della Liguria hanno ritenuto opportuno concludere un accordo, come specificato nell'allegato Protocollo d'intesa, finalizzato alla regolazione della mobilità sanitaria, attraverso la definizione, per quanto riguarda l'attività delle strutture private accreditate, di valori soglia massimi annuali riferiti, al rapporto fra valore della produzione complessiva e valore della produzione extraregionale e la conseguente individuazione delle case di cura private accreditate che presentano un valore di soglia particolarmente elevato;

ritenuto, pertanto, a seguito del protocollo d'intesa sopraspecificato di:

dato atto che la regolazione come sopra indicata dei flussi di migrazione regionale determina un'economia di gestione per l'anno 2009 pari ad euro 1.337.818,00= e per l'anno 2010 pari ad euro 1.494.655,00= oltre alle riduzioni di costo derivanti dalle minori anticipazioni di cassa verso le strutture private piemontesi eroganti prestazioni a favore di residenti liguri, nonché alle riduzioni di costo derivante dalla parallela riduzione del numero delle partite in contestazione tipiche del sistema di remunerazione di soggetti ricoverati appartenenti ad altre regioni;

ritenuto pertanto di adottare il presente atto nelle more della definizione del piano di riqualificazione dell'assistenza del S.S.R. di riequilibrio economico ai sensi dell'arti 1 comma 180 della legge 311/2004 e s.m.i. e finalizzato alla stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesta Stato Regioni 23.03.2005.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore,

visto il D.Lgs 502/1992 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 34−9619 del 15.09.2008;

vista la D.G.R. n. 25−9852 del 20.10.2008;

vista la D.G.R. n. 8−10204 del 01.12.2008;

a voti unanimi resi nelle forma di legge

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

La presente deliberazione, comprensiva della premessa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato