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Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2009


Codice DA1000
D.D. 1 agosto 2008, n. 453

Regolamento regionale 15/R/2006 − Definizione dell'area di salvaguardia dei punti di presa del Sistema Acquedottistico di Valle − invaso di Rochemolles, tramite il canale di restituzione dell'impianto idroelettrico di Bardonecchia, punti di presa sui rii Almiane, Valfredda, Comba Malrif e presa sussidiaria sul torrente Rochemolles − nei Comuni di Bardonecchia e Oulx (TO).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) Le aree di salvaguardia e la zona di protezione delle captazioni che alimentano il Sistema Acquedottistico della Valle di Susa − invaso di Rochemolles, tramite il canale di restituzione dell'impianto idroelettrico di Bardonecchia, punti di presa sui rii Almiane, Valfredda, Comba Malrif e presa sussidiaria sul torrente Rochemolles − sono definite come risulta negli elaborati:

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata.

c) Nella zona di protezione relativa alla presa sussidiaria sul torrente Rochemolles, di cui alla lettera a) del presente provvedimento, si applicano i disposti dell'art. 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.

d) Le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, a partire dall'annata agraria precedente l'entrata in esercizio del sistema acquedottistico, dovranno essere condotte secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci, redatto secondo i criteri di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del medesimo Regolamento, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate. Le prescrizioni contenute in tale Piano dovranno essere parte integrante e sostanziale dei contratti di locazione stipulati annualmente da parte del Consorzio Forestale Alta Valle Susa.

e) Il Comune di Bardonecchia, d'intesa con il gestore del servizio idrico, dovrà provvedere a regolare e limitare il transito stradale di accesso allo specchio d'acqua di Rochemolles e la fruizione turistica delle sponde lacustri dello stesso durante il periodo estivo.

f) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

− garantire la sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere recintate, ove possibile, e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

− provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della sede stradale tra Bardonecchia e Rochemolles e degli eventuali parcheggi esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima;

− provvedere alla verifica degli scarichi delle acque reflue urbane e delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

− provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito, il monitoraggio della qualità delle acque in arrivo ai punti di presa, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

g) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

− alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

− alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

− all'Azienda sanitaria locale;

− al Dipartimento dell'ARPA.

h) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Bardonecchia e Oulx affinché gli stessi provvedano a:

− recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

− emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

− notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale

Salvatore De Giorgio