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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 53


Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 14, comma 4 l.r. 28/2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), dopo le parole "previo parere" eliminare la parola "favorevole"."

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 37, comma 2, lettera b)
della l.r. 28/2007)

1. Il comma 2 lettera b) dell'articolo 37 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

"b) sessantacinque per cento a favore degli interventi di cui agli articoli 10, 11, 12, 14 e 15 a sostegno delle famiglie e delle scuole, di cui il quaranta per cento per azioni individuate dagli articoli 12 comma 1, lettera a), 14 e dall'articolo 15 comma 5 per progetti realizzati nelle scuole paritarie private"."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2008

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente

Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 585

− Presentata dai Consiglieri Andrea Buquicchio, Giovanni Caracciolo, Gian Piero Clement, Mauro Antonio Donato Laus, Stefano Lepri, Enrico Moriconi, Rocchino Muliere, Paola Pozzi, Luca Robotti il 28 novembre 2008.

− Assegnata alla VI Commissione in sede referente il 1º dicembre 2008.

− Testo licenziato dalla VI Commissione il 2 dicembre 2008 con relazione di Paola Pozzi.

− Approvata in Aula il 23 dicembre 2008 con 47 voti favorevoli e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

− Il testo dell'articolo 14 della l.r. 28/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 14 (Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali)

"1. La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.

2. Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

3. La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.

4. Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, erogare direttamente, previo parere dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui all' articolo 27.

5. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo"."

Note all'articolo 2

− Il testo dell'articolo 37 della l.r. 28/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 37 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa complessiva di 111 milioni di euro, ripartita in spesa corrente per 81 milioni di euro e in spesa in conto capitale per 30 milioni di euro.

2. Il finanziamento degli interventi di spesa corrente è ripartito secondo le seguenti modalità:

a) trentacinque per cento a favore degli interventi relativi alla qualificazione e al sostegno di offerta di istruzione per garantire il diritto di apprendimento di cui agli articoli 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 32;

b) sessantacinque per cento a favore degli interventi di cui agli articoli 10, 11, 12, 14 e 15 a sostegno delle famiglie e delle scuole, di cui il quaranta per cento per azioni individuate dagli articoli 12, comma 1, lettera a), 14 e 15, comma 5, per progetti realizzati nelle scuole paritarie private.

3. Alla spesa corrente di cui al comma 1, stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) DA15071 (Istruzione formazione professionale e lavoro Istruzione Titolo I spese correnti), si fa fronte con la dotazione finanziaria della medesima unità integrata dalle risorse finanziarie della UPB DA09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio regionale.

4. Alla spesa in conto capitale di cui al comma 1, stanziata nella UPB DA15082 (Istruzione formazione professionale e lavoro Edilizia scolastica Titolo II spese in conto capitale), si fa fronte con la dotazione finanziaria della medesima unità integrata dalle risorse finanziarie della UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale"."

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE