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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 53


Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009−2011.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 12.757.018.497,40 in termini di competenza e in euro 17.757.000.000,00 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2009.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 12.757.018.497,40 in termini di competenza ed in euro 17.757.000.000,00 in termini di cassa.

2. è autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2009.

3. è autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2009.

Art. 3.

(Indebitamento)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2009, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 1.000.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DA09021 e UPB DA09023 del bilancio pluriennale per gli anni 2009−2011.

Art. 4.

(Quadro generale riassuntivo)

1. è approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2009 con i prospetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 5.

(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. è approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. è approvato il fondo di cui alla UPB DA08032 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. è approvato il fondo di cui alla UPB DA09012 per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. è autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 8.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2009 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 100.000.000,00 ed è iscritto nella UPB DA09011.

Art. 9.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2008)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2008, determinato in euro 12.479.469,20 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2009, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DA09011 e del fondo per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DA09012.

Art. 10.

(Variazioni compensative)

1. Per l'anno finanziario 2009 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

2. La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2009. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 7/2001.

Art. 11.

(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 12.

(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009−2011, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 13.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2008

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente

Paolo Peveraro

Allegato A.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009
(Articoli 1, 2 e 4)

Allegato B.
Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009−2011
(Articolo 12)

Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un supplemento di prossima pubblicazione (ndr).

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 579

− Presentato dalla Giunta regionale il 30 ottobre 2008.

− Assegnato all'esame in sede referente alla I Commissione e in sede consultiva alle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII e Post−Olimpica il 30 ottobre 2008.

− Sul testo sono state effettuate consultazioni.

− Testo licenziato dalla I Commissione referente il 22 dicembre 2008 con relazione di Stefano Lepri.

− Approvato in Aula il 23 dicembre 2008, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli, 10 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

− Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2. Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5"."

Note all'articolo 5

− Il testo dell'articolo 18 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.

2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonche' le spese stanziate per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.

3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unita' previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l'adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all'Assessore competente in materia di bilancio della Regione.

4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.

5. Al bilancio di previsione e' allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unita' previsionali di spesa"."

Note all'articolo 6

− Il testo dell'articolo 10 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione e' formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico−finanziaria e nel programma pluriennale di attivita' e di spesa, ed e' redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrita', dell'universalita', dell'unita', delle veridicita', della pubblicita' e della chiarezza.

3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico−finanziario risultante dal documento di programmazione economico−finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 76/2000.

3 bis. La Giunta regionale, anche in attuazione dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalle normative e disposizioni dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione all'andamento dei rischi di mercato.

4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base. Le unita' previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilita' speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.

5. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

d) L'ammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo all'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attivita' o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'articolo 31.

7. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente e' iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e' iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).

8. In apposito allegato al bilancio, le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresi' indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita' previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilita' speciali sono approvate nel loro complesso.

10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

11. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

12. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti"."

Note all'articolo 8

− Il testo dell'articolo 20 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e' determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unita' previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta puo' delegare all'Assessore competente in materia di bilancio l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma"."

Note all'articolo 10

− Il testo dell'articolo 24 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita' previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta puo' effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unita' previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita', al fine di assicurare la necessaria flessibilita' nella gestione delle disponibilita' di bilancio, la Giunta puo' essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita' previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio e' disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta puo' disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unita' previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e' comunicato al Consiglio"."

Note all'articolo 13

− Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte"."

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DA09021 (Bilancio − ragioneria − Titolo 1− spese correnti)

DA09023 (Bilancio − ragioneria − Titolo 3 − spese per rimborso di prestiti)

DA08032 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia − valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata − Titolo 2 − spese in conto capitale)

DA09012 (Bilancio − Bilanci − Titolo 2 − spese in conto capitale)

DA09011 (Bilancio − Bilanci − Titolo 1 − spese correnti).