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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 53


Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35.

Legge finanziaria per l'anno 2009.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1º agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2.

(Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2)

1. L'articolo 1 della l.r. 2/2003, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)

1. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile come di seguito specificato:

a) aliquota dello 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;

b) aliquota dell'1,2 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro e fino a 22.000,00 euro;

c) aliquota dell'1,4 per cento sui redditi superiori a 22.000,00 euro.

2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito a decorrere dal 2008 e determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

3. Per i redditi percepiti nell'anno 2007, si conferma che l'addizionale regionale all'IRPEF è calcolata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile, così determinata:

a) 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;

b) 1,4 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro"."

Art. 3.

(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009 è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008"), fermo restando quanto stabilito dai commi 44 e 45 del medesimo articolo 1.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, sentita la Commissione consiliare competente, i provvedimenti che si renderanno necessari a seguito dell'approvazione dello schema di regolamento tipo di cui al comma 44 dell'articolo 1 della l. 244/2007.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate di diritto pubblico)

1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), o mediante affidamento esterno. La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, adotta un apposito regolamento per l'attuazione del presente comma.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti relativi alle altre entrate regionali di diritto pubblico.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente:

"2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione"."

4. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa"."

5. Il termine per le comunicazioni relative alla restituzione mediante compensazione delle somme indebitamente o erroneamente pagate, ove queste siano previste da specifiche disposizioni, è di novanta giorni.

6. Non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o solo costituiti da sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di 17,00 euro.

7. Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni obbligazione, sia inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.

8. Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di tributi regionali di ogni specie qualora l'ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di cui al comma 5. Le somme di ammontare inferiore al predetto importo possono essere portate in compensazione sui futuri pagamenti dello stesso tributo, ove ciò sia previsto dal vigente ordinamento e secondo le norme da esso stabilite, sempre che l'ammontare di tali somme non sia inferiore all'importo di 12,00 euro.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche ai periodi ed alle obbligazioni per cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora iniziate le attività di controllo formale e di accertamento.

10. Entro il mese di novembre di ciascun anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per l'anno successivo, la misura degli interessi dovuti sulle somme riscosse ed accertate a titolo di tributi regionali, quella degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva e, fermo restando il principio di reciprocità, quella degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al presente comma, le misure già stabilite s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5.

(Finanziamento del Programma di sviluppo rurale PSR 2007−2013)

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), il maggiore accertamento in entrata pari a 16.576.420,43 euro, introitati sull'unità previsionale di base (UPB) DA0902 del bilancio per l'anno 2008 e relativi al saldo finale del cofinanziamento nazionale del regolamento CEE n. 951/97 Programmazione 1994/1999 ob. 5a, nonché le economie di fondi statali ed europei vincolate non utilizzate sono ridestinate, a partire dall'anno 2009, al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo del PSR 2007−2013, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) secondo il prospetto di cui all'Allegato B.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui alla UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009−2011.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie in materia di valorizzazione del paesaggio)

1. Per l'attuazione delle azioni e del programma di interventi di cui agli articoli 2 e 8, comma 2, della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), agli oneri quantificati complessivamente in 1.000.000,00 euro si provvede per 700.000,00 euro nell'ambito della UPB DA08021 e per 300.000,00 euro nell'ambito della UPB DA08012, unità che presentano la necessaria capienza.

Art. 7.

(Misure a sostegno del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti della crisi economica, la Regione promuove le seguenti misure volte a potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento):

a) interventi mirati ad affrontare il disagio economico e sociale nel quale versano singoli individui e famiglie, a sviluppare processi di autonomia e inclusione dei medesimi e a supportare le famiglie bisognose con figli da zero a trentasei mesi e gli anziani non autosufficienti mediante lo stanziamento di 15.000.000,00 euro a favore degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali;

b) interventi mirati al mantenimento dei servizi e dei livelli assistenziali nei percorsi di cura socio−sanitari rivolti alle persone non autosufficienti, ai minori, agli anziani e dei livelli occupazionali del settore, mediante lo stanziamento di 10.000.000,00 euro a favore dei soggetti istituzionali del sistema dei servizi socio−assistenziali, da destinare al contenimento dei maggiori oneri derivanti da intervenuti accordi contrattuali, con particolare riferimento alla cooperazione sociale.

2. La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'esercizio finanziario 2009 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della UPB DA19011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

4. Con provvedimento della Giunta regionale si provvede all'istituzione della spesa inerente gli interventi mirati all'assistenza economica e al mantenimento dei servizi rivolti alle fasce deboli.

Art. 8.

(Risorse per il trattamento accessorio)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

Art. 9.

(Retribuzione per prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato nelle azioni tecnico−amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese a causa di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per le attività ad essa conseguenti.

2. E' autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 10.

(Lavoro flessibile)

1. L'articolo 36, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall'articolo 49, comma 1, del decreto−legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto−legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) si applica agli uffici della Regione Piemonte fatta eccezione per i contratti di lavoro flessibile stipulati per il personale degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e s.m.i. nonché per gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1º dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e per il portavoce di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, le risorse finanziarie derivanti dagli Accordi di Programma sottoscritti in data 26 ottobre 2000 e 19 aprile 2001 con il Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia residenziale pubblica sono programmate ed utilizzate per finanziare gli interventi previsti dalla programmazione regionale in materia, secondo finalità, criteri e modalità stabiliti dalla programmazione del secondo biennio del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012.

Art. 12.

(Fondo regionale a sostegno della prima abitazione)

1. E' istituito un fondo regionale a favore dei cittadini che, mediante accensione di mutuo, acquistano, recuperano, realizzano o conseguono l'assegnazione della prima casa di abitazione.

2. Nel fondo regionale confluiscono i fondi di garanzia di cui all'articolo 39 della l.r. 9/2007, con relative dotazioni finanziarie.

3. La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo. In particolare stabilisce:

a) il numero massimo di rate scoperte rimborsabili;

b) l'importo massimo di mutuo sul quale può essere richiesto il fondo;

c) l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto concedibile per beneficiario;

d) le incompatibilità con altre forme di sostegno;

e) le modalità per l'individuazione dei destinatari, le relative priorità e i requisiti soggettivi per l'accesso al fondo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, che per l'esercizio finanziario 2009 sono pari a 1.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per 500.000,00 euro con gli stanziamenti previsti per il Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 iscritti nella UPB DA08262 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009−2011 e per 500.000,00 euro con le dotazioni finanziarie dei fondi di garanzia di cui al comma 2.

5. L'articolo 39 della l.r. 9/2007 è abrogato.

CAPO III

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), come inserito dall'articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, è sostituito dal seguente:

"2 bis. Le istanze di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), devono essere presentate all'autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 marzo 2009 pena l'irricevibilità delle istanze stesse"."

Art. 14.

(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), è sostituito dal seguente:

"1. Per completare il comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 s.p.a., per un importo massimo di 7.500.000,00 euro"."

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 9/2008, è sostituito dal seguente:

"1. Gli oneri per la sottoscrizione del prestito obbligazionario di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono iscritti e trovano copertura finanziaria, negli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella misura complessiva di 5.000.000,00 euro nella UPB DA08032 e in misura di 2.500.000,00 euro nella UPB DA18082 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009−2011"."

Art. 15.

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34)

1. L'articolo 67, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a 60.051.660,00 euro, si fa fronte:

a) per l'esercizio finanziario 2009, per le spese correnti, con i fondi stanziati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): UPB DA15041 per un importo pari a 36.241.660,00 euro, UPB DA15051 per un importo pari a 600.000,00 euro, UPB DA15061 per un importo pari a 2.900.000,00 euro, UPB DA15981 per un importo pari a 310.000,00 euro, UPB DA15001 per un importo pari a 20.000.000,00 euro;

b) per il biennio 2010−2011 con le risorse finanziarie individuale secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)"."

Art. 16.

(Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 18)

1. L'articolo 15 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente:

"Art. 15. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2009 ammonta a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

2. Alle spese correnti finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria, di cui al capo II, stimate per l'esercizio finanziario 2009 in 650.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA18001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e alle spese in conto capitale finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria pari a 100.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'UPB DA18002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle medesime UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 che presentano la necessaria copertura.

3. All'erogazione dei contributi di parte corrente a favore delle imprese della stampa periodica locale di cui al capo III, il cui stanziamento, pari a 650.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e ai finanziamenti in conto capitale finalizzati agli interventi a sostegno delle imprese di stampa periodica locale, il cui stanziamento, pari a 100.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle medesime UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 che presentano la necessaria copertura.

4. Per il biennio 2010−2011, agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)"."

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17

(Disposizione transitoria)

1. Il disposto di cui all'articolo 13 fa salvi gli effetti delle istanze presentate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2008

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente

Paolo Peveraro

Allegato A.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa.
(art. 1)

Allegato B.

Finanziamento del Programma di sviluppo rurale PSR 2007−2013
(art. 5)

Allegato B.

Finanziamento del Programma di sviluppo rurale PSR 2007−2013

ISCRIZIONE AIUTI DI STATO AGGIUNTIVI

PROVENIENTI DA MAGGIORI ACCERTAMENTI IN ENTRATA

2009

2010

20011

2012

2013

TOTALE

3.500.000,00

4.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.576.420,43

16.576.420,43

ISCRIZIONE AIUTI DI STATO AGGIUNTIVI

PROVENIENTI DA ECONOMIE DI FONDI STATALI ED EUROPEI

2009

2010

20011

2012

2013

TOTALE

3.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

4.000.000,00

3.662.434,80

22.162.434,80

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 578

− Presentato dalla Giunta regionale in data 30 ottobre 2008

− Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 30 ottobre 2008

− Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 dicembre 2008 con relazione di Stefano Lepri

− Approvato in Aula il 23 dicembre 2008 con 40 voti favorevoli e 14 voti contrari

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

− Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente:

"Art.30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria"."

− Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione) è il seguente:

"Art. 2 (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile"."

Nota all'articolo 3

− Il testo dei commi 43, 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008") è il seguente:

"43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento−tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento−tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge"."

Nota all'articolo 4

− Il testo dell'articolo 5 della l.r. 60/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

"Art. 5.

1. Il contribuente, che abbia indebitamente o erroneamente pagato una somma relativa ad un tributo regionale, può, in alternativa al rimborso, richiedere nei tempi e con le modalità previste per la richiesta di rimborso, la compensazione delle somme pagate indebitamente.

2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.

3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa"."

Note all'articolo 5

Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) è il seguente:

"Art. 25 (Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007−2013)

1. Per il cofinanziamento del PSR 2007−2013 della Regione Piemonte e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all'articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è autorizzata nel bilancio pluriennale 2006−2008 la spesa complessiva di euro 25.000.000,00 per l'esercizio 2007 e di euro 25.000.000,00 per l'esercizio 2008.

2. Nell'anno 2007 vengono approvati il piano finanziario indicativo del PSR 2007−2013 sulla base della decisione di approvazione della Commissione Europea e le conseguenti autorizzazioni di spesa pluriennali per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all'articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. è autorizzata la ridestinazione di economie di fondi statali ed europei vincolati non utilizzate nonché eventuali maggiori accertamenti in entrata per il periodo di programmazione 2000−2006 e precedenti per la costituzione di un apposito Fondo per aiuti di stato regionali aggiuntivi per il PSR 2007−2013 a valere sugli esercizi finanziari 2007 e 2008"."

Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è il seguente:

"Art. 9 (Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007−2013)

1. è adottato il piano finanziario indicativo del PSR 2007−2013 come da tabella Allegato B.

2. Per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali integrativi ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è autorizzata, per il periodo di programmazione 2007−2013, la spesa di 20 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2007 al 2013, di cui almeno 6 milioni di euro per aiuti di stato integrativi.

3. A completamento del finanziamento degli aiuti di Stato integrativi di cui all'apposita colonna della tabella di cui all'Allegato B si fa fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 e dalle autorizzazioni disposte ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.

4. La Giunta regionale, in presenza di temporanea indisponibilità di cassa per il cofinanziamento regionale, può autorizzare l'utilizzo da parte dell'organismo pagatore regionale, a titolo di anticipazione, delle eventuali disponibilità di cassa per aiuti di stato integrativi o viceversa, fatto salvo il successivo reintegro"."

Note all'articolo 6

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio) è il seguente:

"Art. 2 (Azioni e programma di interventi)

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, la valorizzazione del paesaggio a tutti i livelli di governo si attua attraverso:

a) la predisposizione di strumenti di pianificazione del paesaggio secondo le indicazioni contenute nella normativa in materia di governo del territorio;

b) l'avvio di attività di comunicazione e di sensibilizzazione della società civile e degli operatori pubblici e privati al valore del paesaggio;

c) la promozione di attività di formazione e di educazione nel settore della conoscenza e delle trasformazioni del paesaggio;

d) l'elaborazione di studi, analisi e ricerche per l'individuazione, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi e per la predisposizione di atti di indirizzo e di recepimento della normativa nazionale e comunitaria;

e) l'incentivazione alla ricerca della qualità nel progetto di paesaggio attraverso il ricorso al concorso di idee o di progettazione;

f) la promozione ed il finanziamento di progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della qualità paesaggistica e per la realizzazione di elementi paesaggistici coerenti ed integrati con il contesto, di cui agli articoli 3 e 4.

2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili e sentite le province, approva un programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio di cui al comma 1, acquisito il parere della Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di cui all'articolo 6"."

Il testo dell'articolo 8 della l.r. 14/2008 è il seguente:

"Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2008 è previsto uno stanziamento pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA08002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, alla cui copertura finanziaria si provvede con la dotazione della UPB DA09012.

2. Nel biennio 2009−2010 all'onere stimato in 4 milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza, il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DA08002, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)"."

Nota all'articolo 10

Il testo del comma 3 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

"3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio"."

Il testo dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), è il seguente:

"7. Portavoce.

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico−istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità"."

Nota all'articolo 11

Il testo dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, è il seguente:

"Art. 60. (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:

a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;

b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;

d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni"."

Note all'articolo 12

Il testo dell'articolo 39 della l.r. 9/2007 è il seguente:

"Art. 39 (Fondo di garanzia Programma Casa: "10.000 alloggi entro il 2012")

1. è istituito un fondo di garanzia rivolto ai giovani per favorire il recupero della prima abitazione con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro iscritto nell'UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

2. è istituito un fondo di garanzia rivolto agli acquirenti di abitazioni realizzate dagli operatori che partecipano al Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 per gli interventi autofinanziati con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro sull'esercizio 2007 iscritto nell'ambito dell'UPB 18022 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con gli stanziamenti previsti per il Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 ricompresi nell'ambito dell'UPB 18022 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

4. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione, i criteri e le modalità sulla base dei quali erogare i contributi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge"."

Nota all'articolo 13

Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 28 (Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti dei comuni aventi ad oggetto gli usi legittimi delle acque dei laghi, adottati sulla base di transazioni con lo Stato non seguite da procedure di riconoscimento, nel periodo decorrente dalla stipula della transazione fino all'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione e modifica i regolamenti vigenti non conformi alle presenti disposizioni.

2 bis. Le istanze di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), devono essere presentate all'autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 marzo 2009 pena l'irricevibilità delle istanze stesse.

2 ter. Per i soggetti appartenenti alle casistiche riportate all'articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, la mancata presentazione dell'istanza, nei termini di cui al comma 2 bis, determina il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell'occupazione in essere.

2 quater. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina con proprio regolamento, le modalità operative e gestionali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter"."

Nota all'articolo 14

Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 1 (Completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa)

1. Per completare il comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 s.p.a., per un importo massimo di 7.500.000,00 euro.

2. La Giunta regionale si avvale, per le finalità di cui al comma 1, di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.. I rapporti tra la Regione e quest'ultima sono regolati da disciplina convenzionale, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 7 e all' articolo 4, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.)"."

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 9/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 (Norma finanziaria)

1. Gli oneri per la sottoscrizione del prestito obbligazionario di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono iscritti e trovano copertura finanziaria, negli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella misura complessiva di 5.000.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) DA08032 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata Titolo II spese in conto capitale) e in misura di 2.500.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) DA18082 (Cultura, Turismo e Sport Domanda turistica eventi promozionali − Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009−2011.

2. Gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione della partecipazione azionaria in Torino Convention Bureau, di cui all'articolo 2, comma 1, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nell'UPB SA01052 (Gabinetto Presidenza della Giunta Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

3. Gli oneri finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione consortile, di cui all'articolo 2, comma 3, da commisurarsi proporzionalmente alla partecipazione azionaria della Regione, previsti in euro 150.000,00 per l'anno finanziario 2008, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'UPB DA17071 (Turismo, commercio e sport Organizzazione turistica turismo sociale tempo libero Titolo I spese correnti) del bilancio regionale"."

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DA0902 (Bilancio − Ragioneria)

DA09012 (Bilancio − Bilanci − Titolo II − spese in conto capitale)

DA08021 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia − Statistico regionale − Titolo I − spese correnti)

DA08012 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia − Programmazione regionale − Titolo I − spese correnti)

DA19011 (Politiche sociali e politiche per la famiglia − Persona famiglia personale socio assistenziale − Titolo I − spese correnti).

DA08262 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia − Attuazione degli interventi in edilizia − Titolo II − spese in conto capitale)

DA08032 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia − Valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata − Titolo II − spese in conto capitale)

DA18082 (Cultura, turismo e sport − Domanda turistica e eventi promozionali − Titolo II − spese in conto capitale)

DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro − Occupazione, promozione sviluppo locale Titolo I − spese correnti)

DA15051 (Istruzione, formazione professionale e lavoro − Sviluppo dell'imprenditorialità − Titolo I − spese correnti)

DA15061 (Istruzione, formazione professionale e lavoro − Osservatorio del mercato del lavoro − Titolo I − spese correnti)

DA15981 (Istruzione, formazione professionale e lavoro − Collaborazioni Direzione 15 − Titolo I − spese correnti)

DA15001 (Istruzione, formazione professionale e lavoro − Segreteria Direzione 15 − Titolo I − spese correnti)

DA18001 (Cultura Segreteria Direzione 18 − Titolo I − spese correnti)

DA18002 (Cultura Segreteria Direzione 18 − Titolo II − spese in conto capitale)

DA16031 (Attività produttive − Promozione e sviluppo delle P.m.i. − Titolo I − spese correnti)

DA16032 (Attività produttive − Promozione e sviluppo delle P.m.i. − Titolo II − spese in conto capitale)