Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 / 12 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 87−10406

L.R. 40/1998 − Fase di valutazione della procedura di VIA relativa al progetto "Sistemazione idraulica dell'area del fiume Po compresa tra la tangenziale ed i ponti cittadini − Intervento di arginatura in sponda sinistra del fiume Po lungo il canale derivatore AEM " nei Comuni di Moncalieri e La Loggia (TO), presentato dal Comune di Moncalieri − Giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazioni coordinate.

A relazione degli Assessori De Ruggiero, Sibille:

In data 25.07.2008, il proponente, ing. Matteo Tricarico, in qualità di dirigente del Settore Territorio e Infrastrutture del Comune di Moncalieri, con sede in Piazza Vittorio Emanuele − Moncalieri (TO), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto di "Sistemazione idraulica dell'area del fiume Po compresa tra la tangenziale ed i ponti cittadini − Progetto definitivo 1º lotto − Intervento di arginatura in sponda sinistra del fiume Po lungo il canale derivatore AEM (Ambito B)", localizzato nei Comuni di Moncalieri (TO) e La Loggia (TO), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Stampa" del 25.07.2008, ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 12 della l.r. 40/1998, determinando così l'avvio del procedimento.

Il progetto presentato, relativo alla realizzazione di un argine e di una difesa spondale, rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato B1 della l.r. 40/1998, inerente ad opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, ed è sottoposto alla fase di valutazione della procedura di VIA in quanto ricade totalmente all'interno dell'area naturale protetta "Parco Fluviale del Po − Tratto Torinese".

La direzione regionale competente, individuata in base ai disposti della d.g.r. n. 21 − 27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., ha provveduto, quindi, a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento inerente alla Fase di valutazione della procedura di VIA, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 14.08.2008, individuando il relativo responsabile.

Il progetto, di importo pari a 2.999.000,00 €, consiste nella realizzazione di un intervento di adeguamento in sagoma ed in quota dell'argine esistente sul fiume Po, in sponda sinistra, nel tratto compreso tra la tangenziale ed i ponti cittadini, e di un primo lotto funzionale degli interventi previsti in sponda destra, consistente nel rivestimento della scarpata della tangenziale nel tratto più settentrionale dell'area in esame.

Il territorio ove insistono le opere in progetto ricade all'interno del Parco fluviale del Po tratto Torinese, nonché all'interno delle fasce fluviali individuate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Po ed è soggetto al vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha indetto la conferenza di servizi con i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della medesima legge regionale.

In data 06.10.2008, si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi, nella quale è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria integrata relativa al progetto in esame, è stato effettuato l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e sono state individuate le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri o altri atti di analoga natura che saranno assorbiti dal giudizio di compatibilità ambientale e coordinati nell'ambito del presente procedimento.

In data 18.11.2008, si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi, nella quale sono stati acquisiti i provvedimenti autorizzativi, precedentemente individuati, necessari alla realizzazione del progetto.

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico−scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle conferenze di servizi, emerge quanto segue:

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che, per la realizzazione delle opere in progetto, sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, in quanto gli interventi proposti non producono criticità significative sulle componenti ambientali interessate e sono in sintonia con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica, nonché con la tutela delle acque e degli ecosistemi.

Nel provvedimento che reca il giudizio di compatibilità ambientale sono ricomprese le seguenti autorizzazioni:

Ai fini dell'ottimizzazione della realizzazione dell'opera, si è ritenuto, inoltre, di subordinare la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale all'osservanza delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

  1. dovrà essere data piena applicazione ed ottemperanza, sia nella fase di progettazione esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, alle misure di mitigazione ambientale contenute nel capitolo 4.5 dello Studio di Impatto Ambientale (elaborato 2032−07−00100−DOCBF−1) allegato al progetto definitivo;
  2. la fascia di esproprio, indicata nel Piano particellare delle espropriazioni per la parte relativa alle particelle n. 73 e 308 del mappale n. 31 non dovrà interessare la recinzione della Centrale Termoelettrica di IRIDE Energia S.p.A.;
  3. il progetto esecutivo dovrà tener conto, per la realizzazione dei rivestimenti della scarpata autostradale, dei particolari costruttivi da concordarsi con gli uffici tecnici di ATIVA S.p.A., ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo stesso da parte dell'ANAS S.p.A., quale ente concedente di ATIVA S.p.A.;
  4. il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto alla valutazione della SMAT S.p.A., al fine della verifica della sua compatibilità nei riguardi della presenza delle infrastrutture di proprietà della SMAT stessa, anche con riferimento alla fase realizzativa;
  5. nella fase realizzativa, dovrà essere prestata particolare attenzione a non danneggiare le aree attrezzate realizzate dall'Ente Parco del Po nelle zone interessate dal progetto e, qualora incidentalmente vengano danneggiate, ne dovrà essere previsto l'immediato ripristino;
  6. per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;
  7. al termine degli interventi, i terreni agricoli utilizzati come area di cantiere dovranno essere ripristinati in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. A tal fine il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
  8. al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di sistemazione e di recupero ambientale (inerbimenti, messa a dimora di alberi e arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, il proponente è tenuto ad effettuare la manutenzione delle opere a verde. Tale manutenzione dovrà interessare le opere suddette per tutto il primo anno successivo alla realizzazione delle stesse, nel caso dei soli inerbimenti, e per tutto il primo triennio, successivo alla loro realizzazione, nel caso di messa a dimora di specie arboree ed arbustive. Competerà quindi al proponente la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ricostituite;
  9. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti, in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.

Visto il nulla osta idraulico, di cui al r.d. 523/1904, rilasciato dall'AIPO nella seduta di Conferenza di Servizi del 18.11.2008,

vista la nota prot. n. 43773/08.24 del 03.10.2008 del Settore Regionale Gestione Beni Ambientali che comunicava che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004 risulta di competenza dei Comuni in regime di subdelega, di cui all'art. 13 della l.r. 20/1989 e s.m.i.,

vista l'autorizzazione paesaggistica rilasciata, nella seduta di Conferenza di Servizi del 18.11.2008, dal comune di Moncalieri in subdelega, sulla base del parere favorevole con prescrizioni del Parco Fluviale del Po espresso con determinazione dirigenziale n. 187 del 13.08.2008 trasmessa con nota prot. n. 1413 dell'8.10.2008 e del parere favorevole della Commissione Edilizia comunale (nota prot. n. 1310321 del 30.10.2008),

vista l'autorizzazione paesaggistica in subdelega espressa dal Comune di La Loggia con nota prot. n. 12287 del 30.09.2008,

vista la dichiarazione di conformità delle opere in progetto allo strumento urbanistico vigente, rilasciata dal Comune di Moncalieri nella seduta di Conferenza di Servizi del 18.11.2008,

considerato acquisito, ai sensi dell'art. 14−ter della legge 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di servizi;

vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

visto il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

vista la determinazione dirigenziale n. 1721 del 01.08.2008 della Direzione Regionale Difesa del Suolo;

per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

  1. dovrà essere data piena applicazione ed ottemperanza, sia nella fase di progettazione esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, alle misure di mitigazione ambientale contenute nel capitolo 4.5 dello Studio di Impatto Ambientale (elaborato 2032−07−00100−DOCBF−1) allegato al progetto definitivo;
  2. la fascia di esproprio, indicata nel Piano particellare delle espropriazioni per la parte relativa alle particelle n. 73 e 308 del mappale n. 31 non dovrà interessare la recinzione della Centrale Termoelettrica di IRIDE Energia S.p.A.;
  3. il progetto esecutivo dovrà tener conto, per la realizzazione dei rivestimenti della scarpata autostradale, dei particolari costruttivi da concordarsi con gli uffici tecnici di ATIVA S.p.A., ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo stesso da parte dell'ANAS S.p.A., quale ente concedente di ATIVA S.p.A.;
  4. il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto alla valutazione della SMAT S.p.A., al fine della verifica della sua compatibilità nei riguardi della presenza delle infrastrutture di proprietà della SMAT stessa, anche con riferimento alla fase realizzativa;
  5. nella fase realizzativa, dovrà essere prestata particolare attenzione a non danneggiare le aree attrezzate realizzate dall'Ente Parco del Po nelle zone interessate dal progetto e, qualora incidentalmente vengano danneggiate, ne dovrà essere previsto l'immediato ripristino;
  6. per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;
  7. al termine degli interventi, i terreni agricoli utilizzati come area di cantiere dovranno essere ripristinati in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. A tal fine il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;
  8. al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di sistemazione e di recupero ambientale (inerbimenti, messa a dimora di alberi e arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, il proponente è tenuto ad effettuare la manutenzione delle opere a verde. Tale manutenzione dovrà interessare le opere suddette per tutto il primo anno successivo alla realizzazione delle stesse, nel caso dei soli inerbimenti, e per tutto il primo triennio, successivo alla loro realizzazione, nel caso di messa a dimora di specie arboree ed arbustive. Competerà quindi al proponente la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ricostituite;
  9. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti, in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)