Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 / 12 / 2008

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Novara

Concessione di derivazione d'acqua dal Lago Maggiore nel Comune di Lesa ad uso civile. Ditta: Mulacchie Daniele e Girola Marina.

Determina n. 4345 del 30/10/2008. T.U. 1775/33 e ll.rr. 5/94, 22/96 e 61/2000 e dpgr n. 10/r del 29.07.03 concessione di derivazione d'acqua dal Lago Maggiore nel Comune di Lesa ad uso civile (rif. der. 336/40). Richiedenti: Mullacchiè Daniele e Marina Girola residenti nel Comune di Milano.

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Mullacchiè Daniele (omissis) e alla Sig.ra Marina Girola (omissis), la concessione di derivazione d'acqua mediante il prelievo dal Lago Maggiore in Comune di Lesa, foglio di mappa n. 14 particella catastale n. 69, in misura di litri al secondo 0,5 (decilitri cinque) civile;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 16/10/2008 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

il concessionario dovrà corrisponderà alla Regione Piemonte anticipatamente, di anno in anno, l'importo di € 124,00 (Euro centoventiquattro/00) corrispondente al canone annuo soggetto ad aggiornamento con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 20908

Art. 6 − Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione − è fatto obbligo ai concessionari di eseguire tutte quelle opere e previdenze che l'Autorità concedente intenderà prescrivere, anche in seguito, a tutela della pesca e dell'acquicoltura del Lago Maggiore. Ed inoltre dovranno richiedere all'Ente preposto la concessione per gli eventuali interventi su area demaniale ai sensi del RD 25/07/1904 n.523 e del Regolamento Regionale 14/R del 06/12/2004

Art. 7 − Riserve e garanzie da osservarsi − I titolari della derivazione terranno sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia elle persone ed alle cose, nonché ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto dalla presente concessione.

I concessionari sono tenuti all'esecuzione a loro spese delle variazioni che, a giudizio insidancabile della Pubblica Amministrazione, si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

I concessionari si assumo inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate agli artt. 11 e 12.

Il Dirigente

Edoardo Guerrini