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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2008


Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2008, n.123

Profilassi della blue tongue. Decreto di zona di attenzione per i casi di blue tongue insorti nei Comuni di Dronero e Villar San Costanzo (CN).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

− Constatato che in data 29/10/08 e sono stati confermati, dal laboratorio dell'IZS di Teramo, due casi di blue tongue rispettivamente in un allevamento sito nel Comune di Dronero ed in un allevamento sito nel comune di Villar San Costanzo, provincia di Cuneo, territorio di competenza della ASL n. CN 1 (ex ASL 15 di Cuneo);

− visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n.1265;

− visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320;

− vista la legge 23 gennaio 1968, n.34, modificata con legge 7 marzo 1985, n. 98;

− vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

− vista la L.R. 26 ottobre 1982, n.30;

− vista la legge 2 giugno 1988, n.218;

− visto l'articolo 117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112;

− vista la O.M. 11/5/01 e successive modifiche;

− visto il DLgs 9/7/03 n. 225, che recepisce la direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta ed eradicazione della blue tongue;

− visto il regolamento 2007/1266/CE e successive modifiche;

− vista la nota ministeriale prot. n. DGSAFV.III/23587/P−I.8.d/18 del 27 novembre 2008 con la quale tutte le province della Regione Piemonte vengono dichiarate territori "stagionalmente liberi da vettori della bleu tongue" dal 8/12/08 al 28/02/09;

− considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;

− viste le ordinanze dei Sindaci dei Comuni situati nel raggio di 4 KM dai focolai, con le quali sono disposte misure restrittive per contenere la diffusione della malattia;

sentito il Ministero della Salute;

sentito il Servizio veterinario della ASL n. CN 1;

decreta

ARTICOLO 1 − Si dichiara "zona di attenzione" per blue tongue:

ARTICOLO 2 − Nell'ambito della zona di attenzione il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente provvede a verificare, con strumenti ordinari e straordinari di vigilanza, la tracciabilità delle movimentazioni degli animali delle specie recettive e ad effettuare controlli volti ad accertare il rispetto delle misure disposte dal presente decreto.

ARTICOLO 3 − Dalle aziende situate nella zona di attenzione è vietato l'invio diretto o indiretto di animali delle specie sensibili destinati ad aziende situate nel territorio delle Province non dichiarate "stagionalmente libere da vettori della blue tongue" e ad altri Paesi comunitari o terzi.

ARTICOLO 4 − Le misure previste dai precedenti articoli possono essere modificate od integrate sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, effettuata di concerto con l'Osservatorio Epidemiologico del Piemonte.

ARTICOLO 5 − I Sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle ASL della Regione, il Corpo Forestale dello Stato e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

p. Mercedes Bresso

il Vice Presidente

Paolo Peveraro

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE