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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2008


Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34.

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I. (Norme generali)

Art. 1. (Oggetto)

Art. 2. (Principi)

Art. 3. (Finalità)

Capo II. (Assetto istituzionale)

Art. 4. (Funzioni della Regione)

Art. 5. (Coordinamento delle politiche del lavoro e dello sviluppo)

Art. 6. (Agenzia Piemonte Lavoro)

Art. 7. (Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

Art. 8. (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

Art. 9. (Funzioni delle province)

Capo III. (Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)

Art. 10. (Comitato istituzionale al lavoro)

Art. 11. (Commissione regionale di concertazione)

Art. 12. (Compiti congiunti)

Art. 13. (Conferenza di servizi e atti negoziali)

Capo IV. (Programmazione e valutazione delle politiche del lavoro e dei fondi strutturali europei)

Art. 14. (Analisi del mercato del lavoro)

Art. 15. (Programma triennale delle politiche del lavoro)

Art. 16. (Atti di indirizzo e accordi di programma)

Art. 17. (Piani provinciali degli interventi)

Art. 18. (Monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro)

Capo V. (Sistema regionale dei servizi per l'impiego)

Art. 19. (Servizi per l'impiego)

Art. 20. (Centri per l'impiego delle province)

Art. 21. (Operatori pubblici e privati accreditati)

Art. 22. (Pubblicizzazione della tipologia e della strumentazione operativa dei servizi per il lavoro)

Art. 23. (Operatori pubblici e privati autorizzati)

Art. 24. (Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale)

Art. 25. (Sistema informativo regionale per il lavoro)

Art. 26. (Nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro)

Art. 27. (Integrazione di sistemi statistici nel SIRL)

Art. 28. (Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

Capo VI. (Interventi di politica attiva del lavoro)

Art. 29. (Destinatari degli interventi)

Art. 30. (Ruolo delle imprese)

Art. 31. (Inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari)

Art. 32. (Cantieri di lavoro)

Art. 33. (Sostegno all'inserimento lavorativo)

Art. 34. (Inserimento lavorativo delle persone disabili)

Art. 35. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

Art. 36. (Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili)

Art. 37. (Sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche)

Art. 38. (Tirocini formativi e di orientamento)

Art. 39. (Tirocini estivi)

Art. 40. (Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini)

Art. 41. (Qualificazione dei tirocini)

Art. 42. (Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)

Art. 43. (Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale)

Art. 44. (Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi)

Art. 45. (Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)

Art. 46. (Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione)

Art. 47. (Invecchiamento attivo delle persone)

Capo VII. (Sostegno alla stabilizzazione del lavoro)

Art. 48. (Incentivi alla stabilizzazione del posto di lavoro)

Art. 49. (Assegni individuali per l'accesso ad attività formative)

Capo VIII. (Azioni positive per le pari opportunità tra uomo e donna)

Art. 50. (Promozione e divulgazione di azioni positive)

Art. 51. (Inserimento e reinserimento lavorativo delle donne)

Art. 52. (Azioni positive e priorità negli incentivi)

Art. 53. (Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)

Capo IX. (Responsabilità sociale delle imprese)

Art. 54. (Promozione della responsabilità sociale delle imprese)

Art. 55. (Interventi a sostegno della responsabilità sociale delle imprese)

Capo X. (Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro)

Art. 56. (Sistema di sicurezza e qualità del lavoro)

Art. 57. (Interventi di prevenzione)

Art. 58. (Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro)

Art. 59. (Interventi in materia di regolarità del lavoro)

Capo XI. (Disposizioni finali)

Art. 60. (Trasferimenti e controlli)

Art. 61. (Rendicontazione delle spese)

Art. 62. (Clausola valutativa)

Art. 63. (Notifica dei provvedimenti attuativi)

Art. 64. (Potere sostitutivo)

Art. 65. (Disposizioni transitorie)

Art. 66. (Abrogazioni)

Art. 67. (Norma finanziaria)

Capo I.
NORME GENERALI

Art. 1.
(Oggetto)

1. La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale e dello Statuto regionale adotta nuove norme in materia di promozione dell'occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Art. 2.
(Principi)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di semplificazione, delegificazione, sussidiarietà, concertazione, adeguatezza, partecipazione, leale collaborazione, pari opportunità e centralità della persona:

a) valorizza il ruolo degli enti locali attribuendo le funzioni amministrative ai livelli istituzionali più adeguati al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;

b) riconosce l'importanza del metodo della concertazione con le parti sociali al fine di promuovere l'occupazione, migliorare la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e di attuare il principio delle pari opportunità nell'accesso e nella permanenza al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera. Riconosce, altresì, l'importanza del ruolo svolto dagli enti bilaterali per la regolazione del mercato del lavoro;

c) assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone svantaggiate, in particolare delle persone disabili, quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte, attraverso il confronto con le associazioni comparativamente più rappresentative costituite a livello regionale.

2. La Regione esercita le proprie competenze in materia di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

3. I provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati previa concertazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Art. 3.
(Finalità)

1. Le politiche regionali in materia di promozione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, sono volte a:

a) promuovere la piena occupazione, anche sostenendo l'autoimpiego in forma singola o associata tramite lo sviluppo della imprenditorialità e la valorizzazione della professionalità delle persone, una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro;

b) promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, anche attraverso misure di sostegno ai datori di lavoro privati, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e rafforzando la coesione sociale al fine di migliorare la qualità della vita delle persone;

c) consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro e ad un'occupazione stabile e qualificata e sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, promuovendo l'occupabilità, l'adattabilità, l'imprenditorialità e le pari opportunità delle persone indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, anche agevolando le imprese nei loro programmi di sviluppo;

d) migliorare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, promuovendo la qualità dei servizi per l'impiego, mediante la professionalizzazione degli operatori e la semplificazione delle procedure amministrative e favorendo l'interazione tra operatori pubblici e privati accreditati attraverso la creazione ed il governo della rete dei servizi regionali e locali del lavoro;

e) favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione di strutture educative, accessibili e sostenibili, per l'infanzia e di accoglienza delle altre persone a carico;

f) favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone;

g) promuovere la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, alle dipendenze degli organismi di diritto pubblico da queste posseduti o partecipati, nonché del lavoro svolto in seguito a contratti pubblici aggiudicati dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali;

h) integrare le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico − sociale;

i) favorire la crescita professionale e culturale delle persone durante la vita lavorativa e realizzare un sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite;

j) intervenire nelle situazioni di crisi aziendali, settoriali e territoriali, con misure di anticipazione e con programmi di ricollocazione al fine di contenere le ricadute sociali negative e contribuire alla salvaguardia del patrimonio produttivo;

k) promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale;

l) promuovere le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l'inclusione dei minori nel sistema formativo;

m) promuovere ogni iniziativa volta alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro;

n) promuovere iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva;

o) favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso apposite misure di politica attiva del lavoro, formazione professionale e campagne informative;

p) contribuire a realizzare un equilibrato ed armonico sviluppo della società, favorendo la coesione e l'integrazione sociale con specifiche misure rivolte soprattutto ai cittadini provenienti da paesi esterni all'Unione europea.

Capo II.
ASSETTO ISTITUZIONALE

Art. 4.
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale ed in particolare:

a) approva il programma triennale per le politiche attive del lavoro ed il programma pluriennale dei fondi strutturali europei, raccordandoli tra loro e garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate. Approva, altresì, i conseguenti atti di indirizzo;

b) definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;

c adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici competenti in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese;

d) realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i centri per l'impiego delle province e gli operatori pubblici e privati accreditati;

e) definisce i bacini territoriali per l'istituzione dei centri per l'impiego, con utenza non inferiore a centomila abitanti, fatte salve motivate esigenze socio−economico−territoriali;

f) disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nell'ambito del territorio regionale, nonché l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche;

g) realizza, sviluppa e potenzia il sistema informativo regionale per il lavoro;

h) realizza e gestisce il nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro;

i) definisce i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

j) svolge l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59);

k) esprime motivato parere nell'ambito delle procedure relative ai processi gestionali delle eccedenze di personale temporanee e strutturali ai sensi del d.lgs. 469/1997;

l) promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro;

m) favorisce l'inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall'articolo 29, nonché incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;

n) iniziative locali per l'occupazione finalizzate all'erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi competenti, volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla presente legge, nonché a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale;

o) sostiene azioni di politica attiva del lavoro anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;

p) promuove e sostiene azioni positive nelle pari opportunità;

q) sostiene azioni di supporto, sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità.

2. La Regione esercita, anche avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all'articolo 6, i compiti di gestione delle attività connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che, per loro natura, impongono la gestione unitaria a livello regionale. Un apposito atto di programmazione esplicita la motivazione sulla base della quale la gestione è svolta dalla Regione.

3. La Regione effettua il monitoraggio, la verifica e la valutazione sulla qualità complessiva dei servizi al lavoro e sui risultati dai medesimi conseguiti, secondo i principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

Art. 5.
(Coordinamento delle politiche del lavoro
e dello sviluppo)

1. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il coordinamento delle attività regionali in materia di politiche del lavoro raccordandole con le politiche dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, con le politiche sociali, giovanili, della salute, dell'innovazione e della ricerca, del sostegno alle attività produttive, dell'ambiente e, in generale, dello sviluppo socio−economico−territoriale.

Art. 6.
(Agenzia Piemonte Lavoro)

1. è confermata l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'Agenzia, in attuazione del piano annuale di attività approvato dalla Giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente, collabora per il raggiungimento dell'integrazione tra le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico − sociale. Nelle materie di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 469/1997 esercita funzioni di assistenza tecnica, istruttoria e monitoraggio. In particolare, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale svolge compiti di:

a) gestione delle attività connesse all'esercizio unitario, da parte della Regione, delle funzioni indicate all'articolo 4;

b) supporto alla programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale ed alla programmazione e gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE);

c) monitoraggio e valutazione degli interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale;

d) monitoraggio e valutazione dei tirocini di cui all'articolo 38;

e) monitoraggio e valutazione dei soggetti autorizzati e dei soggetti accreditati;

f) realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).

4. L'Agenzia provvede, altresì, a:

a) redigere la relazione annuale dell'attività da presentare alla Giunta regionale, che ne informa la commissione consiliare competente;

b) svolgere attività finalizzate alla definizione, da parte della Giunta regionale, degli standard del sistema dei servizi per il lavoro e della formazione professionale.

5. L'Agenzia esercita a favore della Regione e delle province, su loro richiesta, compiti di assistenza tecnica finalizzati al coordinamento tra gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale in materia di politiche del lavoro e relativi programmi provinciali, nonché a rendere omogenei sul territorio regionale i metodi e le tipologie di intervento. A tal fine, la Giunta regionale dota l'Agenzia delle necessarie risorse finanziarie.

6. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica agli enti locali e alle loro associazioni, su richiesta dei medesimi, per la progettazione, valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

7. L'Agenzia fornisce al consigliere o alla consigliera di parità il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle attività previste all'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

Art. 7.
(Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea, con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse, oppure del diploma di laurea, con esperienza dirigenziale almeno decennale nell'organizzazione e gestione di risorse umane e finanziarie, oppure del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza almeno decennale nella programmazione, gestione e controllo di progetti pubblici di politica del lavoro maturata presso pubbliche amministrazioni, titolari di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro.

3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile, revocabile ed a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello dei direttori regionali. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

4. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e svolge le funzioni previste dallo statuto.

5. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto dai seguenti membri iscritti al registro dei revisori contabili:

a) tre membri effettivi, di cui uno su indicazione dell'Unione delle province piemontesi (UPP), assicurando la rappresentanza della minoranza;

b) due membri supplenti, di cui uno indicato dall'UPP.

6. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.

7. Il Collegio controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 8.
(Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Il personale utilizzato in attività connesse ai servizi per l'impiego possiede i requisiti previsti dal Quadro regionale delle competenze degli operatori competenti in materia di politiche del lavoro.

2. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è regolato dalle disposizioni relative ai dipendenti regionali ferme restando le situazioni giuridiche pregresse alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per lo svolgimento di attività progettuali, di studio e di ricerca, monitoraggio e valutazione l'Agenzia ha facoltà di stipulare convenzioni con società, camere di commercio, università ed altri enti qualificati. Per lo svolgimento di attività gestionali di carattere straordinario e limitato nel tempo, non previste dal piano annuale di attività, di cui al comma 4, lettera a), alle quali non può provvedersi con il personale in organico, l'Agenzia ha facoltà di far ricorso a contratti a tempo determinato nella misura strettamente necessaria, previa autorizzazione e relativa dotazione di risorse della Giunta regionale contestuale all'affidamento delle attività.

4. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:

a) il piano annuale di attività;

b) la relazione annuale dell'attività svolta;

c) gli atti di straordinaria amministrazione.

5. Il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni allo stesso e il rendiconto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 9.
(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrere alla elaborazione del programma triennale delle politiche del lavoro previsto all'articolo 15;

b) predisporre ed approvare i piani provinciali degli interventi di cui all'articolo 17;

c) organizzare e gestire il collocamento e le attività ad esso connesse, nonché l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;

d) organizzare e gestire le attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

e) istituire, organizzare e gestire i centri per l'impiego di cui all'articolo 20, nell'ambito dei bacini individuati dalla Regione, assicurando lo svolgimento integrato dei compiti di cui alle lettere c) e d);

f) esercitare il governo della rete locale dei servizi per il lavoro, da svolgere attraverso il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica.

2. Le province assicurano la concertazione con le parti sociali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

3. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, le province possono stipulare convenzioni con gli enti locali nell'ambito del bacino dell'impiego, o con apposite agenzie da essi costituite.

4. Le province, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione, individuano opportuni strumenti di raccordo con gli altri enti locali presenti nel bacino territoriale dell'impiego, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), o, laddove siano presenti più bacini in uno stesso comune, a livello comunale, al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle comunità nell'ambito del Comitato istituzionale al lavoro di cui all'articolo 10, nonché per favorire la partecipazione degli stessi enti locali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, presenti sul territorio all'individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province medesime.

Capo III.
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

Art. 10.
(Comitato istituzionale al lavoro)

1. Al fine di integrare le politiche del lavoro con le politiche dello sviluppo economico − sociale, è confermata l'istituzione del Comitato istituzionale al lavoro composto da rappresentanti istituzionali della Regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:

a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul programma triennale per le politiche attive del lavoro, sul programma pluriennale dei fondi strutturali europei, ricompreso nel programma triennale, sugli atti di indirizzo di cui all'articolo 16, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), p), q);

b) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico−fisica;

c) formula proposte alla Giunta regionale, che ne informa la commissione consiliare competente, finalizzate allo sviluppo dell'integrazione fra le politiche del lavoro con le politiche dello sviluppo economico − sociale.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato e rimane in carica per la durata della legislatura.

4. Partecipano alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti tecnici, il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro e il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

5. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

6. La Giunta regionale individua opportune modalità di raccordo con il Comitato regionale del sistema educativo previsto dalla legge regionale di disciplina del sistema regionale di istruzione, istruzione e formazione professionale, al fine di integrare sul territorio le politiche scolastiche, formative e del lavoro.

Art. 11.
(Commissione regionale di concertazione)

1. è confermata l'istituzione, quale sede concertativa sulle politiche regionali del lavoro, della Commissione regionale di concertazione, che esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul programma triennale per le politiche attive del lavoro, sul programma pluriennale dei fondi strutturali europei ricompreso nel programma triennale, sugli atti di indirizzo di cui all'articolo 16, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), p), q), in ordine alle proposte degli atti regionali in materia di politica del lavoro;

b) riceve ed esamina i diversi rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;

c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico−fisica;

d) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;

e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione−lavoro e di piani di inserimento professionale;

f) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità.

2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di Presidente;

b) il consigliere o la consigliera di parità di cui al d.lgs. 198/2006;

c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c).

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purché sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro;

b) il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

c) gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.

8. La Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno.

9. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

Art. 12.
(Compiti congiunti)

1. Il Comitato istituzionale al lavoro e la Commissione regionale di concertazione di cui agli articoli 10 e 11 possono essere convocati in seduta congiunta per la formulazione di proposte alla Giunta regionale, sulla base dei rapporti di monitoraggio presentati dall'Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di migliorare il sistema dei servizi per l'impiego e gli interventi in materia di politiche del lavoro.

2. La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.

Art. 13.
(Conferenza di servizi e atti negoziali)

1. La Giunta regionale, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi attuativi della presente legge, ha facoltà di indire una conferenza di servizi o promuovere la stipulazione di atti negoziali con gli enti locali, nei termini e con le modalità previste dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Capo IV.
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI

Art. 14.
(Analisi del mercato del lavoro)

1. La Regione promuove e realizza l'attività permanente di analisi del mercato del lavoro. A tal fine, la Giunta regionale acquisisce gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi e delle attività relative alla programmazione socio−economica territoriale, all'orientamento ed alla formazione professionale attraverso il confronto con le parti sociali e la collaborazione con le province.

2. La Giunta regionale promuove intese con le province e gli altri enti locali per il coordinamento tra le attività di analisi del mercato del lavoro, esercitate nell'ambito dei rispettivi territori.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Giunta regionale ha facoltà di stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché esperti in materia di mercato del lavoro.

Art. 15.
(Programma triennale delle politiche del lavoro)

1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il programma triennale delle politiche attive del lavoro predisposto con il concorso delle province.

2. Il programma triennale, nei limiti delle risorse messe a disposizione dal bilancio pluriennale della Regione, prevede:

a) gli obiettivi, le priorità, le modalità e i termini per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 4 in coerenza con le politiche regionali relative alle diverse materie collegate, nonché i tempi di realizzazione ed i criteri di verifica;

b) le tipologie, le finalità e i destinatari degli interventi;

c) gli indirizzi per la predisposizione del piano annuale di attività dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 6;

d) gli indirizzi generali alle province per l'attuazione dei programmi provinciali di politica attiva del lavoro che prevedono l'utilizzo delle risorse comunitarie e regionali;

e) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi, con particolare attenzione alla ricaduta occupazionale;

f) le linee per l'individuazione delle attività e degli strumenti finalizzati all'erogazione dei servizi per l'impiego;

g) gli standard delle competenze degli operatori dei servizi per l'impiego previsti dal capo V, nonché i progetti finalizzati alla formazione ed aggiornamento professionale del personale dei medesimi servizi.

3. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse messe a disposizione, fornisce alle province le attività di assistenza giuridico−amministrativa, al fine di garantire un'interpretazione uniforme della normativa in materia di servizi per l'impiego nel territorio regionale.

4. Per la realizzazione degli interventi di politica del lavoro previsti dai programmi operativi dei fondi strutturali europei, il programma triennale di cui al comma 1 prevede, in conformità alla normativa comunitaria, idonei provvedimenti di indirizzo e utilizzo delle risorse.

Art. 16.
(Atti di indirizzo e accordi di programma)

1. La Giunta regionale, con il concorso delle province, emana, sulla base del programma triennale di cui all'articolo 15 e con riferimento ai diversi campi di intervento, gli atti di indirizzo per la realizzazione delle attività. Gli atti di indirizzo, con valenza anche pluriennale, sono emanati previo parere degli organismi di cui agli articoli 10 e 11.

2. Gli atti di indirizzo contengono:

a) la descrizione e la definizione quantitativa degli obiettivi da raggiungere e le attività da realizzare;

b) i criteri generali per la selezione dei progetti e per la determinazione della congruità dei costi.

3. La Regione, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, promuove la conclusione di accordi di programma con le province, secondo quanto previsto all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 17.
(Piani provinciali degli interventi)

1. Le province approvano il piano degli interventi concernenti le funzioni ad esse attribuite, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità stabiliti dal programma triennale regionale di cui all'articolo 15 e dai conseguenti atti di indirizzo regionali.

2. Per la predisposizione e la realizzazione dei piani provinciali possono essere attivati, se richiesti dalle province, servizi di assistenza tecnica previsti dai programmi operativi dei fondi strutturali europei.

Art. 18.
(Monitoraggio del sistema regionale
delle politiche del lavoro)

1. è istituito presso la Giunta regionale un Nucleo di monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego.

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è composto da tre esperti esterni all'amministrazione così nominati:

a) due dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di curriculum attestanti le specifiche competenze professionali in materia di politiche del lavoro e servizi per l'impiego;

b) uno dall'UPP.

3. Per lo svolgimento dei compiti affidati il Nucleo di monitoraggio si avvale dei rapporti di monitoraggio dell'Agenzia Piemonte Lavoro, oltre che della collaborazione degli uffici della Regione e delle province.

Capo V.
SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 19.
(Servizi per l'impiego)

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dai seguenti soggetti:

a) centri per l'impiego, quali strutture organizzative delle province;

b) operatori pubblici e privati autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

c) operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

d) operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione di cui all'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20.
(Centri per l'impiego delle province)

1. I Centri per l'impiego, quali strutture organizzative delle province:

a) erogano i servizi individuali e collettivi connessi al collocamento ordinario, agricolo, dello spettacolo, al collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori domestici e mirato, quali l'informazione, i colloqui di orientamento, la preselezione e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) svolgono le attività di certificazione della conservazione, perdita e sospensione dello stato di disoccupazione;

c) forniscono servizi di orientamento finalizzati all'inserimento o reinserimento dei soggetti nel mercato del lavoro mediante misure di miglioramento dell'occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro;

d) formulano proposte di riqualificazione e formazione professionale e forniscono servizi di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori e monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

e) gestiscono l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 16 della l. 56/1987;

f) svolgono attività di sostegno alla stabilizzazione dei contratti di lavoro ed ai processi di regolarizzazione del lavoro;

g) gestiscono le attività inerenti gli interventi di politica attiva del lavoro previsti al capo VI, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

2. I centri per l'impiego adeguano la propria offerta ad una domanda di servizi specialistici ed innovativi, quali la rilevazione del fabbisogno professionale dei datori di lavoro, la consulenza orientativa e l'accompagnamento al lavoro dei soggetti in cerca di occupazione.

Art. 21.
(Operatori pubblici e privati accreditati)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si definisce "accreditamento" il provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:

a) erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province;

b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.

2. Gli operatori pubblici e privati accreditati svolgono, anche mediante l'utilizzo delle risorse pubbliche, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), le seguenti attività:

a) fornitura servizi di orientamento finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti mediante misure di miglioramento dell'occupabilità e di accompagnamento alla ricerca di lavoro;

b) fornitura servizi di inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relativi ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscano l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo;

c) completamento, in via non sostitutiva, della gamma dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle province;

d) realizzazione di interventi specializzati a favore di determinate categorie di utenti in un'ottica di integrazione dei servizi erogati dai centri per l'impiego delle province.

3. La Giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, componenti la Commissione regionale di concertazione, istituisce, con proprio provvedimento, l'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), dei principi e criteri generali riportati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del d.lgs. 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:

a) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;

b) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego delle province, di cui all'articolo 20, non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003, riservando in capo alle province la specificazione e l'attuazione dei predetti indirizzi e criteri generali.

5. Le province utilizzano le risorse assegnate dalla Regione, attraverso procedure ad evidenza pubblica finalizzate a garantire l'economicità della scelta del soggetto affidatario, nonché ad assicurare un servizio di qualità ed un corretto rapporto tra costi e benefici.

6. La Giunta regionale, nell'ambito delle procedure di collaborazione istituzionale con le province, disciplina altresì:

a) i requisiti minimi degli operatori, in termini di capacità logistiche, competenze professionali, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

b) le procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati autorizzati;

c) le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati dagli operatori pubblici e privati accreditati;

d) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;

e) le idonee forme di controllo;

f) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con la Borsa continua del lavoro.

7 I requisiti minimi di cui al comma 6, lettera a), sono definiti conformemente ai seguenti criteri generali:

a) sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi alle persone ed alle imprese;

b) prevalenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 22.
(Pubblicizzazione della tipologia e della strumentazione operativa dei servizi per il lavoro)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la comparazione nell'erogazione dei servizi previsti agli articoli 19 e 20, le province, nonché i soggetti attuatori degli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, comunicano periodicamente alla Regione, tramite il sistema informativo regionale per il lavoro, informazioni riguardanti le tipologie, le modalità di prestazione dei servizi stessi e dei relativi strumenti operativi nell'ambito della rete locale.

2. La Giunta regionale, a seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, predispone un apposito catalogo recante il repertorio dei servizi per il lavoro.

Art. 23.
(Operatori pubblici e privati autorizzati)

1. Ai fini dell'applicazione della legge si definisce "autorizzazione" il provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale.

2. Gli operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione svolgono le attività di cui al comma 1 secondo le definizioni attribuite alle medesime dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. 276/2003.

3. La Giunta regionale disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal d.lgs. 276/2003, la procedura per l'iscrizione nelle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), e d), del d.lgs. 276/2003.

4. La Giunta regionale provvede, previa verifica dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del comma 4, lettera b), della medesima disposizione, a rilasciare l'autorizzazione secondo le modalità prescritte dall'articolo 6, comma 7, del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e provvede, altresì, alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

5. Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che tali soggetti svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del d.lgs. 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 276/2003.

6. Per i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003 l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del d.lgs. 276/2003.

7. I soggetti autorizzati, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma di consorzio e non possono operare a favore di imprese aventi sede legale in altre Regioni.

Art. 24.
(Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, in particolare delle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), che operano per favorire l'occupazione delle persone svantaggiate.

2. La Regione favorisce il raccordo delle organizzazioni di cui al comma 1 con i soggetti facenti parte del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

Art. 25.
(Sistema informativo regionale per il lavoro)

1. Il sistema informativo regionale per il lavoro (SIRL), parte integrante del sistema informativo regionale (SIRe), tratta, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati sui flussi di domanda e offerta di lavoro e sulle opportunità lavorative. Il sistema persegue l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini e ai datori di lavoro, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici per aumentare l'efficacia e l'efficienza dei servizi per l'impiego.

2. I dati anagrafici necessari per l'attuazione del SIRL sono resi disponibili dai comuni e vengono integrati dalle istituzioni scolastiche e formative con i dati sui percorsi scolastici e formativi, nel rispetto dei vincoli di scambio dei dati previsti dalla vigente normativa.

3. Nell'ambito del SIRL si realizza l'esposizione dei dati relativi al libretto formativo del cittadino previsto dal d.lgs. 276/2003.

4. Il SIRL consente ai soggetti interessati e ai datori di lavoro di ottenere le informazioni disponibili in ordine alle offerte e richieste di lavoro e alle dinamiche della popolazione che studia o che si forma professionalmente nel territorio della Regione.

5. Il SIRL realizza l'unificazione delle informazioni di carattere amministrativo legate alle funzioni dei centri per l'impiego delle province e degli operatori pubblici e privati accreditati.

6. Gli operatori pubblici e privati autorizzati hanno la facoltà di accedere alle banche dati del SIRL previa stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso.

7. La realizzazione, la conduzione e lo sviluppo del SIRL è di competenza della Regione.

8. La Giunta regionale assicura opportune forme di coinvolgimento delle province nella progettazione, realizzazione, conduzione e sviluppo del SIRL.

Art. 26.
(Nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro)

1. Il SIRL conferisce i dati riguardanti la domanda e offerta di lavoro verso il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro e garantisce l'interconnessione e lo scambio informativo con i soggetti che operano nei settori della formazione, dell'istruzione, dell'orientamento scolastico e professionale.

2. Il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro è accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese per l'inserimento rispettivamente di curriculum ed annunci di lavoro.

3. Gli operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati hanno l'obbligo di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro, tramite il nodo regionale costituito ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 276/2003, i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ed a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.

Art. 27.
(Integrazione di sistemi statistici nel SIRL)

1. Il SIRL garantisce il supporto, su scala provinciale e locale, alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi di politica del lavoro attraverso gli strumenti di interrogazione statistica in esso contemplati.

2. La Regione, allo scopo di favorire lo scambio di dati e soluzioni operative integrabili nel SIRL, collabora con lo Stato, le altre regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e promuove intese con soggetti pubblici e privati accreditati che operano nel mercato del lavoro e nei sistemi educativi e formativi, con enti ed istituti previdenziali e statistici.

3. La Giunta regionale ha la facoltà di stipulare convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la gestione e l'implementazione di parti del proprio SIRL.

Art. 28.
(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione, allo scopo di garantire ai lavoratori ed alle lavoratrici l'esercizio del diritto a muoversi e lavorare in tutto il territorio europeo, promuove, anche avvalendosi dei soggetti facenti parte del sistema dei servizi per l'impiego e dei servizi di internazionalizzazione del sistema economico regionale, iniziative di collaborazione con altre Regioni e Stati europei attraverso l'adesione a reti internazionali di servizi per l'impiego e la partecipazione a partenariati istituiti per favorire la mobilità transfrontaliera e lo scambio di esperienze in materia di lavoro e formazione professionale. La Giunta regionale adotta i provvedimenti amministrativi conseguenti.

Capo VI.
INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Art. 29.
(Destinatari degli interventi)

1. Gli interventi di politica attiva del lavoro sono finalizzati all'incremento dell'occupazione, mediante inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dei seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte:

a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;

b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;

d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione;

e) soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.

2. Gli interventi di politica attiva del lavoro che prevedono un sostegno al reddito sono connessi alla partecipazione del soggetto destinatario di azioni che prevedono attività di riqualificazione ed orientamento professionale volte al suo inserimento o reinserimento lavorativo o al potenziamento delle competenze al fine di una migliore collocazione nel mercato del lavoro.

Art. 30.
(Ruolo delle imprese)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle imprese, quali soggetti complementari a garantire il regolare funzionamento del mercato del lavoro, lo sviluppo economico del territorio, l'innovazione produttiva ed altresì la crescita dell'occupazione e del reddito.

2. Le politiche regionali del lavoro, rivolte alle imprese, sono finalizzate a sostenere adeguatamente ed a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca di professionalità, la prevenzione e la soluzione delle crisi aziendali per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività.

Art. 31.
(Inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari)

1. La Regione riconosce pari opportunità, rispetto ai cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea, e qualità della condizione lavorativa ai cittadini provenienti da paesi non appartenenti all' Unione europea, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti o domiciliati in Piemonte, nell'accesso alla formazione professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno ad attività autonome, anche in forma imprenditoriale. A tal fine, promuove e favorisce le attività formative mirate alla conoscenza della lingua italiana, dell'ordinamento civile dello Stato e della legislazione sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

2. Il programma triennale di cui all'articolo 15 comprende interventi mirati al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 32.
(Cantieri di lavoro)

1. Per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), è possibile, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne anche l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte di comuni, comunità montane, loro forme associative, organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62), in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. Tale utilizzo non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti.

2. I cantieri hanno durata di norma non inferiore a sei mesi, fatte salve motivate esigenze e non superiore a dodici mesi. La durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi.

3. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione.

4. La Giunta regionale stabilisce:

a) le tipologie di cantiere, le modalità ed i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;

b) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

5. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere.

6. Al progetto di cantiere deve essere allegato il piano di sicurezza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

7. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all'articolo 15, attribuisce alle province risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di cantieri di lavoro.

8. Le province approvano i progetti di cantiere presentati dagli enti promotori e utilizzatori e, nei limiti delle risorse attribuite dalla Regione, eventualmente integrate con risorse messe a disposizione dalle stesse province, provvedono al loro finanziamento, individuano i soggetti avviabili in raccordo con gli enti promotori e utilizzatori, emanano le ulteriori disposizioni per la realizzazione dei cantieri e per il controllo sull'attuazione dei progetti.

9. Le province possono autorizzare cantieri di lavoro, promossi dagli enti indicati al comma 1, anche senza contributo regionale. In tal caso gli oneri sono a totale carico degli enti stessi, fatti salvi eventuali contributi da parte delle stesse province.

10. Ai soggetti utilizzati nei cantieri è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, nonché in caso di ricovero ospedaliero e relativa degenza, ma non oltre la durata del cantiere.

11. Il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo è a carico degli enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti.

Art. 33.
(Sostegno all'inserimento lavorativo)

1. La Regione e gli enti locali favoriscono l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), appartenenti alle categorie previste all'articolo 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003 nonché i soggetti di età compresa tra quarantacinque e quarantanove anni ad esclusione dei soggetti disabili per i quali si applicano gli articoli 34, 35 e 36, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di attività di orientamento, di riqualificazione professionale, nonché al riconoscimento dei compensi per l'attività di accompagnamento e tutoraggio nell'avvenuto inserimento lavorativo.

3. L'incentivazione di cui al comma 1 si attua mediante l'erogazione del contributo, per i primi dodici mesi di attività del soggetto assunto, commisurato al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto, e del compenso al tutor. L'entità del contributo e del compenso è determinata secondo i criteri indicati dal comma 7.

4. I datori di lavoro interessati non devono, inoltre, avere in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria o aver fatto ricorso a procedure di riduzione di personale, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

5. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa e degli amministratori in caso di società.

6. La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, effettuata nel termine di cinque anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato, comporta la restituzione integrale del contributo erogato, salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

7. La Giunta regionale dispone l'ammissione a contributo fino all'esaurimento dei fondi a tale scopo stanziati sul bilancio regionale, previa individuazione dei criteri e delle priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti a favore dei destinatari indicati dall'articolo 29.

8. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), eroga, avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro, contributi a favore dei datori di lavoro pubblici e privati, a titolo di rimborso delle spese necessarie per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici, finalizzate alla possibilità di impiego dei soggetti non vedenti e per l'installazione di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.

Art. 34.
(Inserimento lavorativo delle persone disabili)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche ed integrazioni, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui all'articolo 12 bis della l. 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della l. 381/1991.

3. Le persone disabili di cui al comma 2 sono individuate dalle province attraverso i centri per l'impiego sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 35.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. è istituito, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito chiamato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del fondo, stabilendo, fra l'altro:

a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative domande di contributo;

b) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione, ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri da adottarsi per la valutazione dei progetti, con riferimento in particolare alla priorità da attribuire ai progetti mirati all'inserimento lavorativo delle persone con grave disabilità psichica e intellettiva;

c) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo è stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;

d) i criteri per il riparto del fondo su scala provinciale.

3. Le province provvedono alla gestione del fondo nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.

Art. 36.
(Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo
dei disabili)

1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, ancorché non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della l. 68/1999.

2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone disabili coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso di spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all'inserimento lavorativo.

3. Le agevolazioni possono essere integrative agli interventi agevolati previsti dal fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 4, lettera b) della l. 68/1999.

4. Le province, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti regionali di indirizzo e coordinamento, comprensivi delle indicazioni relative ai contenuti dei progetti di inserimento lavorativo di cui al comma 5, erogano le risorse finanziarie previste dal fondo per la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo. I progetti sono finanziati, fino ad un massimo del 95 per cento dell'importo richiesto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Le risorse sono destinate prioritariamente ad agevolare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva e psichica. Le province provvedono, altresì, ad attivare idonei servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro delle persone inserite.

5. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, le province, anche avvalendosi degli operatori pubblici e privati accreditati, possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti di inserimento lavorativo.

6. Non sono ammissibili agevolazioni per gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, né per le spese per il personale dipendente o in collaborazione, nonché per le spese generali di struttura, che non siano direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti di cui al comma 5.

7. Le province, anche tramite i centri per l'impiego, realizzano i progetti di cui al comma 5 avvalendosi dei servizi di assistenza tecnica ritenuti necessari.

8. Le province hanno la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di soggetti che abbiano svolto attività di tutore riconosciuta per l'inserimento lavorativo dei disabili, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi previsti dalla l. 68/1999.

Art. 37.
(Sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche)

1. La Regione ha la facoltà di destinare risorse per sussidi corrisposti ai sensi e per gli effetti previsti all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) a favore di lavoratori e lavoratrici che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte, si trovano in una situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno la facoltà di ottenere il sussidio anche per più annualità.

3. I soggetti di cui al comma 1 partecipano alle attività, promosse dai centri per l'impiego delle province, di orientamento professionale, inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relative ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscono l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

4. Possono, altresì, ottenere il sussidio i lavoratori che, per cause di crisi aziendale, rientrano in accordi che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione.

5. Il sussidio può essere richiesto, fino ad un massimo del 20 per cento della retribuzione, anche dalle lavoratrici in maternità, cui spetta, secondo l'ordinamento vigente, l'indennità sostitutiva di retribuzione, nei soli casi in cui i contratti collettivi nazionali applicabili prevedano la decurtazione della stessa retribuzione.

6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri di priorità, le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 38.
(Tirocini formativi e di orientamento)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati in via esclusiva a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a sostenere le scelte professionali dei tirocinanti.

2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 40, il datore di lavoro privato può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Non è ammesso l'utilizzo di tirocini in aziende che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa integrazione o che nei sei mesi precedenti abbiano ridotto il personale con licenziamenti, mobilità.

3. è obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti.

4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

5. I soggetti ospitanti ed i soggetti promotori hanno la facoltà di assegnare borse lavoro per la durata del tirocinio.

6. La Regione incentiva l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dal momento dell'assunzione, esclusi i casi di dimissione del lavoratore, di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, comporta la revoca dell'incentivo e l'obbligo di restituzione alla Regione. I termini e le modalità di concessione degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale.

7. L'Agenzia Piemonte Lavoro comunica a cadenza quindicinale i dati relativi ai tirocini, trattandoli nel rispetto del d.lgs. 196/2003, alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale di concertazione.

8. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano ai moduli formativi, denominati stage, di durata limitata, inseriti in un percorso di istruzione e formazione professionale.

Art. 39.
(Tirocini estivi)

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento, i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

Art. 40.
(Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini)

1. La Giunta regionale individua:

a) l'eventuale rapporto fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti, con rapporto di lavoro subordinato;

b) le professionalità e le tipologie d'impresa che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;

c) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, controlli e verifiche e, per i tirocini finanziariamente sostenuti dalla Regione, le sanzioni in caso di inadempienze;

d) l'entità massima di eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante.

2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizioni di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 381/1991.

3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:

a) le province;

b) le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;

c) le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;

d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;

e) le comunità terapeutico−riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio−assistenziali di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso;

f) le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;

g) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per il lavoro;

h) i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;

i) gli enti bilaterali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Art. 41.
(Qualificazione dei tirocini)

1. La Giunta regionale definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti.

2. Le province, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma triennale della Regione, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:

a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;

b) le azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti i tirocini;

c) le attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti;

d) le attività di accompagnamento e controllo.

3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 38 e le parti sociali.

Art. 42.
(Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, favoriscono, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e operativa in Piemonte, anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei soggetti di cui all'articolo 29.

2. La Regione e gli enti locali, nel favorire le iniziative di autoimpiego e di creazione d'impresa di cui al comma 1, assicurano l'integrazione con i servizi per il lavoro di cui agli articoli 19 e 20.

3. Per le società cooperative, ai fini della concessione di contributi, finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, si applicano le specifiche norme previste nella legislazione regionale di settore.

4. La Giunta regionale stabilisce:

a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;

b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;

c) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;

d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.

5. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati alla:

a) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico−gestionale connesse all'avvio dell'attività;

b) formazione professionale e manageriale;

c) realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespite e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;

d) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

6. Al fine di favorire l'accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti.

7. La gestione dei fondi è affidata, con apposita convenzione, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.

Art. 43.
(Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale)

1. La Regione, in concorso con gli enti locali e le parti sociali, previene situazioni di crisi territoriali, settoriali ed aziendali e salvaguarda i livelli occupazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) promuove l'azione delle parti sociali volta all'individuazione di soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo;

b) promuove e sostiene progetti specifici diretti alla formazione, orientamento, riqualificazione e reinserimento dei lavoratori, da attuare con modalità improntate a criteri di flessibilità ed immediatezza.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, promuovono progetti di ricollocazione professionale nel mercato del lavoro a favore di lavoratori che si trovano in trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), assegnando a tale scopo risorse finanziarie alle province.

4. I progetti di cui al comma 3 sono realizzati a seguito di accordi, finalizzati a fronteggiare crisi occupazionali, stipulati a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale di concertazione.

5. Le crisi occupazionali di cui al comma 4 sono determinate da cessazione di attività o ramo di azienda, assoggettamento dell'azienda a procedura concorsuale, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.

6. I progetti di cui al comma 3 consistono nell'attuazione di interventi specifici di formazione, riqualificazione e orientamento professionale, accompagnamento e affiancamento della persona nell'inserimento in nuove attività lavorative, anche di autoimpiego e relativo sostegno al reddito, nonché incentivi all'assunzione a tempo indeterminato a favore dei datori di lavoro.

7. Le province predispongono ed attuano i progetti di cui al comma 3 secondo gli indirizzi stabiliti dal programma triennale previsto dall'articolo 15.

Art. 44.
(Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi)

1. Presso la Regione si svolge l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la dichiarazione di mobilità del personale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, d.lgs. 469/1997. La Regione promuove gli accordi finalizzati all'utilizzo di strumenti a minore impatto sociale, quali i contratti di solidarietà.

2. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ossia per le istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria e per le istanze di riconoscimento del contratto di solidarietà, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 469/1997 nei termini richiesti dalle norme vigenti.

3. Decorsi i termini stabiliti dalle norme per effettuare l'esame congiunto di cui al comma 1 o per formulare il parere di cui al comma 2, le procedure si intendono validamente esperite.

4. Presso la Regione si svolge, altresì, il confronto previsto dall'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. La Regione e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvedono alla formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 165/2001.

Art. 45.
(Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)

1. L'avviamento per il reclutamento di personale delle categorie o qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvo gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneità dei soggetti che hanno formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentano a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.

2. Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), quello della condizione di disoccupato di lunga durata, di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.

3. La Giunta regionale disciplina le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, altresì agli enti pubblici non economici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale.

Art. 46.
(Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione)

1. La Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, operanti nell'ambito della Regione, e degli organismi di diritto pubblico da queste dipendenti o partecipati, mediante protocolli d'intesa finalizzati all'utilizzo, presso le medesime, di forme contrattuali stabili, nonché alla formazione permanente del personale, al benessere organizzativo ed all'erogazione di servizi orientati alla centralità dell'utente.

2. La Regione promuove, inoltre, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica indette dalla Regione stessa e dalle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, nei casi in cui la maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici interessati sia composta da persone disabili, l'inserimento della riserva di partecipazione ai laboratori protetti e di esecuzione degli appalti pubblici nel contesto di programmi di lavoro protetti, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 52 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 47.
(Invecchiamento attivo delle persone)

1. La Giunta regionale, al fine di favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone, promuove, sentita la Commissione regionale di concertazione, la realizzazione di seminari informativi ed iniziative finalizzate alla possibile ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno del sistema produttivo.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 e previ accordi sindacali aziendali, la Giunta regionale prevede interventi di rimotivazione dei lavoratori e delle lavoratrici ultra cinquantacinquenni, coinvolgendoli nella loro qualità di "maestri di mestiere", in attività di addestramento dei lavoratori e delle lavoratrici più giovani all'interno dei processi di sviluppo aziendale.

Capo VII.
SOSTEGNO ALLA STABILIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 48.
(Incentivi alla stabilizzazione del posto di lavoro)

1. La Regione, in coerenza con i principi e gli obiettivi contenuti nella direttiva 1999/70/CEE del Consiglio europeo del 28 luglio 1999, applicata col decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e successive modificazioni e integrazioni, interviene per favorire la trasformazione dei contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'attribuzione dell'incentivo, nonché l'ammontare di esso e l'eventuale divieto di cumulo con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, concede un incentivo economico alle imprese che, senza soluzione di continuità, trasformano i contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a condizione che l'impresa applichi ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

4. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dalla trasformazione dei contratti di lavoro di durata temporanea, esclusi i casi di dimissione del lavoratore, di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, comporta la revoca dell'incentivo e l'obbligo di restituzione alla Regione.

Art. 49.
(Assegni individuali per l'accesso
ad attività formative)

1. La Regione, per favorire la stabilizzazione del lavoro, prevede la concessione di assegni formativi individuali e predispone percorsi formativi a favore di lavoratori occupati con rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.

2. La Regione predispone servizi e strumenti per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative e con i percorsi di istruzione e formazione professionale.

3 La Giunta regionale, in accordo con le parti sociali presenti nella Commissione regionale di concertazione, stabilisce criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

Capo VIII.
AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITà TRA UOMO E DONNA

Art. 50.
(Promozione e divulgazione di azioni positive)

1. La Regione e gli enti locali promuovono azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 198/2006 anche avvalendosi della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, di cui all'articolo 93 dello Statuto, e delle consigliere di parità regionale e provinciali.

2. La Regione e gli enti locali promuovono l'acquisizione e la divulgazione delle informazioni relativamente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di parità, avvalendosi in particolare delle consigliere di parità regionale e provinciali.

Art. 51.
(Inserimento e reinserimento lavorativo delle donne)

1. La Regione e gli enti locali attuano interventi specifici di politica attiva del lavoro a favore delle donne che:

a) intendono inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro;

b) intendono ritornare sul mercato del lavoro dopo un periodo di fuoriuscita dallo stesso per qualsiasi motivo;

c) intendono intraprendere attività lavorativa autonoma;

d) intendono intraprendere percorsi di formazione professionale, finalizzati al raggiungimento delle competenze utili in relazione alle lettere a), b) e c).

2. La Giunta regionale individua criteri, priorità e modalità degli interventi nei confronti delle donne, tenendo conto della loro età, delle precedenti esperienze lavorative, della necessità di reinserimento nel mercato del lavoro, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione di difficoltà socio−economica in cui possono trovarsi.

Art. 52.
(Azioni positive e priorità negli incentivi)

1. La Regione e gli enti locali, nell'erogazione delle risorse finanziarie, danno priorità alle aziende ed agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne.

2. Al fine di ottenere le risorse di cui al comma 1, le aziende e gli enti presentano alla Regione progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, nell'esame delle domande prodotte ai sensi dell'articolo 42, dà precedenza a quelle presentate dalle donne. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa le donne devono costituire almeno l'80 per cento dei soci e nell'ipotesi di società di capitali devono avere almeno l'80 per cento del capitale ed essere in misura maggioritaria nell'organo di amministrazione delle stesse.

Art. 53.
(Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), sostengono, anche finanziariamente progetti proposti da aziende e da enti, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale nel programma triennale di cui all'articolo 15.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'inserimento nell'organizzazione del lavoro di nuove figure competenti in materia di conciliazione.

3. Al fine di incentivare la permanenza nel posto di lavoro, la Giunta regionale sostiene le iniziative dei datori di lavoro, nonché altre innovazioni che possono anche introdurre modifiche agli orari e all'organizzazione del lavoro, finalizzate a rendere concretamente fattibile la conciliazione.

4. Al fine di favorire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, la Giunta regionale prevede forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione, anche stabilendo modalità e termini per il riconoscimento del diritto ad ottenere voucher per l'acquisizione dei servizi alla persona, finalizzati alle attività di cura in ambito familiare.

Capo IX.
RESPONSABILITà SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 54.
(Promozione della responsabilità sociale
delle imprese)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi e agli orientamenti dell'Unione Europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità locali e con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.

2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile, la coesione sociale ed il raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna.

3. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese anche in relazione alle scelte di localizzazione delle unità produttive al fine di evitare o contenere la ricaduta di eventuali effetti negativi sull'occupazione e sul mercato del lavoro locale.

Art. 55.
(Interventi a sostegno della responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione integra i principi della responsabilità delle imprese nei programmi e negli atti di indirizzo per l'occupazione e a tale scopo, anche in raccordo con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale di concertazione:

a) sostiene interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

b) sostiene iniziative imprenditoriali, concordate con le organizzazioni sindacali aziendali, finalizzate al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro, di garanzia delle pari opportunità, nonché quelle volte a tutelare le condizioni ambientali e le comunità di persone che potrebbero risentire degli effetti dell'attività produttiva;

c) promuove le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l'inclusione dei minori nel sistema formativo;

d) promuove le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva;

e) favorisce l'adozione da parte delle imprese di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali, di genere ed ambientali;

f) sostiene l'acquisizione da parte delle imprese di marchi di qualità sociale, anche in relazione all'inserimento lavorativo delle persone disabili, di genere ed ambientale.

Capo X.
SICUREZZA, REGOLARITà E QUALITà DEL LAVORO

Art. 56.
(Sistema di sicurezza e qualità del lavoro)

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e qualità del lavoro e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.

2. Nella programmazione regionale diretta al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale prevede o favorisce iniziative volte alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, alla promozione del benessere psicofisico dei lavoratori ed all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere, età, condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi dell'attività lavorativa.

3. La Giunta regionale, in conformità ai principi previsti dalla normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue, anche mediante specifici accordi con altre amministrazioni pubbliche, l'introduzione e la diffusione nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, rispetto a quelle minime stabilite dalla normativa statale.

4. La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle aziende sanitarie locali, ne verifica la qualità e l'efficacia e informa la Commissione regionale di concertazione degli esiti.

Art. 57.
(Interventi di prevenzione)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative orientate al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla prevenzione ed anticipazione dei rischi.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, in accordo con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale di concertazione:

a) finanzia programmi formativi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

b) favorisce e sostiene campagne informative ed azioni di sensibilizzazione, specie se rivolte ai lavoratori immigrati, da realizzarsi anche con il coinvolgimento dei centri provinciali per l'educazione degli adulti;

c) sostiene la realizzazione di moduli formativi dedicati al tema della sicurezza e qualità del lavoro nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, realizzate mediante impiego di risorse pubbliche.

Art. 58.
(Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro)

1. La Regione considera la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle politiche in materia di qualità e sicurezza del lavoro e promuove ogni iniziativa finalizzata alla lotta al lavoro sommerso.

2. Nel programma triennale per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 15 e negli atti di indirizzo di cui all'articolo 16 la Giunta regionale stabilisce le linee di intervento da realizzare sul territorio nel rispetto dei seguenti principi:

a) riconoscimento dei benefici previsti dall'ordinamento regionale solo ai soggetti che dimostrano di essere in regola con gli obblighi di legge in materia previdenziale e che applicano ai lavoratori dipendenti e non dipendenti, compresi i soci lavoratori delle cooperative, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

b) possibilità di revoca dei benefici qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di cui alla lettera a);

c) promozione di ogni iniziativa finalizzata all'accesso al lavoro dei cittadini, nonché degli immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Art. 59.
(Interventi in materia di regolarità del lavoro)

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 56, la Giunta regionale:

a) promuove e finanzia progetti sperimentali di emersione del lavoro irregolare;

b) promuove specifici accordi fra le parti sociali rappresentate nella Commissione di concertazione volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro;

c) promuove azioni di sistema attraverso la realizzazione di sportelli di informazione, attività di tutoraggio e consulenza sul territorio;

d) promuove interventi formativi e informativi a favore di soggetti pubblici e privati con particolare riguardo alla diffusione della cultura della legalità e agli effetti negativi del lavoro e dell'economia sommersi.

Capo XI.
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60.
(Trasferimenti e controlli)

1. I trasferimenti delle risorse regionali a favore degli enti locali sono subordinati alla presentazione di preventivi di spesa da parte degli enti medesimi.

2. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano, avvalendosi del proprio personale o con il supporto di soggetti esterni individuati con procedura ad evidenza pubblica, il controllo delle attività, inteso quale verifica di conformità alle normative di riferimento, della regolarità di svolgimento delle azioni e della corretta gestione finanziaria e contabile.

3. Il controllo si realizza con modalità e strumenti idonei e coerenti con le scelte delle amministrazioni competenti e prevede la verifica dei requisiti dei soggetti attuatori, la conformità dell'attuazione delle attività con le disposizioni contenute negli atti amministrativi, la regolare gestione finanziaria, la certificazione periodica e la rendicontazione finale delle spese.

4. La Giunta regionale e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di stipulare protocolli d'intesa con i comandi regionali e provinciali della Guardia di Finanza, nonché con le altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare una fattiva collaborazione per migliorare l'efficacia complessiva dei controlli delle attività.

Art. 61.
(Rendicontazione delle spese)

1. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori allo scopo di garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilità in materia di sorveglianza e controllo.

2. La Regione, attraverso la competente struttura, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento, all'esame del rendiconto verificando la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformità alla disciplina regionale in materia e alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti per i titoli ordinari di costo.

3. Le somme inutilizzate dalle province non sono restituite alla Regione e sono computate in compensazione delle somme spettanti alle province medesime per i successivi esercizi finanziari.

4. La documentazione contabile, costituita dai titoli originari di costo, è conservata agli atti dei soggetti attuatori per dieci anni ed è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia di controlli di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le province adeguano i procedimenti di controllo di loro competenza alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 62.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità triennale, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 6 e dei rapporti di monitoraggio e valutazione predisposti dalla stessa Agenzia, presenta al Consiglio regionale una relazione che contiene risposte ai seguenti quesiti:

a) la modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dal bilancio regionale, dai fondi statali e dai fondi comunitari;

b) la quantità e la tipologia dei destinatari raggiunti dagli interventi previsti dalla legge, con particolare riferimento alle assunzioni delle persone disabili, suddivise per tipologia di utenza e modalità contrattuale;

c) le forme di concertazione e di leale collaborazione raggiunte con le parti sociali e le autonomie locali per l'attuazione degli interventi;

d) le attività di promozione e di informazione dei destinatari degli interventi;

e) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi, anche estivi, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati;

f) il grado di funzionalità dei servizi al lavoro nell'ambito del sistema regionale, nonché lo stato di operatività del sistema informativo regionale del lavoro e di connessione con la Borsa continua nazionale del lavoro;

g) l'apporto dato dai singoli interventi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3;

h) l'evoluzione del mercato del lavoro regionale attribuibile all'attuazione degli interventi e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;

i) le criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. La relazione di cui al comma 1 è integrata dal parere espresso dal Comitato istituzionale al lavoro, di cui all'articolo 10, e dalla Commissione regionale di concertazione, di cui all'articolo 11, in relazione all'efficacia dei singoli interventi nel favorire la promozione e la stabilizzazione dell'occupazione, nonché la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro nel territorio regionale.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali atti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni ed i dati necessari alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.

Art. 63.
(Notifica dei provvedimenti attuativi)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione di casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 64.
(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei loro confronti, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 65.
(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque disciplinati sulla base delle disposizioni di legge di cui all'articolo 66.

2. Le domande dirette ad ottenere i benefici previsti dalle norme di cui all'articolo 66, comma 1, sono regolate dai provvedimenti amministrativi previsti dalle stesse norme fino al perfezionamento dei provvedimenti amministrativi attuativi della presente legge.

3. Fino all'insediamento degli organismi di cui agli articoli 6, 10 e 11, la Regione continua ad avvalersi, rispettivamente, di quelli previsti dagli articoli 9, 8 e 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).

Art. 66.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro);

b la legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali);

c) la legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Partecipazione della Regione Piemonte alla realizzazione da parte degli enti locali di progetti per favorire l'impiego di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni in opere e servizi di pubblica utilità);

d) la legge regionale 27 febbraio 1986, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale n. 55 del 18 ottobre 1984);

e) la legge regionale 30 ottobre 1989, n. 62 (Modifica alla l.r. 55/1984 ‘Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali');

f) la legge regionale 29 ottobre 1992, n. 43 (Informazione, promozione, divulgazione di azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna);

g) la legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati);

h) la legge regionale 22 dicembre 1995, n. 92 (Modificazione alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 ‘Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati');

i) la legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente);

j) la legge regionale 9 maggio 1997, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 ‘Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati' e successive modifiche e integrazioni);

k) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro);

l) la legge regionale 1º marzo 1999, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 ‘Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro');

m) la legge regionale 29 agosto 2000, n. 51 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);

n) la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti);

o) l'articolo 19 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);

p) l'articolo 63 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

q) gli articoli 3, 5 e 7 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004);

r) gli articoli 6 e 8 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005);

s) la legge regionale 27 novembre 2006, n. 36 (Autorizzazione e accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale);

t) l'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

u) l'articolo 40 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008);

v) l'articolo 16 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

Art. 67.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti ad euro 52.606.049,98, si fa fronte:

a) per l'esercizio finanziario 2009, per le spese correnti, con i fondi stanziati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): DA15041 per un importo pari a euro 22.437.930,98; UPB DA15051 per un importo pari a euro 1.310.863,00; UPB DA15981 per un importo pari a euro 369.200,00; UPB DA15061 per un importo pari a euro 2.868.056,00; UPB DA15001 per un importo pari a euro 20.000.000,00 e per le spese in conto capitale nella UPB DA15052 per un importo pari a euro 1.476.000,00;

b) per il biennio 2010−2011 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Le risorse finanziarie disponibili derivanti dal fondo rotativo, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dal fondo di garanzia istituito dall'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), i cui stanziamenti sono iscritti nelle unità previsionali di base di cui al comma 1, affluiscono, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento dei fondi di cui all'articolo 42.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 483

− Presentato dalla Giunta regionale il 25 ottobre 2007.

− Assegnato alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 7 novembre 2007.

− Sul testo sono state effettuate consultazioni.

− Testo licenziato dalla Commissione referente il 9 ottobre 2008 con relazione di PIER GIORGIO COMELLA.

− Approvato in Aula il 12 dicembre 2008, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 11 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 4

− Il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

"Art. 2. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;

b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);

f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda−offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato−regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato−regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;

j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;

k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico−gestionali specifici in relazione a ogni attività;

m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.".

− Il testo dell'articolo 16 della l. 56/1987 è il seguente:

"Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo−funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di princìpio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.".

− Il testo dell'articolo 3 del d.lgs. 469/1997 è il seguente:

"Art. 3. (Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.

2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.".

Note all'articolo 6

− Il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 469/1997 è il seguente:

"Art. 2. Funzioni e compiti conferiti

1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

a) collocamento ordinario;

b) collocamento agricolo;

c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

d) collocamento obbligatorio;

f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

g) collocamento dei lavoratori a domicilio;

h) collocamento dei lavoratori domestici;

i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;

c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.

3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.

4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.".

− Il testo dell'articolo 20 della l. n. 266/1997 è il seguente:

"Art. 20. (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa).

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefìci avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997−1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. II Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.".

− Il testo dell'articolo 15 del d.lgs. 198/2006 è il seguente:

"Art. 15. (Compiti e funzioni).

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dal libro III, titolo I;

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;

e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46;

i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11.

3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.".

Nota all'articolo 16

− Il testo dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

"Art. 34. (Accordi di programma).

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.".

Nota all'articolo 19

− Il testo dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

"Art. 7. (Accreditamenti).

1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti princìpi e criteri:

a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'àmbito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;

b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;

d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.

2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:

a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;

b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

c) le procedure per l'accreditamento;

d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;

e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.".

Nota all'articolo 20

− Il testo dell'articolo 16 della l. 56/1987 è riportato in nota all'articolo 4.

Note all'articolo 21

− Il testo dell'articolo 3 del d. lgs. 181/2000 è il seguente:

"Art. 3. (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata).

1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:

1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.".

− Il testo dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 è riportato in nota all'articolo 19.

Note all'articolo 23

− Il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 276/2003 è riportato in nota all'articolo 4.

− Il testo dell'articolo 5 del d.lgs 276/2003 è il seguente:

"Art. 5. (Requisiti giuridici e finanziari).

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;

b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416−bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico−gestionali specifici;

f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'àmbito da essi stessi indicato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo− perativa;

b) la garanzia che l'attività interessi un àmbito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo lº settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;

b) la garanzia che l'attività interessi un àmbito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo."

− Il testo dell'articolo 6 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

"Art. 6. (Regimi particolari di autorizzazione).

1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17.

3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'àmbito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

5. è in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).

7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei princìpi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'àmbito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.

8−bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.".

Il testo dell'articolo 17 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

"Art. 17. (Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro)

1. Le basi informative costituite nell'àmbito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico−professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi àmbiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.

2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'àmbito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo.

3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1−bis e 4−bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'àmbito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi àmbiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.

5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.

6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico−contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.

7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione è composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui àmbito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali − Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.".

Nota all'articolo 24

− Il testo dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 è il seguente:

Art. 2. (Albo regionale e sezioni provinciali).

1. Ai fini di cui all'articolo 1, e' istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/91.

3. L'iscrizione all'albo e' condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonche' per accedere ai benefici previsti dalla legge.

4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'iscrizione all'albo regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della stessa legge.

5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonche' le società cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attività di istruzione di qualsiasi ordine e grado.

6. L'albo regionale e' pubblicato, nel corso del mese di gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.) della Regione Piemonte.".

Nota all'articolo 26

− Il testo dell'articolo 15 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

"Art. 15. Princìpi e criteri generali.

1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'àmbito temporale e territoriale prescelto.

4. Gli àmbiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

a) un livello nazionale finalizzato:

1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;

3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in àmbito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'àmbito dell'esercizio delle loro competenze.".

Nota all'articolo 32

− Il testo dell'articolo 3, comma 26, del d.lgs. 163/2003 è il seguente:

"Art. 3. Definizioni (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)

omissis

26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

− istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

− dotato di personalità giuridica;

− la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.".

Note all'articolo 33

− Il testo dell'articolo 2 del d.lgs. n. 276/2003 è riportato in nota all'articolo 4.

− Il testo dell'articolo 8 della l. 113/1985 è il seguente:

"8. (Trasformazione dei centralini).

Le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato.".

Note all'articolo 34

− Il testo dell'articolo 12 bis della l. n. 68/1999 è il seguente:

"Art. 12−bis. (Convenzioni di inserimento lavorativo).

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonchè dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. è consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".

− Il testo dell'articolo 1 della l. 381/1991 è il seguente:

"Art. 1. (Definizione).

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio−sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse − agricole, industriali, commerciali o di servizi − finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».".

Nota all'articolo 35

− Il testo dell'articolo 14 della l. 68/1999 è il seguente:

"Art. 14. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.".

Note all'articolo 36

− Il testo dell'articolo 3 della l. 68/1999 è il seguente:

"3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico−esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto−legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686 , e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 , e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.".

− Il testo dell'articolo 14 della l. 68/1999 è riportato in nota all'articolo 35.

Nota all'articolo 37

− Il testo dell'articolo 34 del d.p.r. 601/1973 è il seguente:

"Art. 34. (Altre agevolazioni).

Le pensioni di guerra di ogni tipo 2 denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'impresa locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Per gli atti indicati nell'art. 16 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216, e nell'art. 36 della L. 24 dicembre 1969, n. 900, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta L. 29 ottobre 1961, n. 1216.

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.".

Note all'articolo 40

− Il testo dell'articolo 1 della l. 381/1991 è riportato in nota all'articolo 34.

− Il testo dell'articolo 9 della l.r. 1/2004 il seguente:

"Art. 9. (Forme gestionali)

1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8.

2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia è idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali.

3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all'ASL, le cui modalità gestionali vengono definite con l'atto di delega.

4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attività secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. in riferimento al personale dipendente.

5. Le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno−infantile e dell'età evolutiva nonché per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.

5 bis. Le funzioni relative agli interventi socio−assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.

5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio−assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5 quinquies. Gli interventi socio−assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.

5 quater. Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.

5 quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle relative funzioni.

5 sexies. Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al comma 5 bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7.".

− Il testo dell'articolo 18 della legge n. 196/1997 è il seguente:

"18. (Tirocini formativi e di orientamento).

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico−organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto−legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.".

Note all'articolo 44

− Il testo dell'articolo 3 del d.lgs. 469/1997 è riportato in nota all'articolo 4.

− Il testo dell'articolo 33 del d.lgs. 165/2001 è il seguente:

"Art. 33. (Eccedenze di personale e mobilità collettiva).

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'àmbito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni − ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'àmbito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. è riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto−legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.".

− Il testo dell'articolo 34 del d.lgs. 165/2001 è il seguente:

"Art. 34. (Gestione del personale in disponibilità).

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.".

Nota all'articolo 45

− Il testo dell'art. 2 del d.lgs. 109/1998 è il seguente:

"Art. 2 (Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente).

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.".

Nota all'articolo 46

− Il testo dell'articolo 52 del d.lgs. 163/2006 è il seguente:

"Art. 52. (Appalti riservati. Art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17).

1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.

Note all'articolo 50

− Il testo dell'articolo 42 del d.lgs. 198/2006 è il seguente:

"Art. 42. Adozione e finalità delle azioni positive(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2).

1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;

c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.".

− Il testo dell'articolo 93 della l.r.stat. 1/2005 è il seguente:

"Art. 93. (Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini).

1. La Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.

2. La legge regionale istituisce la Commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento.".

Note all'articolo 63

− Il testo dell'articolo 87 del Trattato è il seguente:

"Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".

− Il testo dell'articolo 88 del Trattato è il seguente:

"Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da

parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato

interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".

Nota all'articolo 64

− Il testo dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente:

"Art. 14. (Potere sostitutivo).

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti."

Nota all'articolo 65

− Il testo dell'articolo 7 della l.r. 41/1998 è il seguente:

"Art. 7. (Commissione regionale di concertazione).

1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale. 2. La Commissione:

a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in ordine agli atti programmatori di cui agli articoli 3 e 4;

b) propone l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità;

c) assume iniziative per favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

d) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione−lavoro e di piani di inserimento professionale;

f) stabilisce i criteri di priorità, verifica ed approva i progetti di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 21 giugno 1997, n. 196);

g) assume iniziative per l'attuazione di programmi di preselezione che favoriscano l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; h) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;

i) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. 469/1997;

l) svolge tutti gli altri compiti attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;

b) il Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo−donna nel lavoro);

c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c).

4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata di tre anni.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purchè sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 3, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto, il Responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

8. Un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale svolge le funzioni di segretario. Il supporto di segreteria è assicurato dalla stessa struttura regionale.

9. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, informata la Commissione consiliare competente per materia, individua le funzioni di carattere amministrativo−gestionale di competenza della Commissione regionale di concertazione che possono essere svolte a livello provinciale e, previo parere della Commissione regionale di concertazione e del Comitato di cui all'articolo 8, le attribuisce alle Province.

10. Le funzioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 9, sono esercitate tramite le Commissioni tripartite permanenti istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d. lgs. 469/1997.

10 bis. Avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste di mobilità adottati dai responsabili dei Centri per l'impiego e' ammesso ricorso gerarchico al responsabile del servizio lavoro delle province.".

− Il testo dell'articolo 8 della l.r. 41/1998 è il seguente:

"Art. 8. (Comitato al lavoro e formazione professionale).

1. Al fine di rendere effettiva sul territorio l'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione, a scala regionale e locale, è istituito, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera c) del d.lgs. 469/1997, il Comitato al lavoro e formazione professionale, in seno alla Conferenza permanente Regione − Autonomie Locali prevista con legge regionale, composto da non più di diciotto membri, rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

2. Il Comitato esprime parere sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della formazione, sui piani di cui all'articolo 4, sulla proposta degli standard qualitativi di cui all'articolo 9, comma 3, lett. c). Il Comitato formula altresì proposte alla Giunta regionale, ai Comuni e alle Comunità montane finalizzate allo sviluppo dell'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche formative.

3. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, il responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

4. Il supporto di segreteria del Comitato è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale.".

− Il testo dell'articolo 9 della l.r. 41/1998 è il seguente:

"Art. 9. (Agenzia Piemonte Lavoro. Funzioni e compiti).

1. E' istituita l'Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate dal bilancio regionale.

2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7 e del Comitato di cui all'articolo 8.

3. L'Agenzia ha funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2 del d. lgs. 469/1997. In particolare esercita i compiti di:

a) collaborazione al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative nel rispetto delle attribuzioni proprie delle Province e della Commissione di cui all'articolo 7;

b) supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro;

c) proposta alla Giunta regionale degli standard qualitativi dei servizi;

d) monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

e) definizione e proposta di azioni innovative per la qualificazione dei servizi.

4. L'Agenzia garantisce l'interconnessione e l'integrazione tra il Sistema informativo lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del d. lgs. 469/1997 e il Sistema informativo regionale per il lavoro di cui all'articolo 14.

5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, su richiesta dei medesimi, per la progettazione e valutazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

6. L'Agenzia può esercitare a titolo oneroso attività di prestazioni di servizi di consulenza a favore di privati in materie attinenti al mercato del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera h) del d. lgs. 469/1997, secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.".

Note all'articolo 67

Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria).

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale).

1. A partire dall‘esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell‘articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l‘autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all‘esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L‘autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l‘aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 28/1993 è il seguente:

"Art. 5. (Fondo di garanzia).

1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle imprese di cui all'articolo 3, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con Finpiemonte S.p.A., entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia.

2. Le modalità e le condizioni della partecipazione della Regione, sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 42−C.R. 12843 del 13 novembre 1990.".

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro occupazione promozione sviluppo locale Titolo 1 spese correnti)

DA15051 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Sviluppo dell'imprenditorialità Titolo 1 spese correnti)

DA15981 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Collaborazioni Direzione 15 Titolo 1 spese correnti)

DA15061 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Osservatorio del mercato del lavoro Titolo 1 spese correnti)

DA15001 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Segreteria Direzione 15 Titolo 1 spese correnti)

DA15052 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Sviluppo dell'imprenditorialità Titolo 2 spese in conto capitale)