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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 37−10294

Procedure per il controllo e la verifica delle modalità di funzionamento degli Sportelli del consumatore accreditati ed ammessi a contributo. Modifica D.G.R. n. 46−8709 del 28 aprile 2008.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Un'accentuata conformazione dell'attività sportellistica ai canoni di accreditamento: così, in estrema sintesi possono essere descritti gli effetti dell'avvio dei controlli sugli "Sportelli del consumatore" accreditati e finanziati dall'Amministrazione regionale.

Iniziate nella primavera dell'anno in corso (DGR n. 46 − 8709 del 28 aprile 2008 e D.D. n. 209/DA1700 del 7 maggio 2008), le verifiche sulle modalità di funzionamento degli sportelli hanno interessato sedici sedi (su un totale di sessanta) in tre Province (Torino, Biella e Novara). Il numero di infrazioni accertate è stato assai elevato (circa il sessanta per cento degli sportelli visitati hanno evidenziato difformità o anomalie) anche se quelle di particolare gravità (mancata apertura negli orari convenuti) non hanno superato il numero di tre. Alla contestazione dell'inottemperanza, tuttavia, ha fatto seguito una immediata e generale attività conformativa così da far evidenziare ai successivi controlli una totale assonanza (con un'unica eccezione) rispetto ai requisiti di accreditamento. Si è così verificato quanto era negli auspici dell'Amministrazione regionale: un rapido adeguamento dell'attività sportellistica ad un mutato e più vigile atteggiamento regionale nei suoi confronti.

L'esasperata procedimentalizzazione dell'attività di controllo, la sua scansione in fasi successive e prevedibili e la relegazione dell'esercizio della potestà sanzionatoria alla recidivazione dell'inottemperanza erano infatti tutti aspetti della previgente disciplina che scientemente conferivano alla funzione di vigilanza una valenza "dissuasiva" più che "repressiva".

Il passaggio ad una nuova fase dell'esperienza sportellistica (DGR n. 38−9763 del 6 ottobre 2008) improntata all'innalzamento del livello qualitativo dei requisiti di accreditamento, ad una drastica riduzione del numero degli sportelli (dimezzati a trenta) e caratterizzata, per converso, da un più elevato livello contributivo regionale (passato da undici Euro/ora a diciannove Euro/ora) suggerisce ora una parallela evoluzione della funzione di controllo verso obiettivi di più puntuale e stringente verifica del rispetto dei requisiti di accreditamento: non più dunque la "minaccia" di "sanzione" quale deterrenza alla protrazione dell'inadempimento bensì un'applicazione immediata di sanzione in caso di significativa devianza.

Così, se la precedente disciplina ricollegava la sanzione ad una fattispecie caratterizzata dalla continuazione (determinata quindi dalla reiterazione in periodi successivi dei medesimi comportamenti illeciti), quella che qui si viene a delineare prescinde dalla protrazione nel tempo del comportamento per soffermarsi invece sulla rilevanza del singolo inadempimento. Allora, ferma rimanendo la "scala di gravità" delle tipologie di inadempimento già delineata dalla DGR 46 cit. si tratterà di anticipare l'applicazione della sanzione neutralizzando quella sorta di "franchigia" che si configurava rispetto al primo degli inadempimenti.

Dunque qualora l'accertamento avvenga a seguito di sopralluogo:

  1. nel caso in cui lo sportello non risulti agibile in orario di apertura al pubblico si determina la riduzione del dieci per cento del contributo concesso; la recidiva un'ulteriore riduzione del venti per cento; una terza violazione la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento;
  2. l'inadempimento di oneri di corretta comunicazione (ricollegabile alla mancata ostensione di una targa identificativa) determina una riduzione del cinque per cento del contributo concesso, la perseveranza nell'inadempimento per più di un mese dall'accertamento una ulteriore riduzione del dieci per cento;
  3. il deficit di requisiti strutturali (accesso ad internet − mailbox − segreteria telefonica) od organizzativi (esclusività della postazione − gratuità della prestazione di primo intervento − disponibilità di personale qualificato) determina una riduzione dal cinque al dieci per cento del contributo concesso; il loro mancato ripristino, nell'arco di un mese dall'accertamento, un'ulteriore riduzione pari al doppio di quella precedentemente inflitta; una terza violazione la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento.

In caso di verifica telefonica, la mancata risposta a chiamata effettuata nell'orario di apertura al pubblico per tre volte in giorni diversi nell'arco di un mese determina la riduzione del dieci per cento del contributo concesso; un nuovo accertamento di identico comportamento un'ulteriore riduzione del quindici per cento ed infine il suo protrarsi ulteriore per identico periodo la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento.

Un discorso a parte merita la mancata o irregolare rilevazione dei dati di attività sportellistica e la conseguente impossibilità di formulare un indice attendibile di attività del singolo sportello.

Come già chiarito dalla DGR n. 38 cit. ciò comporterà l'inaccreditabilità dello sportello per il 2010 oltre che l'impossibilità di mantenere l'accreditamento anche per il 2009:

Gli uffici procederanno dunque ad un monitoraggio, a campione e a cadenza trimestrale, della corretta compilazione della modulistica fornita e qualora rilevino irregolarità tali da inficiare l'attendibilità dei risultati statistici procederanno alla relativa contestazione fissando un termine entro cui ovviare alle manchevolezze riscontrate trascorso inutilmente il quale si procederà alla revoca dell'accreditamento.

Così definite le modifiche del quadro "sanzionatorio" già delineato dalla DGR n. 46 cit. e chiarito che per quanto non qui modificato continuerà a trovare applicazione la disciplina in essa contenuta e rilevato infine che queste regole troveranno vigenza per l'intero 2009,

la Giunta regionale unanime,

vista la DGR n. 46 − 8709 del 28 aprile 2008;

vista la DGR n. 38 − 9763 del 6 ottobre 2008;

vista la D.D. n. 746/DA1703 del 5 dicembre 2008;

viste le LL.RR. 21/1985 s.m.i. e 23/2008;

delibera

  1. l'inagibilità dello Sportello in orario di apertura al pubblico determina la riduzione del dieci per cento del contributo concesso; la recidiva un'ulteriore riduzione del venti per cento; una terza violazione la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento;
  2. l'inadempimento di oneri di corretta comunicazione (ricollegabile alla mancata ostensione di una targa identificativa) determina una riduzione del cinque per cento del contributo concesso, la perseveranza nell'inadempimento per più di un mese dall'accertamento un'ulteriore riduzione del dieci per cento;
  3. il deficit di requisiti strutturali (accesso ad internet − mailbox − segreteria telefonica) od organizzativi (esclusività della postazione − gratuità della prestazione di primo intervento − disponibilità di personale qualificato) determina una riduzione dal cinque al dieci per cento del contributo concesso, il loro mancato ripristino nell'arco di un mese dall'accertamento un'ulteriore riduzione pari al doppio di quella precedentemente inflitta, una terza violazione la revoca del contributo ed il ritiro dell'accreditamento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 241/90 s.m.i., contro la presente deliberazione può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni oppure innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla piena conoscenza della stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del regolamento regionale n. 8/R/2002.

(omissis)