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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2008


Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17102/08 dell'11 dicembre 2008

Alla Regione Piemonte
Dir. Beni Culturali
Via Bertola, 34 − TORINO

Alla Provincia di Torino
Corso Inghilterra, 7/9 − 10138 TORINO

Al Comune di Torino
Piazza Palazzo di Cittá, 1 − TORINO

Al Notaio Gianluigi Bailo
Corso R. Marenco, 63 int. 2 NOVI LIGURE (AL)

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
Piazza San Giovanni, 2 − TORINO

TORINO − "Palazzo Rorengo di Rora" Via Cavour, 13 Via Carlo Alberto, 24 Segnato in Catasto al foglio: 1281 n. 114 sub. 5012

Tutela D.Lgs 42/2004 Denuncia ai sensi dell'ari. 59 ss.

Rogito: notaio Gianluigi Bailo − rep 121076 del 12/11/08

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: porzione di fabbricato sviluppantesi nei piazzi interrato, terreno, primo e secondo con soppalco

Prezzo: Euro 1.920.000,00 Data denuncia: 05/12/2008

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata é stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

Il notaio in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro sessanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale

Liliana Pittarello