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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2008

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Torino

Accordo di programma per la progettazione degli interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido

Premesse

omissis...

− La Giunta Provinciale con deliberazione n. 955−348277 del 26/07/2005, in attuazione del PPGR2005 e nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi dell'Associazione d'Ambito, approvò, in via definitiva, lo studio di microlocalizzazione dell'impianto di termovalorizzazione per la zona Sud della Provincia di Torino nell'area AMI 3 − Gerbido.

− Le prescrizioni territoriali e ambientali condizionanti la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione nel sito del Gerbido, contenute nell'anzidetta deliberazione, prevedono tra l'altro che la realizzazione dell'impianto debba essere compensata con interventi che permettano di ottenere un bilancio ambientale, dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto, almeno nullo.

− Nella deliberazione è indicato, per ognuno dei Comuni costituenti l'area di influenza dell'impianto, il quadro di massima degli interventi di compensazione ambientale, elaborato in accordo con le singole Amministrazioni Comunali.

− Nella stessa deliberazione si stabilisce che sia effettuato, a carico della Provincia di Torino, uno studio di fattibilità ambientale−territoriale−finanziario (omissis).Le risultanze dello studio, prodotto dalla Provincia di Torino, condiviso dalle Amministrazioni Comunali interessate in sede di Comitato Locale di Controllo, devono costituire la base di riferimento per la definizione degli interventi da finanziare attraverso le misure di compensazione stabilite dalla sopraccitata delibera.

omissis...

− Lo studio di fattibilità definitivo, condiviso dal Comitato Locale di Controllo, veniva successivamente approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 486−145165 del 23/05/2006.

omissis

− Ai fini che precedono, in data 26/05/2008 è stato inoltrato alla Regione Piemonte il Piano Strategico di Azione Ambientale, in una con la bozza di accordo di programma per la realizzazione degli interventi, nel testo condiviso dai Comuni interessati e dalla Provincia in sede di Comitato Locale di Controllo, che prevede un elenco di 23 interventi da realizzare nell'ambito del progetto "Potenziamento corona verde", per un importo complessivo di € 26.812.482,00;

− Per tale elenco di interventi il concorso regionale è previsto in euro 9.010.827,00;

− l'ammissibilità degli interventi al finanziamento, pro quota, regionale postula, ove possibile, lo stato di cantierabilità degli interventi stessi;

− ai fini che precedono pare utile utilizzare immediatamente la prima quota del contributo messa a disposizione da TRM per l'avvio della progettazione degli interventi;

− il Comitato Locale di Controllo nella seduta del 4/06/2008 ha pertanto condiviso la scelta di anticipare, attraverso il presente accordo di programma, la ripartizione e l'utilizzo della prima quota.

Tutto ciò premesso

vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino sottoscritta il 13 dicembre 2006;

(omissis) dato atto che nel corso della conferenza di servizi indetta in data 9 luglio 2008, il cui verbale è allegato al presente atto (omissis) tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma, condividendone l'iniziativa e i contenuti; (omissis)

Tra

La Provincia di Torino, Il Comune di Beinasco,Il Comune di Grugliasco, Il Comune di Orbassano, Il Comune di Rivalta di Torino, Il Comune di Rivoli, Il Comune di Torino, La Regione Piemonte, T.R.M. S.p.A. e ATO−R,

si conviene e si stipula quanto segue

1) Obiettivi e contenuti dell'accordo

1.1 Promotore dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 è la Provincia di Torino.

1.2 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1362 e ss. del codice civile.

1.3 L'accordo concerne la messa a disposizione dei soggetti attuatori della prima tranche del contributo finanziario a carico di TRM, da destinare prioritariamente alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi compresi nel Piano di Azione Ambientale, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 955−348277 del 26/07/2005, ed in particolare degli interventi di cui All'allegato A al presente accordo.

2) Impegni dei soggetti che curano la progettazione degli interventi compresi nell'allegato A

2.1 I soggetti che curano la progettazione degli interventi sono i seguenti:

La Provincia di Torino per gli interventi che seguono: (omissis)

Ai fini che precedono i soggetti firmatari si impegnano a riconoscere alla Provincia di Torino, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, la funzione di stazione appaltante per gli interventi che, tra quelli sopra elencati, aventi rilevanza sovra comunale, verranno inclusi in successivo, apposito accordo di programma relativo alla realizzazione delle opere.

Il Comune di Torino per gli interventi che seguono: (omissis)

Il Comune di Grugliasco per gli interventi che seguono: (omissis)

Il Comune di Beinasco per gli interventi che seguono: (omissis)

Il Comune di Rivalta di Torino per gli interventi che seguono: (omissis)

Il Comune di Orbassano per gli interventi che seguono: (omissis)

2.2 I soggetti di cui al punto 2.1 si impegnano a realizzare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi, fatto salvo quanto precisato al successivo articolo 4.

2.3 La progettazione e la realizzazione dell'intervento seguente:

"Interventi sul ponte del Sangone. Nuovo ponte con ciclopista (omissis)"

sarà oggetto di successiva, apposita convenzione tra il Comune di Beinasco e la Provincia di Torino.

3) Impegni di TRM

3.1 TRM erogherà la prima quota della compensazione ambientale, pari ad € 2.439.092,00 (corrispondente al 10% dell'importo dei lavori aggiudicati), dopo la firma del presente accordo di programma e la stipula del contratto di finanziamento, a ciascuno dei soggetti di cui al precedente articolo 2, entro 30 giorni dalla formulazione di richiesta, con lettera, da parte di questi ultimi, nella quale sia indicata la finalità della/e spesa/e da effettuare, nel modo seguente:

Provincia di Torino: 1.204.150,40; Comune di Torino: 350.727,52; Comune di Beinasco: 43.664,89; Comune di Grugliasco: 660.431,51; Comune di Rivalta di Torino: 43.664,89; Comune di Orbassano: 136.452,79 (omissis).

3.2 I soggetti beneficiari del contributo di TRM dovranno rendicontare semestralmente a quest'ultima le spese sostenute in conto al contributo ricevuto.

4) Progettazione degli interventi

4.1 La progettazione degli interventi potrà essere effettuata dalla Provincia o dai Comuni, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti individuati in base alla disciplina vigente in tema di affidamenti, ivi compresi enti strumentali e altre amministrazioni aggiudicatrici, con adeguamento delle modalità di erogazione dei contributi, da stabilirsi tra le parti, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 3 del presente atto.

4.2 L'ordine di priorità nella progettazione degli interventi sarà concordato con i Comuni interessati e la progettazione preliminare dovrà comunque essere conclusa entro 9 mesi dalla data di stipula dell'accordo di programma.

4.3 La Provincia di Torino e i Comuni di Grugliasco, Beinasco, Orbassano, Torino e Rivalta di Torino procederanno all'elaborazione dei progetti preliminari degli interventi. Conclusa la fase di progettazione preliminare, con la definizione dei quadri economici delle opere, in sede di Comitato Locale di Controllo si effettueranno le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale riprogrammazione degli interventi per i quali passare alla progettazione definitiva ed esecutiva, e in ordine alla
conseguente ridistribuzione delle risorse di cui al precedente articolo 3, tra i soggetti che curano la progettazione, nel rispetto dei criteri generali del Piano Strategico di Azione Ambientale e della ripartizione determinata fra i diversi Comuni.

4.5 Qualora, al termine della progettazione definitiva, si verificasse l'insufficienza del finanziamento complessivo previsto per la realizzazione delle opere, si procederà anzitutto alla ricerca di ulteriori opportunità di finanziamento e, se necessario, alla ridefinizione dell'elenco degli interventi, da concordare in sede di Comitato Locale di Controllo. nonché alla riprogrammazione, ove necessario, del riparti di risorse di cui al precedente articolo 3.

5) Impegni della Regione

5.1 La Regione Piemonte, condividendo gli interventi oggetto del presente accordo e riconoscendone la coerenza con i documenti strategici di programmazione, si impegna sin d'ora a contribuire al finanziamento della spesa per la realizzazione degli interventi inclusi nell'Allegato A al presente accordo di programma per l'importo di € 9.010.827, secondo la ripartizione di massima tra gli interventi definita nel medesimo allegato A, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4.3;

5.2 I termini e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finanziario ai soggetti che cureranno la realizzazione degli interventi saranno oggetto di successivo, apposito accordo di programma.

6) Vigilanza e poteri sostitutivi

6.1 La vigilanza sull'attuazione del presente accordo di programma, secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i., è attribuita al Collegio di Vigilanza, presieduto dal Presidente della Provincia di Torino, o suo delegato, e composto dai rappresentanti nominati da ciascuno degli Enti che partecipano all'accordo.

6.2 Il Collegio è dotato di poteri sostitutivi a norma della stessa disposizione di legge.

6.3 Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Esso si riunisce con cadenza almeno semestrale e la prima riunione è indetta entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo. Le parti si impegnano a sottoporre tempestivamente al Collegio ogni atto o documento ritenuto rilevante per i compiti di vigilanza, ed a conformarsi alle direttive da esso impartite per la corretta attuazione dell'Accordo.

7) Vincolatività dell'accordo

7.1 Le Parti si obbligano a rispettare il presente Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

7.2 Le parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

8) Modifiche dell'accordo

8.1 Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

8.2 Non costituiscono modifiche dell'Accordo eventuali altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente atto e che non ne limitino l'operatività

9) Durata

9.1 Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2013

9.2 La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'articolo precedente, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo

10) Controversie (omissis)

11) Approvazione e pubblicazione dell'Accordo (omissis)

Torino, 21 novembre 2008

Letto, confermato. sottoscritto

omissis

Allegato A)

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