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Bollettino Ufficiale n. 51 del 18 / 12 / 2008


Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte

Denuncia ai sensi del d.lgs. 42/2004, prot. n. 17034/08 del 10 dicembre 2008

Alla Regione Piemonte
Dir. Beni Culturali
Via Bertola, 34 − TORINO

Alla Provincia di Alessandria

Al Comune di Tortona
Via Mirabello 13 15057 TORTONA (AL)

Al curatore Avv. Edoardo Palma Camozzi
Via Lamarmora 4 20122 MILANO

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio
Piazza San Giovanni, 2 − TORINO

TORTONA (AL) − "Via San Marziano, 17" − Segnato in Catasto al foglio: 17 n. 100 sub. 56 Tutela D.Lgs 42/2004 − Denuncia ai sensi dell'art. 59 ss.

Decreto di trasferimento Tribunale di Milano : curatore avv. Edoardo Palma Camozzi . n. 2515106 del 16/07/07;

Alienante. (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura dell'immobile: 27.410,00 negozio e cantina

Prezzo: Euro 390.000,00+ IVA

Data denuncia: 11109/08

Si comunica alle Amministrazioni in indirizzo che nella data sopraindicata é stata presentata a questa Direzione regionale la denuncia della stipula dell'atto di alienazione citato in oggetto; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, da esercitarsi, tramite proposta a quest'Ufficio, entro il termine di giorni 90 dalla data della denuncia.

Si comunica altresì ai sensi dell'art. 62 comma 3 che questa Direzione non ritiene doversi proporre il diritto di prelazione a favore dello Stato. Questo in considerazione dei tempi ristretti concessi agli Enti pubblici territoriali per formulare una proposta di prelazione e nelle more di una puntuale verifica da parte della Soprintendenza per i Seni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte circa l'adempimento ai disposti dell'art. 59 e 173 in materia di denuncia di alienazione e di passaggi di proprietà precedenti nonché circa la esatta estensione del provvedimento di tutela insistente sul bene.

Si informa la Soprintendenza che legge per conoscenza che, se non interverrà alcuna comunicazione da parte di quest'Ufficio, il diritto di prelazione da parte degli enti territoriali potrà essere considerato come non esercitato.

All'avvocato in indirizzo, in conformità ai disposti dell'art. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni da parte di quest'Ufficio entro centottanta giorni dalla data della denuncia.

p. Il Direttore regionale

Liliana Pittarello