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Bollettino Ufficiale n. 51 del 18 / 12 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2008, n. 77−10180

Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 "Norme per il comparto agricolo", art 11 "programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione". Programma regionale di attuazione e bando di presentazione domande.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) In attuazione del disposto della legge regionale n. 17 del 25.06.2008 "Norme per il comparto agricolo", art 11 "programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione" è adottato un Programma regionale di concessione alle aziende agricole di aiuti per la realizzazione di interventi di diversificazione in attività non agricole. Alla attuazione del presente Programma regionale è destinata la somma di euro 700.000,00 disponibile al capitolo 217230 del bilancio regionale per l'anno 2008.

2) Beneficiano del presente Programma regionale le aziende agricole con sede operativa nelle aree classificate come "poli urbani" ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007−2013 del Piemonte, adottato (in applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48−5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 44−7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009).

3) L'attuazione del presente Programma regionale avviene nel rispetto del regolamento (CE) 1998/2006 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) e pertanto l'importo massimo degli aiuti concessi ad una medesima azienda agricola (equivalente sovvenzione lorda) non può essere superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'aiuto viene concesso per la realizzazione di interventi di diversificazione in attività non agricole conformi alle disposizioni della Misura 311 del PSR 2007−2013; per l'accesso all'aiuto valgono tutte le disposizioni, i parametri, i criteri, i requisiti ed i vincoli adottati per l'accesso ai finanziamenti della Misura 311, salvo quanto riguarda la zonizzazione di applicazione. Il presente intervento verrà attuato in conformità alle Linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con la D.G.R. 43−6907 del 17.09.2007.

4) La ricezione, l'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle domande pervenute sarà effettuata dalle Province; l'erogazione dei pagamenti sarà effettuata dall'organismo pagatore regionale ARPEA.

5) In base alle considerazioni riportate in premessa, in attuazione del presente Programma regionale:

  1. Viene disposta l'apertura della presentazione delle domande di aiuto;
  2. Le domande presentate ai sensi del presente Programma regionale potranno prevedere esclusivamente investimenti riferiti a:
  1. Le domande dovranno essere presentate per via cartacea e telematica alla Provincia competente per territorio, utilizzando la procedura informatica e gli schemi di domanda predisposti dalla Direzione Regionale 11 "Agricoltura" per l'applicazione della Misura 311 del PSR, secondo le modalità e le condizioni precisate nelle disposizioni adottate per l'applicazione della Misura 311 medesima.
  2. Le date di apertura e chiusura della presentazione delle domande saranno definite con provvedimento della Direzione Regionale 11 "Agricoltura".
  3. Con le domande pervenute verrà predisposta una unica graduatoria a livello regionale, formata sulla base degli stessi criteri di scelta già adottati per la misura 311, salvo che per quelli relativi alla zonizzazione; l'istruttoria delle domande verrà effettuata in ordine di graduatoria, fino a concorrenza con l'ammontare delle risorse disponibili; le domande per le quali non vi è copertura finanziaria verranno dichiarate decadute.
  4. Le domande saranno avviate dalle Province all'istruttoria e, sussistendone le condizioni, alla ammissione al sostegno / aiuto ed alla liquidazione, secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni precisate nelle disposizioni adottate per l'applicazione della Misura 311 del PSR.
  5. I contributi saranno erogati agli aventi diritto in forma di conto capitale secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni precisate nelle disposizioni adottate per l'applicazione della Misura 311 del PSR. Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle adottate in applicazione della Misura 311 stessa.
  6. I contributi liquidati dalle Province saranno erogati da parte dell'organismo pagatore regionale ARPEA previa effettuazione dei necessari controlli.

6) La Direzione Regionale 11 "Agricoltura" è autorizzata a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, del presente programma regionale ed a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali necessarie per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione del programma stesso, anche ai fini dell'inserimento dei dati delle agevolazioni concesse nel Sistema di Monitoraggio Agevolazioni alle Imprese Locali (SMAIL) operante presso la Regione Piemonte.

7) La Direzione Regionale 11 "Agricoltura" è autorizzata a provvedere con propri atti a impegnare e trasferire a favore di ARPEA la disponibilità finanziaria di euro 700.000,00 esistente per l'attuazione del presente programma al capitolo 217230 del bilancio regionale per l'anno 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)