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Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 / 12 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 37−10232

L.R. 1/2004, art. 3 − Promozione della rete dei servizi per gli anziani − Anno 2008 − Indirizzi e criteri per l'ammissione al contributo per la realizzazione di strutture socio−sanitarie.

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Premesso che:

In relazione a quest'ultimo obiettivo ed avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 37 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", la Giunta Regionale vuole promuovere la realizzazione di nuovi posti letto RSA e RAF, definendo gli indirizzi ed i criteri per accedere alle risorse economiche all'uopo stanziate nel Bilancio regionale.

Considerato che:

Permangono tuttora sul territorio regionale presidi socio−sanitari dotati di semplice registrazione o in possesso di autorizzazione al funzionamento a regime transitorio, per i quali è necessario attuare sostanziali interventi di ristrutturazione immobiliare al fine di adeguarli agli standard qualitativi emanati nel frattempo dalla Regione;

Tra questi sono presenti in misura significativa, in termini di titolarità all'esercizio della funzione socio−assistenziale, strutture pubbliche in capo ai Comuni o alle Aziende Sanitarie Locali nonché gli Enti di assistenza e beneficenza (pubblici e privatizzati) e gli enti religiosi che sono più fortemente radicati e riconosciuti nel tessuto sociale di appartenenza;

In base ai dati elaborati dal Settore regionale "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità del servizi" − cui si riferisce il prospetto "Tabella A" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale − che pongono in relazione i posti letto (quelli attualmente autorizzati in regime definitivo o transitorio e quelli la cui realizzazione è desumibile dalle attività costruttive in corso, riferite ai bandi di finanziamento disposti dal predetto Settore in esecuzione di specifiche deliberazioni, e dai pareri emessi ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dalla Direzione Sanità alla data del 31/08/2008) con la popolazione ultrasessantacinquenne residente per ambito di Azienda Sanitaria Locale al 31/12/2007, è possibile individuare quali di queste aree necessitino di una maggiore attenzione per conseguire un adeguato equilibrio tra domanda e offerta: in situazione di particolare carenza di strutture appare la città di Torino;

Ritenuto di promuovere mediante l'erogazione di specifici contributi, ai sensi dell'art. 37 L.r. 1/2004, la realizzazione della rete delle strutture sociali, socio assistenziali e socio sanitarie a ciclo residenziale con l'obiettivo del riequilibrio territoriale dell'adeguamento agli standard definiti dalla normativa vigente e della realizzazione di servizi innovativi.

Considerato altresì che:

Atteso che:

Ritenuto di utilizzare tali risorse per l'attivazione di un nuovo programma di finanziamento degli interventi di cui sopra;

Ravvisata la necessità di fornire apposite indicazioni ed indirizzi al competente Settore regionale "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi" ai fini della predisposizione dei successivi provvedimenti che dovranno essere assunti per dare corso ai programmi di contribuzione finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;

Ritenuto che gli interventi:

  1. debbano perseguire l'obiettivo prioritario di realizzare nuovi posti letto per anziani non autosufficienti (almeno n. 20 posti letto in nuclei RSA e RAF a regime definitivo), mediante la trasformazione di nuclei RAA, RAB, RA, in nuclei RSA o RAF a regime definitivo;
  2. possano essere rivolti all'adeguamento dei nuclei residenziali per anziani non autosufficienti, mediante la ristrutturazione di nuclei RSA e RAF in possesso di autorizzazione in regime transitorio per l'ottenimento degli standard strutturali previsti a regime definitivo;
  3. possano prevedere la ristrutturazione di presidi esistenti anche mediante la realizzazione di modesti ampliamenti strutturali unicamente per adeguare a regime definitivo i nuclei residenziali ed i relativi servizi generali, collettivi, sanitari ed ausiliari della struttura.
  4. possano prevedere anche le eventuali forniture di arredi necessarie per rendere funzionali e funzionanti i nuclei residenziali di nuova istituzione;

Ritenuto altresì che possano essere accolte le domande per nuove costruzioni laddove il richiedente intenda costruire un nuovo immobile in cui trasferire un presidio esistente, realizzando nuclei RSA e/o RAF in regime definitivo.

I beneficiari del contributo regionale:

Possono essere beneficiari del contributo regionale:

  1. Comuni singoli o associati
  2. Azienda Sanitarie Locali
  3. Consorzi socio−assistenziali
  4. Enti assistenziali pubblici (IPAB)
  5. Enti assistenziali di diritto privato (IPAB privatizzate in Fondazioni o Associazioni)
  6. Enti religiosi;
  7. Cooperative sociali.

Non sono ammesse richieste riferite ad immobili già oggetto di contributo disposto dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia che alla data del presente atto non abbiano presentato agli uffici regionali competenti tutta la regolare documentazione, prevista sullo specifico bando e sui successivi atti ad esso collegati, per l'erogazione del saldo del contributo.

E' ammessa una sola istanza su ciascun immobile (o presidio), indipendentemente dal soggetto richiedente.

Sono ammessi a contributo solo gli importi netti dei lavori e delle forniture desunti dal Quadro Economico del Progetto preliminare e sono escluse dal contributo le spese tecniche e gli oneri fiscali.

Sulla base delle istanze pervenute, sarà redatta una graduatoria per ognuno dei 13 ambiti territoriali corrispondenti alle attuali AA.SS.LL utilizzando una ponderazione dei criteri di seguito indicati.

Saranno altresì privilegiati gli interventi che propongono scelte o soluzioni tecnologiche innovative nel campo del risparmio energetico, quali ad esempio: l'uso di materiale eco−sostenibile; l'inserimento di vetrate termoisolanti o componenti di serramenti finestrati ad alta prestazione, installazione di pannelli fotovoltaici o impianti solari termici per la produzione di energia elettrica o per il riscaldamento dell'acqua o degli ambienti, ecc…)

Le suddette scelte progettuali saranno valutate mediante l'attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo di 3 punti da conferirsi qualora sia allegata all'istanza di contributo un'apposita relazione tecnica sottoscritta dal progettista.

Ferma restando la valutazione dei progetti secondo i suesposti criteri, quelli rientranti nel medesimo punteggio saranno collocati in graduatoria in ordine crescente secondo l'importo del contributo richiesto. In caso di ulteriore parità le istanza verranno inserite in graduatoria in ordine decrescente in funzione della maggiore popolazione ultra65enne residente nel comune sede del presidio oggetto dell'intervento.

L'ASL e l'Ente gestore dei servizi socio−assistenziali, nei cui ambiti territoriali si colloca l'intervento proposto dovranno entrambi dichiarare, con singoli formali atti adeguatamente motivati, se l'intervento è nella sua interezza necessario per fornire risposta ai bisogni emergenti dal proprio territorio, tenendo anche conto della necessità e della opportunità di ricondurre sul territorio medesimo persone già collocate in presidi presenti in altre zone. E' da rilevare l'importanza che rivestono i suddetti pareri nel procedimento amministrativo, anche in considerazione degli impegni finanziari a carico dell'Azienda Sanitaria Locale per lo svolgimento delle attività a rilievo sanitario.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le competenti Direzioni regionali "Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia" e "Sanità" verificheranno l'effettiva necessità dell'intervento proposto, avvalendosi dei predetti pareri espressi dall'ASL e dall'Ente gestore, tenendo conto di quanto previsto dalla programmazione regionale in materia anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 ter del D.Lgs n. 229/99.

L'ammissione al contributo sarà disposta con determinazione dirigenziale con indicazione dell'ammontare del contributo per ciascun presidio e fino alla concorrenza delle somme disponibili a bilancio, con il seguente criterio di progressione iterativo:

La scelta della priorità di intervento avviene privilegiando le aree territoriali (ASL) che presentano il minor rapporto posti letto/ popolazione ultra 65−enne, come risulta dalla citata Tabella A.

Si procederà con le medesime modalità nei confronti dei progetti classificati al secondo posto, e così via, tenuto conto della dotazione finanziaria disponibile a bilancio.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente ad ammettere per l'intero importo di contributo richiesto l'istanza pervenuta, verrà assegnato l'importo di contributo disponibile. Sarà comunque possibile procedere all'assegnazione dell'intero contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse. Qualora il beneficiario non accettasse tale importo si procederà, con le modalità indicate, proseguendo nello scorrimento della relativa graduatoria.

L'entità del contributo erogabile sarà determinato nella misura massima del 95% dell'importo dei lavori a base d'asta (compresi gli oneri per la sicurezza) desumibile dal Quadro Economico di progetto e dal 45% dell'importo netto delle eventuali forniture di arredi, desumibili dalle somme a disposizione dell'Amministrazione contenute nel medesimo Quadro Economico di spesa.

L'entità del contributo ammesso per gli interventi di ristrutturazione, nuova costruzione ed eventuale fornitura di arredi, non potrà comunque essere superiore ad Euro 1.000.000,00.

A seguito dell'ammissione, sarà richiesta la presentazione della documentazione inerente il progetto definitivo per la formale concessione del contributo, necessaria per la realizzazione dell'intervento.

Il contributo sarà erogato mediante un acconto del 30 % all'atto della consegna dei lavori e la restante parte del 70 % alla fine dei lavori e al conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento.

Il contributo effettivamente erogato sarà al netto del ribasso d'asta e non terrà conto dei maggiori oneri derivanti da varianti che il beneficiario vorrà adottare.

I lavori edili dovranno terminare entro quattro anni dalla concessione del contributo.

Le strutture oggetto del finanziamento dovranno essere vincolate alla destinazione d'uso socio−sanitaria per la durata di venti anni, con atto di vincolo a favore della Regione Piemonte.

Considerato che:

Tutto ciò premesso,

visto l'art. 37 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1;

viste le LL.RR n. 7/2001 e n. 7/2005;

visto l'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la DGR n. 3−8950 del 16 giugno 2008 che ha approvato il P.O. delle Direzioni regionali per l'anno 2008 e con la quale sono stati individuati gli obiettivi strategici e assegnate le risorse disponibili per la realizzazione dei suddetti obiettivi;

vista la DD.G.R. n. 1 − 10041 del 12 novembre 2008 "Seconda variazione al P.O. dell'anno 2008";

viste le LL.RR.. n. 13/2008 e n. 28/2008;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

(omissis)

Allegato