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Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 / 12 / 2008


Legge regionale 3 dicembre 2008, n. 33.

Valorizzazione dei quadranti solari.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto e dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), persegue la valorizzazione dei quadranti solari aventi interesse paesaggistico, storico−culturale, scientifico ed artistico, attraverso la promozione dell'attività di censimento degli esemplari di particolare rilievo, nonché delle attività volte alla loro conservazione.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai quadranti solari:

a) che per età o dimensioni possono essere considerati patrimonio paesaggistico;

b) che hanno importanza dal punto di vista storico−culturale e scientifico;

c) di pregio artistico.

2. La presente legge si applica anche ai quadranti solari già sottoposti a vincolo di tutela ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 3.
(Censimento ed elenco regionale dei quadranti solari)

1. I comuni avviano il censimento dei quadranti solari esistenti di particolare rilievo entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione contenente la metodologia di rilevazione e le caratteristiche di una scheda di identificazione allo scopo di predisporre il censimento di cui al comma 1.

3. Le schede di identificazione del censimento sono raccolte in un elenco regionale dei quadranti solari.

4. Il censimento raccoglie dati e informazioni relativi a:

a) localizzazione;

b) proprietà;

c) caratteristiche;

d) autore e datazione del quadrante solare;

e) descrizione dei motivi di inclusione nel censimento;

f) condizione al momento del censimento ed eventuali opere di restauro eseguite o da eseguire.

5. Chiunque può segnalare ai comuni l'esistenza di quadranti solari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4.
(Commissione tecnica regionale per la conservazione e la valorizzazione dei quadranti solari)

1. è istituita la Commissione tecnica regionale per la conservazione e la valorizzazione dei quadranti solari di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione è composta da:

a) l'assessore regionale ai beni culturali o suo delegato;

b) l'assessore regionale ai beni ambientali e paesaggistici o suo delegato;

c) un rappresentante designato dalle associazioni di gnomonica.

3. Possono altresì far parte della Commissione due esperti in materia designati, rispettivamente, dalla competente soprintendenza regionale e dalle Accademie delle belle arti operanti in Piemonte.

4. La Commissione esprime parere alla Giunta regionale in merito all'inclusione nell'elenco regionale, di cui all'articolo 3, comma 3, dei quadranti solari censiti. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione, predispone ed aggiorna periodicamente l'elenco regionale dei quadranti solari, che viene pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

5. La Commissione esprime parere in ordine al finanziamento di interventi di conservazione e di valorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.

6. In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), ai componenti della Commissione non sono riconosciuti compensi per la partecipazione alle sedute.

Art. 5.
(Contributi per interventi di conservazione)

1. La Regione eroga contributi per il restauro e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei quadranti solari inclusi nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conto capitale nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dai proprietari degli immobili sulle cui facciate sono ubicati i quadranti solari a seguito di parere vincolante sul progetto espresso dalla Commissione.

4 La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le modalità e le procedure per la concessione dei contributi ai proprietari che ne abbiano fatto richiesta.

5. I proprietari beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono tenuti a mantenere in buono stato i quadranti solari oggetto di interventi di conservazione per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla concessione del contributo.

Art. 6.
(Iniziative di valorizzazione)

1. La Giunta regionale, anche su istanza dei proprietari degli immobili sulle cui facciate sono ubicati i quadranti solari, può promuovere iniziative volte alla valorizzazione dei quadranti solari inclusi nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 3, al fine di divulgare la conoscenza ed il significato della conservazione dei quadranti solari.

Art. 7.
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri per il censimento di cui all'articolo 3 sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nella misura di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) DA18032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, che presenta la necessaria capienza.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 5 e 6 per il biennio 2009−2010, pari a euro 500.000,00 annui ricompresi nell'ambito dell'UPB DA18032, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 dicembre 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 239

Valorizzazione delle meridiane.

− Presentata dai Consiglieri Giampiero Leo, Angelo Auddino, Marco Cesare Bellion, Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Vincenzo Chieppa, Alberto Cirio, Sergio Dalmasso, Caterina Ferrero, Michele Giovine, Mauro Antonio Donato Laus, Enrico Moriconi, Angela Motta, Rocchino Muliere, Gaetano Nastri, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Mariano Rabino, Pietro Francesco Toselli in data 06 febbraio 2006

− Assegnata alla II Commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 9 febbraio 2006.

− Richiamata in aula ex art. 34, commi 1 e 4, Regolamento il 9 luglio 2007.

− Rinviata alle Commissioni ex art. 34, comma 5, Regolamento il 20 luglio 2007.

− Iscritta all'ordine del giorno ex art. 34, comma 6, Regolamento il 25 settembre 2007.

− Rinviata alle Commissioni ex art. 81, Regolamento il 30 ottobre 2007.

− Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 429

Tutela e valorizzazione dei quadranti solari.

− Presentata dai Consiglieri Marco Cesare Bellion, Angelo Auddino, Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Giorgio Ferraris, Rocchino Muliere, Massimo Pace, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Marco Travaglini in data 21 marzo 2007

− Assegnata alla II Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 26 marzo 2007.

− Sul testo sono state effettuate consultazioni.

− Testo unificato delle proposte di legge n. 239, 429 licenziato dalla Commissione referente il 28 maggio 2008 con relazione di Marco Cesare Bellion, Giampiero Leo

− Approvato in Aula il 26 novembre 2008, con 37 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

− Il testo dell'articolo 7 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 7. (Patrimonio culturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.

2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.

3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.

4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco−provenzale e walser.

5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico−piemontesi.".

− Il testo coordinato vigente dell'articolo 1 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:

"Art. 1. (Principi)

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.".

Note all'articolo 7

− Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita' regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

− Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.

DA18032 (Cultura Musei e Patrimonio culturale Titolo 2: spese in conto capitale)