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Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 / 12 / 2008

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura VIA del progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione di una cava di dolomia, nel comune di Roccaforte Mondovì. Deliberazione G.P. n. 430 del 4 novembre 2008.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi dell'11 marzo 2008 e del 14 ottobre 2008, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1) Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2) Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione di una cava di dolomia, nel Comune di Roccaforte Mondovì, presentato dalla Interstrade S.p.A., Regione Rulfi, 12088 Roccaforte Mondovì (CN), in quanto l'intervento estrattivo in progetto, che riguarda un'area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà −a recupero ultimato− un raccordo morfologico con l'intorno.

3) Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) prima dell'inizio della coltivazione, immediatamente a monte del ciglio di cava, dovrà essere realizzato un fosso perimetrale di guardia per la raccolta delle acque superficiali provenienti dal versante sovrastante,

b) prima dell'inizio della coltivazione della porzione in ampliamento dovrà essere realizzata la variante al tracciato della pista interpoderale prevista a monte del ciglio di cava;

c) tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura del nuovo tracciato della strada prevista in progetto, dovranno essere prontamente recuperate mediante interventi di inerbimento, che dovranno essere realizzati con opportune tecniche di idrosemina potenziata, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della viabilità;

d) entro un anno dall'inizio dei lavori di coltivazione dell'area di cava in ampliamento dovranno essere completate tutte le opere di sistemazione morfologica (ovvero sagomatura del pendio con inclinazione di 30−35º, disgaggio di masse rocciose, ecc.) rivegetazione (mediante posa di reti in fibra naturale, idrosemina, impianto di specie arbustive, ecc.), nonché la regimazione delle acque, progettate a carico delle superfici di raccordo tra il ciglio superiore di scavo ed il versante indisturbato a monte;

e) prima dell'utilizzo dei coni di gettito secondo la configurazione illustrata in progetto si dovranno realizzare le strutture di contenimento in blocchi previste al margine dei piazzali di quota 647 e 706 m. s.l.m. In ogni caso, per tutta la durata delle operazioni di coltivazione, dovranno essere evitati rotolamenti incontrollati di materiale lungo il fronte di cava;

f) al fine di minimizzare la formazione di polvere, in relazione alle condizioni di umidità atmosferica, le aree interessate dal gettito del materiale ed il piazzale di servizio all'area di cava dovranno essere costantemente umidificati;

g) per tutto il periodo autorizzativo si dovrà provvedere periodicamente allo sgombero del materiale estratto dai piazzali intermedi al fine di consentire il corretto funzionamento dei coni di gettito e delle relative riprese come descritto in progetto;

h) dovranno essere garantiti, sia durante le fasi di scavo che in quelle di recupero ambientale, l'efficienza ed il funzionamento di tutte le strutture di regimazione delle acque mediante periodici ed adeguati interventi di manutenzione, atti a mantenere una continuità del sistema ed una corretta sezione di deflusso di tutte le canalette. Analoghi interventi di pulizia e mantenimento dovranno essere realizzati periodicamente anche a carico dei bacini di accumulo dotati di fascia di vegetazione filtrante, progettati ed in parte già realizzati sul fronte esistente;

i) le pareti ed il fondo delle canalette in terra, presenti sia sul fronte di cava (lungo il perimetro dell'area di cava, nonché alla base della alzate di ciascun gradone e dei coni rilevati), che in corrispondenza della pista, dovranno essere inerbite mediante idoneo miscuglio erbaceo;

j) nell'ambito dei siti individuati in progetto per lo stoccaggio temporaneo dei materiali terrosi in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale, la Ditta dovrà avere cura di mantenere separati i cumuli di terreno vegetale da quelli di materiali fini derivanti dal lavaggio degli inerti. Tali accumuli non potranno superare i 3 m di altezza e dovranno essere dotati al piede da una canaletta perimetrale, finalizzata alla raccolta delle acque superficiali ed al loro convogliamento nel sistema di regimazione dell'intera area di cava;

k) i cumuli di terreno vegetale in fase di stoccaggio provvisorio, anche per un periodo inferiore ad un anno, dovranno essere inerbiti mediante la semina di una graminacea a rapido insediamento, al fine di preservarne le caratteristiche di fertilità;

l) al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa di eventuale terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;

m) sulle alzate dei gradoni, in corrispondenza delle nicchie presenti, dovranno essere realizzate sacche di accumulo di terreno vegetale, successivamente inerbite con tecniche di idrosemina potenziata, come descritto negli elaborati progettuali;

n) a tutte le superfici subpianeggianti ed ai piazzali che risulteranno dall'attività estrattiva dovrà essere conferita una adeguata inclinazione verso monte, al fine di garantire un corretto allontanamento delle acque superficiali;

o) nella realizzazione dei riporti di materiale previsti in fase di recupero ambientale, dovrà essere rispettata la proporzione pari a 70% di materiali fini e 30% di terreno vegetale, adeguatamente miscelati. Al di sopra di tale strato misto dovrà essere ricostituito un orizzonte di solo terreno vegetale, la cui potenza minima dovrà essere di 30 cm, incrementata in corrispondenza delle aree su cui si prevede la messa a dimora degli esemplari arborei;

p) per la costituzione dei coni addossati alle alzate dei gradoni dovrà essere utilizzato, in aggiunta a quanto previsto in progetto, del materiale sterile di cava a pezzatura grossolana al fine di garantire idonee condizioni di stabilità e permeabilità dei riporti;

q) sulla pedata di ciascun gradone, prima del riporto di materiale sterile e della successiva posa del terreno vegetale, dovranno essere accuratamente realizzate opere di preparazione e scarificazione del substrato roccioso su cui si andrà ad intervenire;

r) tutte le operazioni di inerbimento delle diverse aree dovranno essere realizzate mediante adeguate tecniche di idrosemina secondo le indicazioni tecniche descritte nella documentazione integrativa presentata;

s) al fine di garantire un buon successo di attecchimento delle specie arboreo−arbustive che si prevede di mettere a dimora nelle diverse aree di cava, dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le indicazioni tecniche illustrate in progetto in merito alla scelta ed alla modalità di impianto degli esemplari arborei ed arbustivi. Nelle stagioni vegetative successive all'intervento dovranno essere eseguiti interventi regolari di irrigazione, concimazione e sostituzione di eventuali fallanze, non appena queste vengano individuate;

t) le modalità di messa a dimora delle specie arboree ed arbustive previste in particolare sulle superfici subpianeggianti dovrà garantire la formazione di collettivi naturaliformi e polispecifici, adeguatamente alternati a radure erbose;

u) entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

v) dovranno essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero.

4) Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi dell'11 marzo 2008 e del 10 ottobre 2008, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

(omissis)

5) Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso dell'ASL Cuneo 1 e della Comunità Montana Valli Monregalesi, in quanto i predetti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6) Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato.

7) Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Roccaforte Mondovì, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione, subordinatamente all'inserimento nel provvedimento autorizzativo di quanto contenuto nella nota del Corpo Forestale dello Stato di cui all'Allegato n. 2 della presente deliberazione .

8) Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/78 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10) Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto.

11) Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

− sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

− facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

− subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

12) Di stabilire che a fronte dello stato dei luoghi, risultato delle attività estrattive condotte negli ultimi decenni, e tenuto conto del contesto in cui è inserito il sito, la seconda fase progettata potrà essere autorizzata soltanto nel caso in cui risultino terminata la coltivazione mineraria prevista per la prima fase e completamente eseguite le operazioni di recupero ambientale sul fronte di cava fino al gradone di quota 707 m s.l.m..

13) Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.

14) Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte −Dipartimento di Cuneo− Settore VIA− Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.

15) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

16) Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

17) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

18) Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

19) Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., dovrà avvenire entro il 08.11.2008.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)