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Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 / 12 / 2008

ANNUNCI LEGALI



Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Statuto comunale

Parte I

Elementi costitutivi

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Comune − Autonomia −

Funzioni di programmazione ed informazione

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il comune di Rivalta di Torino è dotato di autonomia nell'unità politica della Repubblica Italiana, secondo i principi della Costituzione e delle leggi e secondo le norme del presente statuto.

Art. 2

Territorio e sede del palazzo comunale

1. Il territorio del comune misura ha. 2.524 e confina con i seguenti comuni:

a nord Villarbasse e Rivoli;

a est Volvera e Orbassano;

a sud Orbassano e Piossasco;

a ovest Piossasco, Bruino, Villarbasse e Sangano.

2. Il palazzo comunale è ubicato nel capoluogo, in via Canonico Balma n. 5/7/9, dove sono dislocati gli uffici amministrativi, la sede del consiglio comunale, della giunta comunale, del sindaco e dei vari assessorati.

3. L'amministrazione comunale può dislocare uffici amministrativi nelle frazioni.

4. La formazione di frazioni, la modifica della denominazione delle frazioni, nonché, il trasferimento della sede comunale, sono disposte dal consiglio comunale, previa consultazione popolare.

Art. 3

Lo stemma ed il gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Rivalta di Torino e con:

Lo stemma: "d'azzurro a tre montagne d'oro − Ornamenti esteriori del Comune"

Il Gonfalone: "drappo troncato di giallo e di azzurro riccamente ornato e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Rivalta di Torino. Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

(Decreto Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1979).

Il comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali.

L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli,al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 4

Finalità

1. Il comune opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dei principi fissati dalle leggi dello Stato.

Cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai principi di libertà e dignità della persona. A tal fine favorisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione ed incentiva la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati.

2. Tutela e valorizza il paesaggio, il patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale della comunità rivaltese.

3. Concorre a garantire la tutela della salute del cittadino e l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione e promuove, attraverso programmi di prevenzione e informazione, la lotta alla droga e ad ogni forma di dipendenza.

4. Riconosce la famiglia quale fondamento della società civile; si impegna a sostenerla, attivando i propri servizi, perché essa possa accogliere, assistere, promuovere e valorizzare la persona in ogni fase della vita.

5. Garantisce pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.

6. Gestisce lo sviluppo armonico del territorio nei vari settori economici, nel rispetto delle norme a tutela dell'ambiente.

7. Attua tutte le misure necessarie per migliorare la qualità della vita dei cittadini mediante interventi coordinati in campo sociale, culturale, artistico, della pratica sportiva, dell'arredo urbano e della valorizzazione delle zone agricole, boschive, fluviali e della collina morenica.

8. Contribuisce ed opera per lo sviluppo e la valorizzazione di una cultura di pace, di tolleranza e di solidarietà.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il sindaco individua nel palazzo comunale apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1º, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Rapporti con altri soggetti istituzionali

1. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione e pari dignità tra le diverse sfere di autonomia.

2. Al comune sono attribuite le funzioni amministrative salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano conferite a Provincia, Regione e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

3. Il Comune esercita, altresì, oltre che le funzioni amministrative proprie, quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 7

Autonomia, sviluppo economico−sociale e programmazione

1. Il comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale e l'utilizzazione del territorio verso obiettivi di progresso civile e democratico.

2. Il comune per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità.

4. Il comune avvalendosi delle proprie competenze in concorso con lo Stato, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e gli enti del settore pubblico allargato, opera in particolare per:

a) realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro;

b) agevolare lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale;

c) promuovere lo sviluppo degli istituti di partecipazione e di decentramento attraverso:

1) la partecipazione popolare dei cittadini;

2) le azioni popolari;

3) il diritto di accesso agli atti e di informazione;

d) promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

e) coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute ed alla sicurezza sociale, all'abitazione, alla scuola, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport.

Art. 8

Tutela del patrimonio naturale

1. Il comune nella politica di programmazione adotta le misure necessarie a conservare e difendere e recuperare l'ambiente naturale per assicurare alla collettività ed ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.

2. Esso, nell'ambito delle proprie competenze e nell'ambito della programmazione regionale, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminarne le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche.

Art. 9

L'informazione

1. Il comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi e sugli atti dell'ente, tramite adeguate forme di comunicazione.

2. Il comune fornisce relazione periodica della sua programmazione, cura i contatti con le organizzazioni operanti sul territorio.

Art. 10

La consultazione

1. Il comune, quando la materia lo richieda, può consultare i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le associazioni e gli organismi in cui si articola la comunità locale, e gli elettori del comune, secondo le forme previste dallo statuto e dal regolamento.

2. Esso predispone altresì studi sulle materie di sua competenza, a mezzo di organi e strumenti di consultazione e di ricerca.

Parte II

Ordinamento strutturale

Titolo I

Organi politici del comune

Capo I

Norma generale

Art. 11

Organi del Comune

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.

Capo II

Il Consiglio Comunale

Art. 12

Ruolo e attribuzioni

1. Il consiglio comunale è l'espressione dell'intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici. Determina l'indirizzo politico ed esercita il controllo politico−amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. Esercita l'autonomia funzionale ed organizzativa con apposite norme regolamentari che stabiliscono l'adeguata dotazione di attrezzature e risorse finanziarie da destinare al funzionamento dello stesso consiglio.

Art. 13

Composizione

1. Le norme sulla composizione, l'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del consiglio comunale, le cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri, sono stabilite dalla legge dello Stato e dal presente statuto.

Art. 14

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alla carica di sindaco e le liste che concorrono alle elezioni comunali, devono produrre alla segreteria del comune per l'affissione all'albo pretorio e per la pubblicazione sul sito dell'ente, contestualmente alla presentazione delle candidature, un bilancio preventivo delle spese elettorali alle quali intendono vincolarsi.

2. Allo stesso fine, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati e le liste devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale, che sarà pubblicato per 30 giorni con le stesse modalità del bilancio preventivo.

3. Per i candidati e le liste che non osservino gli obblighi suddetti, si procederà alla pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio e sul sito dell'ente dell'elenco degli inadempienti, a cura del segretario comunale.

Art. 15

Prima seduta del Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale tiene la sua prima adunanza su convocazione disposta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, o dal vice sindaco in caso di assenza o impedimento del primo. In mancanza di nomina del vice sindaco provvede il consigliere anziano.

2. Detta adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea. Il consiglio, prima di procedere a deliberare su qualsiasi altro argomento, provvede a deliberare su:

a) Esame condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dichiara la ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste; provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del citato testo unico;

b) Elezione del presidente dell'assemblea;

c) Giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione;

d) Comunicazione del sindaco sulla nomina del vice sindaco e degli altri componenti la giunta;

e) Elezione della commissione elettorale comunale.

3. Entro tre mesi dalla prima seduta consiliare, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 16

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il consiglio, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e di eventuale surroga degli eletti, procede alla elezione nel proprio seno di un presidente e di un vice presidente, con due votazioni separate, a voto palese e per appello nominale.

2. Il presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Con gli stessi criteri, nominato il presidente, si procede all'elezione del vice presidente.

4. Per gravi e comprovati motivi, con le modalità previste dal regolamento, il presidente può essere revocato, su proposta motivata del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati. Con le stesse modalità può anche essere revocato il vice presidente.

Art. 17

Competenza del presidente

1. Il presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti. In particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del consiglio assicurando ai gruppi consiliari ed ai consiglieri adeguata e preventiva informazione sugli ordini del giorno da trattare nel corso della seduta.

2. Nei casi di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dal vice presidente ed in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

Art. 18

Adunanze

1. Il presidente del consiglio rappresenta, convoca e presiede l'assemblea; ne formula l'ordine del giorno, sentiti il sindaco e la conferenza dei capigruppo.

2. La convocazione può essere richiesta dal sindaco o da un quinto dei consiglieri, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti richieste dal sindaco.

4. Alle adunanze del consiglio debbono partecipare gli assessori, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate. Gli assessori, inoltre, partecipano ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito sulle materie delegate, senza diritto di voto.

Art. 19

Competenze del Consiglio

1. Il consiglio, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, definisce gli indirizzi del comune, esercita il controllo politico−amministrativo sull'amministra−zione e la gestione, anche indiretta, del comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, in relazione all'azione comunale. Esso può impegnare il sindaco e la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. In attuazione dei poteri di indirizzo il consiglio approva il bilancio nei termini previsti per legge. Qualora la giunta non abbia provveduto a predisporre il relativo schema o qualora il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, rispettivamente il presidente del consiglio o il sindaco nominano, entro 10 giorni dalla scadenza, un commissario scelto nell'ambito dei dirigenti dello Stato, della Regione o di altri enti locali, anche a riposo, con una esperienza almeno quinquennale nei servizi finanziari. Il commissario nominato deve predisporre d'ufficio, entro 30 giorni dalla nomina, lo schema di bilancio, per sottoporlo all'esame del consiglio, che lo approva nei successivi 10 giorni, qualora sia inadempiente la giunta; o procedere all'approvazione dello schema di bilancio, non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per legge, qualora l'inadempienza sia da imputarsi al consiglio.

In quest'ultimo caso l'approvazione del bilancio è subordinata alla previa diffida, notificata a cura del commissario ai singoli consiglieri, di procedere entro un termine non superiore a 20 giorni alla sua approvazione.

4. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente statuto. La suddetta funzione di controllo può essere egualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle commissioni consiliari. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione.

5. Nell'esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché, nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il consiglio privilegia la competenza professionale, mediandola con l'applicazione del principio delle pari opportunità.

6. Il regolamento sostanzia le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per ciascuna nomina, le caratteristiche che devono possedere i soggetti per consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all'ente.

Art. 20

Partecipazione del Consiglio alla programmazione

1. I consiglieri possono contribuire alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal sindaco nella prima seduta, proponendo mozioni modificative, a condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel programma, e da approvare con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.

2. Nel mese di febbraio di ciascun anno il sindaco presenta al consiglio apposita relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, formulando una analisi degli obiettivi raggiunti da ciascun assessore e sulla complessiva azione di governo.

Art. 21

I Consiglieri comunali − Consigliere anziano

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, devono, di norma, essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni plurime, seguendo l'ordine di presentazione al protocollo.

4. Il consigliere, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, che nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio ha ottenuto la maggiore cifra individuale è consigliere anziano.

5. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano le relative funzioni sono esercitate dai consiglieri che lo seguono nell'ordine di anzianità.

6. Al consigliere non è opponibile il segreto d'ufficio da parte dell'amministrazione del comune o di enti dalla stessa controllati, se non nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di accesso agli atti.

Art. 22

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio comunale. Hanno il diritto di chiedere la convocazione dello stesso consiglio, con l'osservanza del procedimento disciplinato dall'art. 18 − comma 2. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle società partecipate, nonché, dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. L'esercizio di tale diritto deve essere mediato con l'esigenza di non alterare la normale funzionalità amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento, che deve, in ogni caso, prevedere la risposta del sindaco o di un assessore delegato, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

4. L'esame delle proposte di deliberazione che non siano meri atti d'indirizzo e dei relativi emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale, relativamente agli atti di notifica.

Art. 23

Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero semestre, senza giustificati motivi, il presidente del consiglio avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

2. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, sindaco incluso, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

3. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede comunale per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, dandone comunicazione, entro 10 giorni dalla convalida degli eletti, sia al presidente che al segretario generale.

2. I gruppi consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà. La costituzione del gruppo non è subordinata ad un numero minimo di aderenti.

3. I candidati sindaci hanno facoltà di scegliere il gruppo all'interno delle liste che ne hanno appoggiato la candidatura. In caso di mancata scelta il candidato sindaco viene inserito nel gruppo che ha conseguito la maggior cifra elettorale.

4. I consiglieri che non aderiscono ai gruppi costituiti confluiscono nel gruppo misto. Parimenti confluiscono nel gruppo misto i singoli consiglieri che in corso di mandato decidano di non più aderire al gruppo originario, né ad altri gruppi costituiti.

5. Qualora non si eserciti la facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista rappresentata. La stessa disciplina si applica per la individuazione del capogruppo del gruppo misto.

6. Nel corso della tornata amministrativa, i consiglieri dovranno comunicare tempestivamente al presidente, per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi nella appartenenza ai rispettivi gruppi.

7. Il regolamento deve prevedere: la disciplina dei gruppi, la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. Il sindaco è membro della conferenza dei capigruppo.

Art. 25

Commissioni consiliari

1. Il consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.

2. Il regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza ed il numero delle commissioni permanenti, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale dei consiglieri di maggioranza e minoranza.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia, tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico−amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni speciali di indagine o d'inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposte sui temi assegnati; l'altra commissione può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nell'attività amministrativa. La presidenza delle commissioni di inchiesta è assegnata ad un consigliere di minoranza.

6. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei responsabili di procedimento, degli amministratori di enti e società partecipate, dei concessionari di servizi comunali, che sono tenuti ad intervenire.

7. Le commissioni devono sentire il sindaco e gli assessori, quando questi lo richiedano.

8. Le sedute delle commissioni permanenti sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento; quelle delle commissioni speciali sono pubbliche solo se espressamente previsto nella deliberazione costitutiva.

Art. 26

Commissione per il raggiungimento delle pari opportunità fra donna e uomo

1. Il comune, promuove iniziative volte ad accrescere l'uguaglianza di opportunità per tutti coloro che risiedono nel territorio comunale e, in tale ambito, istituisce la Commissione speciale per il raggiungimento delle pari opportunità fra donna e uomo.

2. La Commissione è impegnata a promuovere e a diffondere una cultura dove le differenze (di genere, di valori, di religione ecc.) sono elementi di ricchezza per tutti e a valorizzare la soggettività delle donne e delle loro esperienze realizzate in campo sociale, politico, culturale, associativo e del mondo del lavoro.

3. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 27

Azioni positive per le pari opportunità

1. La piena acquisizione di ruolo da parte dei nuovi amministratori e, in particolare, da parte delle donne che ricoprono incarichi amministrativi, postula l'attivazione delle seguenti azioni:

a. promozione di modalità di organizzazione dei lavori degli organismi tali da favorire la più ampia partecipazione dei componenti e soprattutto le eventuali azioni di conciliazione con le specifiche esigenze delle amministratrici;

b. definizione dei programmi d'intervento e disponibilità di strumenti di supporto finalizzati ad acquisire le competenze e le esperienze necessarie per affrontare con efficacia la complessità dell'azione di governo;

c. promozione, anche con l'estensione delle prerogative tipiche dello status di amministratore, di programmi di affiancamento finalizzati all'efficace trasmissione dei fattori di conoscenza e di esperienza tra soggetti che ricoprono incarichi amministrativi;

d. incoraggiamento della diffusione e dell'utilizzo di tecnologie avanzate, di supporto all'attività degli organismi e dei singoli componenti, anche provvedendo ad emanare disposizioni regolamentari che permettano l'adozione di modelli organizzativi avanzati e l'esercizio di qualificate attività di documentazione, aggiornamento e formazione;

e. nomina e/o designazione in organismi collegiali nel rispetto della presenza equilibrata di donne e uomini, quale criterio prioritario di riferimento per tutti i soggetti competenti ad effettuare le nomine e/o le designazioni.

Art. 28

Regolamento

1. Il consiglio adotta il regolamento, che ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le relative risorse, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Capo III

Il Sindaco

Art. 29

Ruolo e competenze generali

1. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, assicura l'unità dell'attività politico−amministrativa del medesimo, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici; sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite al comune, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Al sindaco, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, sono assegnate attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione dell'attività dell'ente.

Art. 30

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

a) coordina e stimola l'attività degli assessori e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione del programma amministrativo;

b) presenta al consiglio, nel mese di febbraio di ciascun anno, apposita relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, formulando una analisi degli obiettivi raggiunti da ciascun assessore e sulla complessiva azione di governo.

c) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti di accesso previsti per i dipendenti degli enti locali;

d) nomina il segretario generale, scegliendolo tra gli iscritti all'albo;

e) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e recepiti nel regolamento, i rappresentati del comune presso enti, aziende ed istituzioni, garantendo la presenza equilibrata di tutti i sessi;

f) nomina i componenti delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al consiglio, recependo nell'atto di nomina le eventuali designazioni riservate al consiglio o a terzi, garantendo la presenza equilibrata di tutti i sessi;

g) promuove e resiste alle liti con potere di conciliare e transigere;

h) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) convoca i comizi per i referendum;

l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione. D'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel comune, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.

Art. 31

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le società cui partecipa l'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale per quanto di competenza;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, società cui partecipa il comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 32

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco

a) convoca e presiede la giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;

b) riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli assessori competenti per materia;

c) riceve le dimissioni degli assessori;

d) ha facoltà di delegare agli assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il sindaco può delegare ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

e) autorizza le missioni degli assessori e del segretario comunale;

f) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'ente.

Art. 33

Vice sindaco

1. Il vice sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal sindaco; sostituisce il sindaco in caso di impedimento permanente o temporaneo, assenza, rimozione, sospensione dall'esercizio delle funzioni, decadenza o decesso.

Capo IV

La Giunta Comunale

Art. 34

Nomina della Giunta

1. Il sindaco nomina, entro 10 giorni dalla proclamazione, i componenti della giunta, tra cui il vice sindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il sindaco, nel nominare gli assessori, garantisce la presenza equilibrata di entrambi i sessi.

2. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un minimo di cinque ad un massimo di sette assessori, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Inoltre, non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del sindaco.

3. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nell'atto di nomina.

4. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Art. 35

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al presidente del consiglio.

3. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 36

Dimissioni, decadenza e revoca

1. Le dimissioni di uno o più assessori sono rassegnate al sindaco per iscritto e contestualmente comunicate al segretario generale dell'ente. Alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

2. Il sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più assessori, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

3. Gli assessori cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni o della notificazione dell'atto di revoca.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, la giunta rimane in carica e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

Art. 37

Attribuzioni

1. La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione del programma amministrativo provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi del consiglio, mediante atti di carattere generale, indicanti priorità e criteri ai quali debbono attenersi i responsabili dei procedimenti nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali;

c) a riferire annualmente al consiglio sulla propria attività;

d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge e dallo statuto ad altri organi.

Art. 38

Funzionamento

1. La giunta è convocata dal sindaco, che fissa la data e gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2. Il sindaco presiede le sedute della giunta comunale; in caso di assenza o impedimento, le stesse sono presiedute dal vice sindaco.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono aperte al pubblico. Ulteriori modalità di funzionamento e di convocazione sono stabilite dalla stessa giunta.

Capo V

NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 39

Deliberazioni

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto e salvo il voto favorevole della metà più uno dei voti validi, nel caso di votazioni che richiedano indicazioni uni o plurinominali.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. I componenti degli organi politici monocratici o collegiali non possono partecipare alla discussione, né possono votare, qualora l'atto da assumere coinvolga interessi personali o di parenti o affini sino al quarto grado, con l'eccezione prevista dalla legge per i provvedimenti normativi o di carattere generale.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai dirigenti dell'ente.

Il segretario generale partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

In caso di assenza o impedimento di fatto o di diritto, le funzioni di segretario sono svolte dal vice segretario generale.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Titolo II

L'ordinamento amministrativo e

l'organizzazione del comune

Capo I

La gestione del comune

Art. 40

Principi e criteri generali

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico−amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dai dirigenti, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente statuto e da appositi regolamenti.

3. La gestione del lavoro è improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro, con valutazione dei risultati conseguiti per ciascun progetto;

c) individuazione di responsabilità per i gestori dei programmi e dei progetti, qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati sia ad essi imputabile.

4. Ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento gli organi di gestione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico−amministrativi ricevuti. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'ente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità, da effettuarsi con l'acquisizione del conforme parere del dirigente di settore.

Art. 41

Personale

1. Il comune promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e con l'opportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Conformemente ai principi della legge, il regolamento di organizzazione disciplina la dotazione organica del personale, il funzionamento degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio, gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento esercitata dal segretario generale nei confronti dei dirigenti dell'ente.

4. Lo stesso regolamento disciplina l'attività dell'ente che deve essere informata, ai principi dettati al precedente articolo, coniugati con le seguenti prescrizioni:

a) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposito ufficio per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;

b) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e mobilità del personale.

Capo II

Segretario e dirigenti

Art. 42

Segretario Generale

1. Il segretario generale, nel rispetto della legge e del contratto che ne disciplinano lo stato giuridico, ruolo e competenze, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico−amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, nonché ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

2. Salva la facoltà del sindaco di nominare un direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U.E.L., il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

3. In particolare competono al segretario:

a) il potere di avocazione degli atti di competenza dei singoli dirigenti, in caso di inerzia degli stessi e i provvedimenti gestionali che per il loro carattere intersettoriale non possono essere assunti dal singolo dirigente;

b) le determinazioni per i trattamenti economici accessori dei singoli dirigenti, mentre l'attribuzione dei trattamenti economici accessori al personale viene gestita dai dirigenti dei singoli settori;

c) l'espressione di parere obbligatorio e vincolante per la promozione e resistenza alle liti;

d) l'approvazione dei verbali di gara e di concorso a seguito di procedure concorsuali.

4. Il segretario generale dirime i conflitti di competenza che possano eventualmente insorgere tra gli uffici e, segnatamente, fra i dirigenti, nei confronti dei quali ha il compito di proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

Art. 43

Vice segretario generale

1. E' istituita presso il comune la figura di vice segretario generale, funzionario comunale di livello apicale.

2. Il vice segretario generale assolve funzioni "vicarie" in caso di assenza o di vacanza del titolare dell'ufficio di segretario generale e funzioni "ausiliarie" quando il titolare dell'ufficio sia presente, ma impedito per motivi di fatto o di diritto.

3. Il vice segretario generale è responsabile della direzione della struttura organizzativa cui è preposto ed allo stesso sono attribuite le funzioni previste dal presente statuto per i dirigenti comunali.

Art. 44

Conferenza dei dirigenti

1. L'insieme del personale di livello dirigenziale costituisce la conferenza dei dirigenti, per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e dei revisori dei conti in materia di organizzazione e gestione amministrativa dell'ente. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo interamministrativo.

2. La conferenza dei dirigenti esercita, altresì, le sue funzioni concorrendo all'attività programmatoria della gestione amministrativa ed alla organizzazione dell'ente.

3. La conferenza è convocata e presieduta dal segretario generale.

Art. 45

Dirigenti

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

2. In particolare competono ai dirigenti, oltre a quanto previsto dagli artt. 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e 107 del T.U.E.L., le seguenti funzioni:

a) emettono ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle contingibili ed urgenti;

b) provvedono a dare esecuzione alle deliberazioni di consiglio e di giunta e si attengono alle direttive impartite dal sindaco e dal segretario generale;

c) affidano gli incarichi per studi, ricerche, consulenze esterne e collaborazioni, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale;

d) possono delegare le loro funzioni a personale appartenente alla categoria D, ferme restando le responsabilità connesse ai loro compiti;

e) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano sanzioni, nei limiti e con le procedure previste dalle leggi e dal contratto di lavoro.

3. I dirigenti presiedono, secondo criteri di competenza e professionalità, i concorsi e le gare banditi dal comune e stipulano i relativi contratti. Il regolamento stabilisce criteri per l'individuazione dei dirigenti preposti a tale funzione e l'assegnazione della presidenza dei concorsi al segretario generale per l'assunzione di dirigenti e di personale appartenente alla categoria D.

4. Essi sono preposti ai singoli settori dell'organizzazione dell'ente e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Titolo III

I Servizi Pubblici Comunali

Capo I

Competenze del comune

Art. 46

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici.

2. L'erogazione dei servizi, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della gestione del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica.

3. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, può essere affidata direttamente a società di capitali, con la partecipazione totalitaria dell'ente, da realizzare anche attraverso l'avvalimento di forme associative con altri enti locali.

4. I servizi pubblici privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a proprie istituzioni appositamente costituite, oppure mediante affidamento a terzi, in base a procedure a evidenza pubblica.

5. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 47

Gestione in economia

1. E' consentita la gestione in economia dei servizi privi di rilevanza economica, quando per le dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti indicati all'art. 46, comma 4.

2. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati direttamente ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal comune di Rivalta di Torino o ad associazioni che operano senza finalità di lucro.

Art. 48

Gestione a mezzo di istituzione

1. La gestione dei servizi a mezzo di istituzione è consentita solamente per i servizi privi di rilevanza economica.

2. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività e previa redazione di apposito piano tecnico−finanziario, dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili compresi i fondi liquidi.

3. Il consiglio comunale determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché, collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto dell'istituzione.

6. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

7. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo, purché, in possesso delle condizioni di eleggibilità al consiglio comunale.

8. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché, le modalità di funzionamento dell'organo.

9. Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

10. Il presidente rappresenta l'istituzione e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre a ratifica nella prima seduta.

11. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento.

12. Il direttore è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi delle istituzioni.

Art. 49

Revoca degli organi delle istituzioni

1. Il sindaco può revocare il presidente, i membri del consiglio di amministrazione ed il direttore delle istituzioni, per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali ed approvata dal consiglio comunale.

2. Il provvedimento di revoca deve essere comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 50

Designazione e durata in carica dei

rappresentanti del comune negli organi di soggetti terzi

1. Il regolamento previsto dall'art. 19, del presente statuto, stabilisce i criteri per la designazione e la nomina di rappresentanti del comune, in organi di istituzioni, di società partecipate e di altri enti. In ogni caso i nominandi devono essere in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e di specifica competenza tecnica e/o amministrativa.

2. I suddetti rappresentanti relazionano al consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano il consiglio stesso, le commissioni consiliari e la giunta comunale.

3. Gli organi delle istituzioni ed i rappresentanti del comune in società di capitali ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

Titolo IV

Controllo interno

Capo I

Organi e modalita'

Art. 51

Principi generali del controllo interno

1) Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'ammini−strazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 52

Revisori dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dal collegio dei revisori dei conti.

2. I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei revisori. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni, i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti del comune o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti del comune in qualsivoglia ente cui il comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al consiglio comunale.

5. I revisori, se invitati, assistono alle sedute del consiglio, delle commissioni consiliari, della giunta comunale e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; possono, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.

Art. 53

Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 54

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal sindaco che si avvale della collaborazione dei dirigenti e della struttura operativa dei servizi finanziari.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 55

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei dirigenti e degli incaricati addetti all'area delle posizioni organizzative, nonché i comportamenti dei primi relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal sindaco, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della giunta comunale.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell'attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contradditorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei dirigenti e dei responsabili di area delle posizioni organizzative, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 56

Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dirigenziali che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le determinazioni dirigenziali e sindacali, sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni del comune ed all'obbligo della comunicazione alla giunta comunale.

Parte III

Ordinamento funzionale

Titolo I

Forme associative

Capo I

Norme generali

Art. 57

Principi generali

1. Il comune promuove e favorisce la costituzione di libere forme associative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

A tal fine:

a. attiva funzioni di monitoraggio della realtà associativa locale;

b. attua programmi di sensibilizzazione, in ottica di ricerca di pari opportunità per tutte e per tutti;

c. fornisce supporti di carattere informativo nella fase di costituzione e di avvio delle attività delle associazioni;

d. favorisce forme di consultazione e concertazione preventiva finalizzate a qualificare le principali attività di programmazione dell'Ente;

e. promuove l'attivazione di servizi di monitoraggio dei bisogni e cura azioni di diffusione e condivisione della conoscenza dei dati rilevati.

2. Il regolamento e i programmi annuali di attività definiscono modalità e ambiti di esercizio delle azioni positive.

Art. 58

Sistema di programmazione e controllo e pari opportunità

1. Nel rispetto delle previsioni di legge, l'Ente adotta sistemi di program−mazione e controllo che, basati sulla più ampia attenzione ai bisogni della comunità locale, permettono la definizione di programmi e progetti che favoriscono il raggiungimento di nuovi livelli di uguaglianza tra i sessi.

2. A tal fine, gli organi di governo e la struttura organizzativa, nell'ambito delle rispettive competenze:

a. promuovono l'attivazione di sistemi stabili di rilevazione dei bisogni e delle dinamiche sociali, economiche e territoriali che interessano la realtà locale, favorendo anche la diffusione di sistemi di rappresentazione della stessa, che permettono di valutare l'impatto delle scelte sui diversi soggetti e che contribuiscono a definire le priorità programmatiche;

b. nel rispetto delle reciproche responsabilità e della necessità di garantire tempi certi del processo decisionale, adottano il metodo della programmazione partecipata favorendo il più ampio confronto preventivo con i soggetti di rappresentanza sociale ed adottando strumenti di rappresentazione delle decisioni e delle loro ricadute, quali il bilancio di genere, che permettono la piena valutazione dei cambiamenti intervenuti;

c. nello sviluppo delle scelte programmatiche, curano, in particolare, gli ambiti che caratterizzano il tema delle pari opportunità nelle politiche locali e, nello specifico:

1. orari e politiche dei tempi della città;

2. progettazione di spazi pubblici in termini di sicurezza, attrattività estetica, necessità ricreative e di svago per minori;

3. sicurezza nello spazio pubblico;

4. aiuto alle vittime di violenza nella sfera privata;

5. mobilità nella città;

6. accoglienza dei bambini;

7. occupazione;

8. integrazione delle donne straniere;

9. simbolismo urbano e cultura.

d. promuovono lo sviluppo di sistemi di analisi della qualità dei servizi erogati e di valutazione di corrispondenza tra i bisogni esistenti e le risposte che il sistema locale è in grado di fornire.

Art. 59

Convenzioni

1. Il comune può stipulare, con la provincia, con altri comuni, nonché, con i loro enti strumentali, apposite convenzioni, allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci diritti e doveri degli enti contraenti e sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 60

Consorzi

1. Il comune può costituire con la provincia, con altri comuni e/o con altri enti pubblici ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

3. La convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili e prevede la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto disciplina,invece, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili; inoltre detta i principi a cui dovrà essere informata l'attività dell'ente, coerenti con i principi fissati dal presente statuto e funzionali alle attività assegnate al consorzio.

Art. 61

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri enti, il sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma, allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal sindaco.

2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali, atti a dirimere ogni possibile controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonché, gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.

Titolo II

Partecipazione popolare

Capo I

Principi

Art. 62

Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune promuove organismi di partecipazione alla gestione dei servizi e privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici e sociali su specifici problemi.

Capo II

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 63

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti rappresentativi di interessi plurimi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché, i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi.

6. Gli aventi diritto, entro 10 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione della notizia dell'avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento. Il responsabile dell'istruttoria, entro 10 giorni dalla ricezione delle sopracitate richieste, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente, che adotta le sue determinazioni entro i successivi 10 giorni. La scansione temporale per gli adempimenti dell'ente, può essere modificata dal regolamento che disciplina i termini per ciascun tipo di procedimento.

7. E' consentito agli aventi diritto presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto entro 30 giorni dalla notizia del provvedimento. L'organo comunale competente all'emanazione, dopo aver acquisito il parere del responsabile dell'istruttoria, adotta, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, le conseguenti determinazioni.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. L'amministrazione potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti, per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 64

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco domande per chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta alla domanda viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dirigente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale del problema sollevato.

3. Le modalità della domanda sono indicate nel regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 65

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine massimo di giorni sessanta dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non viene rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, formulando interrogazione sul ritardo o richiedendo esame del contenuto della petizione. A tal fine il sindaco è tenuto a chiedere al presidente del consiglio di porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 66

Proposte

1. Il cinque per cento degli elettori può avanzare proposte per l'adozione degli atti previsti agli articoli 42 e 48 del T.U.E.L. Le stesse, eventualmente corredate dai pareri richiesti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.

2. La conferenza dei capigruppo, per gli atti di competenza del consiglio, o il sindaco, per gli atti di competenza della giunta comunale, possono sentire i promotori, indicati nell'atto, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

Capo III

Associazionismo e partecipazione

Art. 67

Principi generali

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 70, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione, la partecipazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 68

Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri, espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 69

Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi quali consulte, forum, organismi di base ed altri, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 70

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere riconosciute forme di incentivazione, con apporti sia di natura finanziaria che patrimoniale.

Art. 71

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari possono invitare a prender parte ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati. Le modalità di partecipazione saranno stabilite dal regolamento.

Capo IV

Referendum e diritti di accesso

Art. 72

Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il dieci per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 73

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio assume i conseguenti atti.

Art. 74

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 75

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 76

Ufficio per la tutela dei diritti del cittadino

1. Il comune assegna specifica struttura, da individuare con il regolamento, dotata di personale adeguatamente qualificato, destinata all'assistenza ai cittadini singoli, alla cura dei rapporti con le associazioni non aventi scopo di lucro, che si occupano della "tutela dei diritti dei cittadini", al fine anche di facilitare l'esercizio del loro diritto di informazione sullo stato degli atti, delle procedure e dei provvedimenti che comunque li riguardano, oltre che per l'accesso alle strutture ed agli atti amministrativi.

2. All'ufficio saranno garantiti rapporti facilitati e diretti con gli uffici competenti per coordinarne le risposte.

Titolo III

Funzione normativa

Capo I

Atti normativi dell'Ente

Art. 77

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa, da parte di almeno il cinque per cento degli elettori, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 78

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza degli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle materie conferite i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi delle leggi statali e regionali, ed intervengono in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni.

4. L'iniziativa sui regolamenti e su eventuali modifiche spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed agli elettori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 del presente statuto.

5. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 79

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 80

Ordinanze

1. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, nelle materie e per le finalità di cui agli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2 del T.U.E.L. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.

4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

Art. 81

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

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