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Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 / 12 / 2008

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Torino

Accordo di Programma finalizzato alla "Realizzazione di interventi di Riqualificazione delle stazioni invernali minori della Provincia di Torino"

Premesso

− (omissis) − che la Regione con l'approvazione della "Legge regionale finanziaria per l'anno 2007" − L.R. n. 9/2007 − e del "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007/2009" − L.R. n. 10/2007 (emendamento n.11 al D.D.L. n. 379 − Legge finanziaria) ha previsto sul cap. 27851 " Fondo Regionale per finanziamento di Accordi di Programma " (UPB DA 08032) uno stanziamento di
€ 3.000.000,00 finalizzato a piani di investimento pubblici inerenti l'ambito montano; che la Provincia di Torino, con nota del 30/7/2007, prot.n. 865579 si è fatta promotrice presso la Regione Piemonte di un procedimento di Accordo di programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato alla realizzazione di interventi di "Riqualificazione delle stazioni invernali minori della Provincia di Torino" da sostenere mediante una quota dello stanziamento regionale di cui sopra; che, a seguito di contatti e incontri preliminari con la Regione Piemonte e con gli altri Enti sopra citati, la Provincia di Torino ha convocato a Torino, in data 13 novembre 2007, la conferenza di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento della procedura di Accordo di programma da sottoscriversi tra la Provincia, la Regione Piemonte, le CC.MM. Val Sangone, Valchiusella, i Comuni di Ala di Stura, Valprato Soana e Usseglio; − (omissis)− che nel corso della conferenza tenutasi il 13/11/2007 il Responsabile del procedimento di Accordo ha relazionato circa gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 27−23223 del 24/11/1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" e, in particolare, ha provveduto:a verificare la volontà delle Parti a giungere alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento; − (omissis) − visto l'art.34 del D.Lgs. 267/2000; vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27−23223 del 24/11/1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma";

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 − Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art.2 − Oggetto dell'Accordo

L'Accordo di programma ha per oggetto la realizzazione di interventi di riqualificazione delle stazioni invernali minori della Provincia di Torino. Il relativo "Piano degli interventi" costituisce l'Allegato 1, parte integrante del presente Accordo di programma.

Art.3 − Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono: la Provincia di Torino, in qualità di promotrice e titolare dell'Accordo stesso; la Regione Piemonte; la Comunità Montana Val Sangone; la Comunità Montana Val Chiusella ); il Comune di Ala di Stura; il Comune di Valprato Soana; il Comune di Usseglio.

Art. 4 − Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma è la Provincia di Torino; Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il dott. Mario Burgay. La struttura provinciale incaricata delle attività amministrative e di supporto operativo connesse con l'Accordo di programma in questione è il Servizio Programmazione e Gestione attività turistiche e sportive. Per la Regione la struttura incaricata delle attività amministrative connesse con l'Accordo di programma in questione è la Direzione Turismo Sport Commercio, Via Avogadro, 30 − Torino (nel cui ambito il Direttore provvederà successivamente ad individuare il Settore competente). I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma sono individuati nei rispettivi Responsabili legali degli Enti attuatori e nei Responsabili del procedimento delle opere inserite nel Piano degli interventi.

Art. 5 − Piano Organico di Riqualificazione

Il "Piano degli Interventi" oggetto dell'Accordo di programma, allegato e parte integrante di quest'ultimo (Allegato n.1), prevede interventi di sostituzione e di progettazione di impianti scioviari e seggioviari in scadenza di vita tecnica, di riqualificazione delle strutture impiantistiche sportive e di realizzazione di nuove infrastrutture ad integrazione dell'offerta invernale esistente, a sostegno della competitività di lungo termine e del miglioramento dell'offerta turistico sportiva invernale delle stazioni "minori" della Provincia di Torino. Il "Piano degli interventi" interessa una parte significativa del territorio montano della Provincia di Torino e prevede la realizzazione di n. 6 interventi, per un totale di investimento pari a € 4.681.000,00 di cui € 2.300.000,00 a carico della Regione Piemonte come dettagliato nell'Allegato 1. I costi indicati per ciascun intervento compreso nel "Piano" sono quelli indicati dalla Provincia di Torino a seguito della attività di concertazione svolta nei confronti dei beneficiari. − (omissis) −.

Art.6 − Piano finanziario

Per la realizzazione dei progetti compresi nel "Piano Organico" l'investimento complessivamente stimato ammonta a € 4.681.000,00. La ripartizione degli oneri complessivamente a carico degli Enti sottoscrittori è la seguente:

Regione Piemonte

€ 2.300.000,00 (49%)

Enti attuatori/beneficiari

€ 2.381.000,00 (51%)

Totale

€ 4.681.000,00 (100%)

Il Piano degli interventi allegato contiene, per ciascun progetto, il dettaglio della ripartizione delle quote di cofinanziamento a carico dei soggetti sopra indicati. Per quanto concerne la quota di co−finanziamento della Regione Piemonte di € 2.300.000,00 complessivamente prevista a favore del Piano degli interventi la medesima è garantita dalle somme rese disponibili allo scopo con l'approvazione della "Legge regionale finanziaria per l'anno 2007" − L.R. n. 9/2007 − e del "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007/2009" − L.R. n. 10/2007 − (omissis) − .

Le quote con cui gli Enti attuatori/beneficiari concorrono al co−finanziamento dei progetti compresi nel Piano degli interventi, secondo il dettaglio indicato nel Piano allegato, risultano disponibili secondo le apposite dichiarazioni dei Responsabili dei servizi Finanziari di ciascun Ente − (omissis)−.

Art.7 − Co−finanziamento regionale
ed economie di spesa

In tutti i casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel Piano allegato, le quote di co−finanziamento regionale resteranno invariate e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dagli Enti attuatori. − (omissis) −

Art.8 − Trasferimento delle risorse

(omissis)

Art. 9 − Iter progettuale e attuativo dei progetti

(omissis)

Art. 10 − Gestione degli interventi

(omissis)

Art. 11 − Durata dell'Accordo e tempi di attuazione

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione degli interventi compresi nel "Piano degli interventi" Allegato 1, stabilita entro il 31/12/2009; i lavori inerenti tali opere dovranno iniziare entro il 31/12/2008. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe dei termini sopra indicati potranno essere concesse in relazione alla complessità / entità delle opere e a particolari condizioni ambientali / climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza, di cui al successivo Art.18 anche mediante procedura scritta.

Art.12 − Modifiche dell'Accordo

(omissis)

Art.13 − Variazioni del Piano degli interventi − Decadenza di interventi

(omissis)

Art.14 − Varianti progettuali

(omissis)

Art.15 − Varianti urbanistiche

(omissis)

Art.16 − Dichiarazione di pubblica utilità

L'approvazione del presente Accordo di programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000. La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n.327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità"). Le Amministrazioni, soggetti attuatori delle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo, interessate all'applicazione delle citate procedure espropriative per dette opere sono titolate all'espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

Art.17 − Vincolatività dell'Accordo
e Impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse. Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione. I soggetti attuatori per i quali il presente Accordo preveda unicamente la progettazione preliminare e definitiva degli interventi indicati nell'Allegato 1 (Comuni di Ala di Stura − int. N. 4 − e Comune di Usseglio − int. N. 6), si impegnano a verificare e a promuovere ogni attività amministrativa e finanziaria utile a garantire il reperimento delle risorse per la realizzazione delle opere in argomento una volta predisposte le relative progettazioni.

Art. 18 − Organi di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

(omissis)

Art.19 − Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art.18. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

(omissis)

Art. 20 − Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 − Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali − ed in conformità alla D.G.R. n. 27−23223 del 24/11/1997 mediante deliberazione della Giunta provinciale. Il provvedimento di approvazione e l'allegato Accordo di programma saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 21 − Norma finale

(omissis)

Art. 22 − Registrazione

(omissis)

Art. 21 − Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. (omissis)

Letto, confermato e sottoscritto

(omissis)

Allegato

STATUTI ENTI LOCALI