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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 49


Decreto della Presidente della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificata dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12;

Visto il regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33 - 10228 del 1 dicembre 2008

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese".

Art. 1.

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, disciplina le modalita' operative e gestionali relative alla presentazione delle istanze aventi ad oggetto occupazioni di aree e beni del demanio idrico della navigazione interna piemontese avvenute entro il 23 maggio 2008.

2. Sono tenuti alla presentazione dell'istanza di cui al presente regolamento tutti i soggetti interessati da occupazioni di sedime demaniale per le quali non sia gia' stata presentata, entro il 30 settembre 2005, istanza mediante modello "S5", "S8" o "S9" ai sensi dell'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6 (Disciplina delle concessioni del demanio idrico della navigazione interna piemontese), come da ultimo modificato dall'articolo 8 del regolamento regionale 7 maggio 2007, n. 5, nonche' tutti i soggetti che occupano beni demaniali posti nelle zone del demanio idrico della navigazione interna piemontese classificate come "portuali" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera m) della l.r. 2/2008, per le quali non sia gia' stata regolarizzata la posizione demaniale.

3. In ogni caso sono tenuti alla presentazione dell'istanza tutti coloro che:

a) alla data del passaggio delle competenze dallo Stato alla Regione, erano in possesso di regolare concessione (a prescindere dalla loro relativa posizione regolare o irregolare rispetto al pagamento dei canoni), che per gli effetti dell'articolo 21, comma 5 del regolamento regionale 6/2004, e' scaduta al 31 dicembre 2006;

b) hanno chiesto l'alienazione di beni appartenenti al demanio dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge 1 agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.), e hanno chiesto nei tempi stabiliti la sdemanializzazione del bene;

c) hanno occupato o costruito beni in acqua che in virtu' dell'accessione dello specchio d'acqua al lago, per gli effetti degli articoli 822, 823 e 943, del codice civile, sono riconducibili al demanio dello Stato.

4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 deve avvenire utilizzando l'apposito modello allegato (Allegato I).

5. Tutte le concessioni rilasciate successivamente al 31 dicembre 2006 sono efficaci e pertanto non esiste alcun obbligo di presentazione dell'istanza a carico del concessionario.

Art. 2.

(Pagamento indennizzo relativo all'occupazione senza titolo dei beni del demanio idrico della navigazione interna piemontese)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, ove dovute, l'occupazione di aree e beni del demanio idrico della navigazione interna oggetto di istanza di sanatoria, comporta il pagamento alla Regione Piemonte di una somma a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo delle stesse.

2. Le somme a titolo di indennizzo di cui al comma 1 sono determinate, per ogni annualita' di occupazione, in misura corrispondente a quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21 del regolamento regionale 6/2004, come da ultimo modificati dal regolamento regionale 5/2007, e dalle tabelle ad esso allegate, come modificate dal regolamento regionale 23 ottobre 2006, n. 11, maggiorate dei relativi interessi legali maturati, a far data dal 1 gennaio 2001, o dalla data del 1 gennaio dell'anno in cui e' avvenuta l'occupazione se successiva, sino alla data del 31 dicembre 2008.

3. L'indennizzo per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, di area scoperta, di area occupata con impianti di facile rimozione e difficile rimozione, di specchi di acqua, boe, pontili fissi e mobili, zattere, galleggianti in generale e, relativamente alle sole zone portuali, condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua, determinato in misura corrispondente a quanto previsto nelle tabelle allegate al regolamento regionale 6/2004, come modificate dal regolamento regionale 11/2006, nonche' le darsene coperte e scoperte determinate sulla base dei valori medi locativi in comune commercio, e' riassunto nelle allegate tabelle (Allegato II), in funzione delle varie tipologie e dell'anno di avvenuta occupazione.

4. Le somme a titolo di indennizzo per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua o a terra a mezzo di edifici o parti di essi, capannoni, o di manufatti non compresi nel comma 3, sono calcolate per il periodo dell'occupazione, sulla base dei valori locativi in comune commercio maggiorate dei relativi interessi legali maturati, a far data dal 1 gennaio 2001, o dalla data del 1 gennaio dell'anno in cui e' avvenuta l'occupazione se successiva, sino alla data del 31 dicembre 2008.

5. I soggetti interessati provvedono alla determinazione dell'indennizzo dovuto per la sanatoria amministrativa derivante dall'occupazione demaniale in conformita' a quanto previsto al comma 2, e, dedotto i pagamenti gia' effettuati, provvedono al versamento della somma residua, a titolo di saldo dell'indennizzo a favore della Regione Piemonte.

6. La determinazione dell'indennizzo derivante dall'occupazione ed il relativo versamento della somma a saldo per l'occupazione demaniale perpetrata sono da intendersi a titolo provvisorio, in attesa della verifica e della determinazione finale dell'importo da parte dell'ente competente.

7. I soggetti preposti al controllo, al pronto intervento e alla vigilanza sui laghi e sui fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni qualora abbiano usufruito dei beni demaniali per i propri fini istituzionali, funzionali alla sicurezza, alla salvaguardia dell'utilizzo e della conservazione degli stessi beni demaniali presenti sul territorio.

8. La sanatoria degli effetti amministrativi dell'occupazione dei beni demaniali avviene con il rilascio del provvedimento comunale o della gestione associata competente territorialmente con il quale si attesta il pagamento dell'intera somma dovuta e, ove necessario, l'avvenuto ripristino dei luoghi.

Art. 3.

(Rilascio della nuova concessione)

1. Al fine di agevolare la continuita' nel tempo delle concessioni rilasciate ai sensi del presente regolamento, ai soggetti che abbiano presentato istanza nei termini di cui all'articolo 4, e' riconosciuto, ove assentibile da parte dell'autorita' concedente, un diritto di prelazione sul rilascio della nuova concessione in vigore dall'1 gennaio 2009 a condizione che:

a) siano state interamente versate alla Regione Piemonte le somme di cui all'articolo 2 comma 1 dovute per l'occupazione, accertate dall'ente competente;

b) siano stati utilizzati i beni demaniali con diligenza, compiendo nel periodo di occupazione le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie cosi' come definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per conservare il bene in buono stato.

2. La nuova concessione viene rilasciata dai comuni o dalla loro forma associativa, seguendo gli indirizzi riportati sul modello di concessione tipo adottato dalla Regione, previa quantificazione e pagamento del canone di concessione dell'anno 2009 e il versamento del relativo deposito cauzionale.

3. Le concessioni dei beni del demanio idrico della navigazione interna, di area scoperta, di area occupata con impianti di facile rimozione e difficile rimozione, di specchi di acqua, boe, pontili fissi e mobili, zattere, galleggianti in generale e, relativamente alle sole zone portuali, condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua, hanno durata di tre anni a far data dal 1 gennaio 2009.

4. Le concessioni delle darsene coperte e scoperte e delle tipologie di cui all'articolo 2, comma 4 hanno durata di nove anni a far data dal 1 gennaio 2009.

Art. 4.

(Termine presentazione istanze)

1. Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1 e' stabilito nel 31 marzo 2009.

2. La mancata presentazione dell'istanza nei termini ivi prescritti, comporta il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell'occupazione in essere, nonche' le sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 5.

(Modalita' di presentazione delle istanze)

1. L'istanza di cui all'articolo 1 deve essere presentata a mano o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai comuni territorialmente interessati a cui compete l'istruttoria ed il rilascio degli atti di cui agli articoli 2 e 3.

2. In caso di invio a mezzo posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

3. L'istanza di che trattasi viene presentata in due copie mediante il modello allegato al presente regolamento, unitamente alla documentazione prescritta, anche questa redatta in duplice copia.

4. Una delle copie della domanda e della documentazione presentata viene trasmessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento, a cura del comune o dalla forma associativa, al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione.

Art. 6.

(Modalita' di compilazione delle istanze)

1. Per la presentazione delle istanze di sanatoria degli effetti amministrativi dell'occupazione di cui all'articolo 2 e del rilascio della concessione di cui all'articolo 3 i soggetti interessati devono presentare compilato in tutte le sue parti il modello del prospetto riassuntivo dei versamenti effettuati dal 2001 ad oggi (Allegato III).

2. Le istruzioni per la compilazione del modello di istanza di sanatoria sono contenute nell'Allegato IV.

3. Il contenuto degli elaborati necessari per il rilascio del provvedimento posto a sanatoria degli effetti amministrativi dell'occupazione perpetrata e' indicato nell'Allegato V.

Art. 7.

(Informazione)

1. La Regione, i comuni e le loro gestioni associate adottano le necessarie misure per portare a conoscenza dell'utenza le presenti disposizioni.

Art. 8.

(Urgenza)

1. Il presente regolamento e' dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addi' 1 dicembre 2008.

p. Mercedes Bresso

Il Vice Presidente

Paolo Peveraro

Allegato

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DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE