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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 49


Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31.

Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Oggetto e finalita')

1. La presente legge promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attivita' fieristica regionale e ne disciplina l'esercizio in conformita' ai principi della normativa dell'Unione europea.

2. La Regione ed i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la liberta' di impresa, la trasparenza e la parita' di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni fieristiche.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) manifestazioni fieristiche: le attivita' commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalita' precipue della promozione. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

1) fiere generali: senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2) fiere specializzate: limitate ad uno o piu' settori merceologici omogenei o tra loro connessi o di distretto produttivo, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione ed alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualita' di visitatore;

3) mostre mercato: limitate ad uno o piu' settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperte al pubblico o riservate ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

b) espositori: quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attivita' fieristiche o i loro rappresentanti;

c) visitatori: coloro che accedono alle attivita' fieristiche, siano essi pubblico od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) quartieri fieristici: le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) spazi espositivi non permanenti: strutture che non abbiano come finalita' esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture;

f) organizzatori di manifestazioni: i soggetti pubblici e privati che esercitano attivita' di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

g) superficie netta: la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

h) enti fieristici: le persone giuridiche che hanno la disponibilita', a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attivita' fieristica.

Art. 3.
(Ambito di applicazione della legge)

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni universali;

b) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

c) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purche' non superino i millecinquecento metri quadrati di superficie netta;

d) le attivita' di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa e sul commercio su aree pubbliche.

Art. 4.
(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentativita' del settore o dei settori economici cui la manifestazione e' rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. La Regione riconosce o conferma la qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

3. Il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, riconosce o conferma la qualifica di manifestazione fieristica locale.

4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 14, disciplina i requisiti e le modalita' di richiesta, riconoscimento e conferma della qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

Art. 5.
(Soggetti organizzatori)

1. L'attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche e' svolta da soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, sulla base dei requisiti e criteri definiti dall'articolo 14 e nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria.

2. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea svolgono attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Piemonte, subordinatamente al rispetto del principio di reciprocita' di condizioni tra il Paese di appartenenza dell'organizzatore straniero e la Regione Piemonte.

Art. 6.
(Calendario delle manifestazioni fieristiche)

1. Entro il 30 novembre di ogni anno e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale il calendario ricognitivo delle manifestazioni fieristiche previste per l'anno successivo e comunicate dagli organizzatori alla Regione secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14.

Art. 7.
(Quartieri fieristici)

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 14, stabilisce i requisiti minimi dei quartieri fieristici nonche' quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, e la qualifica delle manifestazioni che i quartieri possono ospitare.

2. Competono ai comuni il riconoscimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale, nazionale e regionale e la verifica di conformita' ai requisiti di cui al comma 1 dei quartieri fieristici e delle sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.

Art. 8.
(Enti fieristici)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la parita' di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgano anche attivita' di organizzatori di manifestazioni fieristiche provvedono alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attivita'.

Art. 9.
(Coordinamento interregionale)

1. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'applicazione delle qualifiche internazionali e nazionali, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalita' di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.

Art. 10.
(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto del diritto comunitario, puo' concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.

2. La Giunta regionale puo':

a) concedere contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica, in Italia e all'estero, di significativo interesse economico, sociale ed ambientale per la Regione;

b) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore, quali la certificazione di qualita' degli enti e delle manifestazioni fieristiche;

c) promuovere iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalita' espositive che facciano uso delle moderne tecnologie al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti;

d) concedere contributi per la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni;

e) promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attivita' informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse;

f) promuovere l'associazionismo tra gli operatori del settore e la loro collaborazione al fine di realizzare sinergie in una logica di filiera fieristica.

3. La Giunta regionale approva i criteri di priorita' e le modalita' di assegnazione dei contributi di cui al comma 2 con la deliberazione di cui all'articolo 14.

4. La Giunta regionale individua forme di coordinamento tra i diversi Assessorati che, per competenze specifiche, concedono contributi alle manifestazioni di cui al presente articolo con l'intento di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali.

Art. 11.
(Notifica delle azioni configurabili
come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformita' a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 12.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della normativa, in particolare specificando:

a) se sono state allocate risorse finanziarie, la quantificazione per singolo anno solare dell'ammontare dei contributi erogati;

b) l'identita' dei soggetti che sono stati destinatari di contributi regionali e le somme dagli stessi percepite;

c) quali tipi di interventi, promozionali e formativi, sono stati attuati;

d) i costi e i benefici ottenuti dall'azione di intervento regionale;

e) l'individuazione delle difficolta' incontrate nella realizzazione degli interventi;

f) se sono state applicate le sanzioni relativamente all'abuso della qualifica di manifestazioni fieristiche ovvero se vi sono state violazioni degli obblighi di correttezza e veridicita' nei confronti degli utenti.

Art. 13.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di pubblicazione della manifestazione fieristica oppure del quartiere fieristico con qualifica differente da quella attribuita ai sensi degli articoli 4 e 7, e' disposta nei confronti dei soggetti organizzatori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonche' l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario fieristico regionale e dal riconoscimento di una qualifica nei due anni successivi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicita' dell'informazione e della pubblicita' verso gli utenti e' disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

3. La vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e' svolta dai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione; all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il sindaco con propria ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 14.
(Disposizioni attuative)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con apposita deliberazione a stabilire:

a) i requisiti e le procedure per il riconoscimento o la conferma della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;

b) i requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nonche' le relative modalita' di verifica e controllo;

c) la redazione del calendario fieristico regionale;

d) i criteri di priorita' e le modalita' di assegnazione dei contributi.

Art. 15.
(Disposizioni transitorie)

1. In via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica, la formazione del calendario fieristico regionale e l'assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attivita' fieristiche).

Art. 16.
(Disposizioni finali)

1. e' fatta salva l'applicazione alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali di quanto previsto in materia dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 17.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, fatto salvo l'esaurimento delle procedure di cui all'articolo 15, le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attivita' fieristiche);

b) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 25 febbraio 1991, n. 7 (Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro fieristico ai sensi della l.r. n. 47/1987 e modificazioni agli articoli 15 e 16 della l.r. n. 47/1987);

c) gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47);

d) l'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1996, n. 62 (Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Societa' per Azioni Expo 2000 e modifica dell'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 "Disciplina delle attivita' fieristiche").

Art. 18.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, a partire dall'esercizio finanziario 2009, alla spesa annua pari a 1.400.000,00 euro, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DA 17041 del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 28 novembre 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 357

- Presentato dalla Giunta regionale il 10 novembre 2006.

- Assegnato in sede referente alla VII Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 16 novembre 2006.

- Riassegnato in sede referente alla III Commissione permanente il 12 febbraio 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla III Commissione permanente in sede referente il 5 novembre 2007.

- Approvato in Aula il 18 novembre 2008, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli, 1 astenuto.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea e' il seguente:

"Art. 87.

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea e' il seguente:

"Art. 88.

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 e' il seguente:

"Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita' regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale".

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 e' il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria".

Denominazione delle unita' previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DA17041 (Commercio, sicurezza e polizia locale Promozione e credito al commercio Titolo I spese correnti)