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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 49


Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32.

Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalita')

1. Finalita' della presente legge e' l'adeguamento e il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di seguito denominato codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 2.
(Commissione regionale)

1. e' istituita, ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi e con le modalita' stabilite dagli articoli 136 e 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. La commissione regionale e' composta dai membri di diritto, elencati all'articolo 137, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, designati in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, dal responsabile della direzione e dal responsabile del settore della Regione competenti per materia, da quattro membri nominati dalla Giunta regionale ed e' integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.

3. I membri sono nominati dalla Giunta regionale tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale; sono scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dal Politecnico di Torino, dalle Universita' degli studi del Piemonte, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.

4. La commissione regionale, presieduta dal responsabile della direzione competente per materia della Regione, dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni.

5. Nessun compenso e' dovuto dalla Regione ai componenti della commissione regionale.

Art. 3.
(Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, e' in capo alla Regione nei seguenti casi:

a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;

b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;

c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;

d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;

e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;

f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;

g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

2. Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati ne' la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

Art. 4.
(Commissione locale per il paesaggio)

1. I comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Ogni commissione locale per il paesaggio e' composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralita' delle competenze elencate al comma 2.

4. Il comune stabilisce le modalita' di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

5. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta.

6. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di personale)

1. La delega di funzioni ai comuni non comporta trasferimento di personale regionale.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 15 della l.r. 20/1989)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), e' sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).".

Art. 7.
(Norme transitorie e finali)

1. Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

2. L'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977 e' demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4.

3. L'espressione dei pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della l.r. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

4. Il personale operante nelle strutture delle sezioni provinciali soppresse puo' essere utilizzato, nel rispetto della professionalita' acquisita, previa intesa con le organizzazioni sindacali.

5. In regime di transitorieta' gli enti locali possono avvalersi, per la gestione dell'iter delle istanze prodotte ai sensi della presente legge, delle strutture regionali delle sezioni provinciali soppresse.

Art. 8.
(Abrogazioni)

1. Al comma nono dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977 sono soppresse le parole: "; propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio".

2. Gli articoli 12, 13, 13 bis e 14 della l.r. 20/1989 sono abrogati.

Art. 9.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 1 dicembre 2008

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 571

Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

- Presentato dalla Giunta regionale in data 23 settembre 2008.

- Assegnato alla II Commissione in sede referente in data 26 settembre 2008.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 19 novembre 2008 con relazione di Angelo Auddino

- Approvato in Aula il 25 novembre 2008, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 7 voti contrari e 6 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 137 del d.lgs. 42/2004 e' il seguente:

"Art. 137. (Commissioni regionali)

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonche' due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione e' integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.".

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004 e' il seguente:

"Art. 136. (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.".

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 138 del d.lgs. 42/2004 e' il seguente:

"Art. 138. (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.".

Nota all'articolo 3

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 149 del d.lgs. 42/2004 e' il seguente:

"Art. 149. (Interventi non soggetti ad autorizzazione)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.".

Nota all'articolo 4

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 148 del d.lgs. 42/2004 e' il seguente:

"Art. 148. (Commissioni locali per il paesaggio)

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.

2. Le commissioni, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.

4. (abrogato).".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 20/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 15. (Poteri cautelari)

1. La Regione esercita il controllo sull'attuazione da parte dei Comuni della subdelega di cui alla presente legge, anche attraverso verifiche periodiche. A tal fine i Comuni sono tenuti ad inviare entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta Regionale una relazione che renda conto dell'attuazione delle funzioni subdelegate comprendente l'elenco dettagliato e descrittivo degli interventi autorizzati.

2. Fatta salva la possibilita' di annullamento da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali di cui all'art. 14, la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che le autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, puo' assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla presente legge e ne informa la competente Commissione consiliare.

3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

4. Qualora la Giunta Regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali l'opportunita' di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9.".

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

"Art. 91 bis. (Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali)

[1] e' istituita la commissione regionale per i beni culturali e ambientali la quale e' investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni provinciali di cui all'art 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

[2] La Commissione svolge attivita' di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta regionali, in materia di beni culturali e ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo 8 comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli artt. 40, 41-bis e 49 della presente legge. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.

[3] La Commissione e' composta da:

a) l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente del C.U.R. o suo delegato;

c) tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;

d) il responsabile del Settore regionale competente in materia;

e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;

f) il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte o suo delegato;

g) il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.

[4] La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali e' subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

[5] Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.

[6] Il Presidente puo' fare intervenire di volta in volta alle riunioni senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonche' rappresentanti designati da associazioni ambientalistiche ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturali.

[7] Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

[8] Sono Sezioni decentrate della Commissione regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia.

[9] La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza; formula il parere vincolante, di cui all'art. 49 della presente legge, in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico, artistico ed ambientale.

[10] Ad essa puo' essere dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40 e 41-bis della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del 2 comma del presente articolo.

[11] La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa e' eletta dal Consiglio regionale ed e' composta da:

- cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni piu' rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale;

- due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.

[12] Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio regionale designa il Presidente.

[13] Per lo svolgimento dell'attivita' delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti 4 5, 6 e 7 comma.

[14] Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della L.R. 2 luglio 1976, n. 33.

[15] Le modalita' di funzionamento della Commissione regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento.".

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 49 della l.r. 56/1977 e' il seguente:

"Art. 49. (Caratteristiche e validita' della concessione)

[1] Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita e quelli di cui all'art. 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione e' subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' al costo di costruzione.

[2] Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizione il Comune, che abbia percepito il contributo previsto dal 1 comma del presente articolo, e' tenuto a farne restituzione all'avente diritto.

[3] Il Comune deve effettuare il rimborso, senza interessi, entro 60 giorni da quando gliene viene fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notificazione, trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale.

[4] In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune.

[5] La concessione, in caso di particolare complessita' degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, puo' essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplina modalita', requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.

[6] La concessione e' trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2, 3, 5, comma dell'art. 48.

[7] Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Giunta regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione, che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario, contenente essenzialmente:

a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire;

b) l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire, le loro caratteristiche tipologiche e costitutive;

c) il termine d'inizio e di ultimazione delle opere;

d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui e' previsto l'impegno della diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;

e) la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lett. d);

f) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;

g) norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori;

h) le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonche' le modalita' per la esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.

[8] Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere una durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

[9] Un periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo' essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

[10] Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

[11] Per l'inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

[12] Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilita' o di usabilita'.

[13] e' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volonta' del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

[14] La proroga puo' sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in piu' esercizi finanziari.

[15] Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, e' subordinato al parere vincolante della Commissione regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.".

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 40 della l.r. 56/1977 e' il seguente:

"Art. 40. (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)

[1] Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, e' depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse.

[2] Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovra' farne espressa menzione.

[3] Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano e' depositato presso la segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, e' trasmessa per conoscenza alla Regione.

[4] La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilita' alle opere previste nel piano particolareggiato.

[5] Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per i1 piano particolareggiato.

[6] Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, e' adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore.

[7] Il piano particolareggiato e' approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di ricevimento. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate. Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il Piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati.

[8] Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, e' trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la Tutela dei Beni Culturali e Ambientali la quale, entro 60 giorni dal ricevimento esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei Beni Culturali e Ambientali. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione regionale. Avverso tale parere, il Comune puo' ricorrere alla Giunta regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.".

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 41 bis della l.r. 56/1977 e' il seguente:

"Art. 41 bis. (Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente)

[1] Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale, i Comuni possono formare piani di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

[2] Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalita' di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione e' subordinato alla formazione del piano di recupero.

[3] Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.

[4] Il piano di recupero contiene:

1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;

3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;

4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;

5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;

6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorita'.

[5] Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del 1 comma dell'art. 24:

- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;

- il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sezioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilita'.

[6] Il piano di recupero e' approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, o soggetti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge. Qualora il piano di recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle vigenti leggi in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del Comune, degli elaborati tecnici ed amministrativi alla Regione.

[7] Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al 2 comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto.

[8] Per gli immobili, aree ed edifici ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito dal terzo comma del precedente art. 13, alle lett. a), b), c), d), e), fatte salve le norme piu' restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da piu' alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purche' siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e degli artt. 51 e 52 della presente legge.

[9] Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali e' prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del Piano particolareggiato stesso.".

Nota all'articolo 8

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977 e' riportato in nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte e' il seguente:

"Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale e' pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.".