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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 49


Comunicato della Direzione Agricoltura

Testo della proposta di Disciplinare della Denominazione di Origine "Terre Alfieri".

Art. 1 - Denominazione e vini

1. La denominazione d'origine controllata "Terre Alfieri "e' riservata ai vini Bianchi e Rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

"Terre Alfieri" Arneis

"Terre Alfieri" Nebbiolo

Art. 2 - Base ampelografica

2. La denominazione "Terre Alfieri "Arneis e' riservata al vino Bianco, ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica : vitigno Arneis dall'85% al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati nella Regione Piemonte nella misura massima del 15%.

4. Le denominazioni "Terre Alfieri "Nebbiolo sono riservate ai vini Rossi, ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo dall'85% al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera autorizzati nella Regione Piemonte nella misura massima del 15%.

Art. 3 - Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini designati con la denominazione di origine "Terre Alfieri "devono essere prodotte nell'area costituita dall'intero territorio dei comuni di : Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Revigliasco, San Damiano , San Martino Alfieri, Tigliole in provincia di ASTI e parte dei comuni di Castellinaldo, Govone Magliano Alfieri e Priocca in provincia di Cuneo di seguito delimitati:

Partendo dall'intersezione del confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i comuni di san Damiano-Govone e Priocca in localita bricco Genepreto del comune di Govone si segue a sud est la strada per localita' Montebertolo fino all'intersezione con la starda comunale Craviano, prosegue ad est della stessa fino al cimitero di Govone. Prosegue a sud est della strada Provinciale Govone Priocca passando il localia San Pietro di Govone e seguendo a sud/sud est la strada fino all'incrocio con la Provinciale n. 2 ex 231 gia' in territorio di Priocca. Segue a sud della stessa fino all'incrocio con via Pirio fino ad immettersi sempre a sud est in localita' madonnina sulla strada Provinciale Priocca/Magliano Alfieri prosegue la stessa fino in localita' San Bernardo gia' in territori di Magliano Alfieri , continua a sud ovest della provinciale Castellinaldo/Priocca/Magliano fino alla localita' San Michele del comune di Castellinaldo ed all'intersezione della strada Comunale Leschea , prosegue sempre a sud est fino alla Strada comunale del cimitero fino alla localita' Santa Maria in prossimita' della chiesa (quota 196) in territorio del comune di Magliano Alfieri. Si prosegue a sud est per la strada detta della Moisa e seguendola a sud di essa fino all'abitato di borgata San Pietro (quota 214) prosegue fino alla localita' San Carlo della Serra e fino al confine con il comune di Castagneto , segue ad est il confine stesso fino all'intersezione della strada statale Asti/Alba n. 231, prosegue a nord ovest della stessa in direzione Asti fino ad intersecare il Fiume Tanaro in territorio di Govone , segue a nord dello stesso fiume fino ai confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i territori di Govone e San Martino Alfieri

Art. 4 - Caratteristiche dei vigneti e delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri"devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: i terreni argillosi-calcarei-sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.

- altitudine: non inferiore a mt s.l.m. 130 e/o non superiore a 350 mt s.l.m ;

- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, nello specifico:

per le tipologie a bacca nera : sono esclusi i terreni esposti a Nord;

per le tipologie a bacca bianca: sono consentiti esposizioni a Nord purche' , le stesse garantiscano una idonea maturazione delle uve.

- densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000 ceppi.

- i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione hanno il diritto di essere iscritti nell'albo vigneti per la produzione dei vini di cui all'art 2 del presente disciplinare, anche con numero di ceppi ad ettaro inferiori, ma che comunque rispettino la base ampelografica.

- forme di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e generalmente usati (forma di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale), sono consentite forme di allevamento diverse dal Guyot tradizionale che caratterizzino produzioni di qualita', comunque sempre con vegetazione assurgente.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri"ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

uve

resa
uva Kg/ha

Titolo
alcolometrico
vol. min. naturale

"Terre
Alfieri" Arneis

10.000

11,00 % Vol

"Terre
Alfieri" Nebbiolo

8.500

12,00 % Vol.

La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine "Terre Alfieri" con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo, ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione, per i vigneti giunti al compimento del settimo anno, devono essere rispettivamente le seguenti:

uve

resa
uva Kg/ha

Titolo
alcolometrico
vol. min. naturale

"Terre
Alfieri" Arneis

9.000

11,50 % Vol.

"Terre
Alfieri" Nebbiolo

7.500

12,50 % Vol.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna", il vigneto di nuovo impianto, tra il terzo anno ed il settimo anno, dovra' avere una resa di uva per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:

al terzo anno di impianto:

uve resa uva Kg/ha

"Terre Alfieri" Arneis 5.400

"Terre Alfieri" Nebbiolo 4.500

al quarto anno di impianto:

Vini resa uva Kg/ha

"Terre Alfieri" Arneis 6.300

"Terre Alfieri" Nebbiolo 5.250

al quinto anno di impianto:

Vini resa uva Kg/ha

"Terre Alfieri" Arneis 7.200

"Terre Alfieri" Nebbiolo 6.000

al sesto anno di impianto:

Vini resa uva Kg/ha

"Terre Alfieri" Arneis 8.100

"Terre Alfieri" Nebbiolo 6.750

al settimo anno di impianto:

Vini resa uva Kg/ha

"Terre Alfieri" Arneis 9.000

"Terre Alfieri" Nebbiolo 7.500

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri"devono essere riportati nel limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 4, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo ,la Regione Piemonte , su proposta del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale ,puo' fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiore a quello previsto del presente disciplinare in rapporto alle necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato .

In questo caso non si applicano le disposizioni di qui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini "Terre Alfieri "devono essere effettuate all'interno delle province di Asti e Cuneo. In deroga e' facolta' del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali , su richiesta delle aziende interessate di consentire , ai fini dell'impiego dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata "Terre Alfieri"Arneis e "Terre Alfieri"Nebbiolo, che le uve possano essere vinificate in stabilimenti situati nel territorio della Regione Piemonte.

2. l'imbottigliamento dei vini "Terre Alfieri "deve essere effettuate all'interno delle province di Asti e Cuneo. In deroga e' facolta' del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali , su richiesta delle aziende interessate di consentire , ai fini dell'impiego dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata "Terre Alfieri"Arneis e "Terre Alfieri"Nebbiolo, che i vini possano essere imbottigliati in stabilimenti situati nel territorio della Regione Piemonte.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:

vini

resa
uva Kg/uva

produzione
max di vino

"Terre
Alfieri" Arneis

70%

7.000 litri/ha

"Terre
Alfieri" Nebbiolo

70%

5.950 litri/ha

La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna"seguita dal relativo toponimo deve essere:

resa
Kg/uva

produzione
max di vino

per le tipologie
"Terre Alfieri" Arneis

70%

6.300 litri/ha

per le tipologie
"Terre Alfieri" Nebbiolo

70%

5.250 litri/ha

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna", il vigneto di nuovo impianto dovra' avere una resa di vino per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:

al terzo anno di impianto:

per le tipologia"Terre Alfieri" Arneis 3.780 litri/ha

per le tipologia "Terre Alfieri" Nebbiolo 3.150 litri/ha

al quarto anno di impianto:

per le tipologia "Terre Alfieri" Arneis 4.410 litri/ha

per le tipologia "Terre Alfieri" Nebbiolo 3.675 litri/ha

al quinto anno di impianto:

per le tipologia "Terre Alfieri" Arneis 5.040 litri/ha

per le tipologia "Terre Alfieri" Nebbiolo 4.200 litri/ha

al sesto anno di impianto:

per le tipologia "Terre Alfieri" Arneis 5.670 litri/ha

per le tipologia "Terre Alfieri" Nebbiolo 4.725 litri/ha

al settimo anno di impianto:

per le tipologia "Terre Alfieri" Arneis 6.300 litri/ha

per le tipologia "Terre Alfieri" Nebbiolo 5.250 litri/ha

Qualora per le tipologie "Terre Alfieri" Arneis e "Terre Alfieri" Nebbiolo, la resa in vino superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza, non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche c enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

Non e' ammesso l'arricchimento per le tipologie che intendano fregiarsi del sinonimo "Vigna".

4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento facoltativamente anche il legno:

Tipologia

Durata mesi

decorrenza

"Terre Alfieri" Arneis

5

1 ottobre dell'anno di raccolta delle uve

"Terre Alfieri" Nebbiolo

5

15 Ottobre dell'anno di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non piu' del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Terre Alfieri "piu' giovane a

"Terre Alfieri "piu' vecchio o viceversa nel rispetto delle sue tipologie.

6. Per il vino "Terre Alfieri"Arneis la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Monferrato Bianco "per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Asti e per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Cuneo "Langhe Arneis"

7. Per il vino "Terre Alfieri Nebbiolo"la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Monferrato"Rosso . per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Asti e per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Cuneo "Langhe Nebbiolo"

Art. 6 - Caratteristiche al consumo

1. Il vino "Terre Alfieri "all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Terre Alfieri"Arneis

colore: paglierino piu' o meno intenso talvolta con riflessi ambrati ;

odore: delicato, fragrante con profumi caratteristici di fiori di campo;

sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50 % Vol;

acidita' totale minima: 5,00 g/l in acido tartarico.

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

"Terre Alfieri"Nebbiolo

colore: rosso rubino, tendente al rosso granato con l'invecchiameno ;

odore: profumo caratteristico, delicato con sentore di viola ;

sapore: asciutto, di gusto pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50 % Vol;

acidita' totale minima: 4,50 g/l in acido tartarico.

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

2. Il vino "Terre Alfieri "con la menzione aggiuntiva "vigna"all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Terre Alfieri"Arneis

colore: paglierino piu' o meno intenso talvolta con riflessi ambrati ;

odore: delicato, fragrante con profumi caratteristici di fiori di campo;

sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % Vol;

acidita' totale minima: 5,00 g/l in acido tartarico.

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

"Terre Alfieri"Nebbiolo

colore: rosso rubino, tendente al rosso granato con l'invecchiameno ;

odore: profumo caratteristico, delicato con sentore di viola ;

sapore: asciutto, di gusto pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00 % Vol;

acidita' totale minima: 4,50 g/l in acido tartarico.

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

3. E' in facolta' del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Art. 7 - Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri"e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri", e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, che non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le "sottozone"fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

In deroga all'Allegato VII del Reg CE 1493/99 Lettera F punto 2, 1 capoverso si autorizzano i marchi privati purche' esistenti da almeno 10 anni dalla entrata in vigore del presente disciplinare, ed ai sensi anche del regolamento CE n 479/2008 del 29aprile 2008 art 44 1,2capoverso, "nei casi in cui sia previsto dalla normativa pertinente acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla commissione della domanda di protezione della denominazione di origine puo' continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine".

3. Nella designazione del vino "Terre Alfieri", la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione "vigna"purche':

Nella designazione e presentazione del vino "Terre Alfieri", e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie.

5. Per i vini di cui agli art 1 e 5 la designazione "Terre Alfieri"immediatamente seguita dalla dicitura "Denominazione di Origine Controllata"dovra' precedere immediatamente , in etichetta , la specificazione relativa al vitigno e alla tipologia; dovra' essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensione superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno o la tipologia.

Art. 8 - Confezionamento

  1. Le bottiglie e altri recipienti in cui viene confezionato il vino "Terre Alfieri"per la commercializzazione devono essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl.
  2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Terre Alfieri"con l'aggiunta della menzione "vigna"seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale , di capacita' consentita dalle vigenti leggi; non si consente l'utilizzo delle seguenti capacita': 18,7 Cl e 200 Cl.
  3. e' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino

Art. 9 - Esami chimico - fisici ed organolettici

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 punto 1 lettera g) della legge 164/92 i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare dovranno essere sottoposti, nella fase di produzione, ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine, ad una preliminare analisi chimico - fisica ed a un esame organolettico che dovranno essere ripetuti qualora l'imbottigliatore sia un soggetto diverso dal richiedente la certificazione di idoneita'.

2. Le ulteriori modalita' operative dei suddetti esami sono quelle previste dall'art. 13 della legge 164/92 e relativi provvedimenti applicativi.