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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 47−9811

L.R. 75/96, art. 14. Criteri per il riparto del contributo aggiuntivo per l'anno 2008 alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L)

A relazione dell'Assessore Manica:

Visto che l'art. 26 della legge regionale n. 12/2008 "Legge finanziaria per l'anno 2008" dispone che al fine di agevolare il regolare funzionamento e la continuità operativa delle ATL, nelle more dell'adeguamento delle medesime ai principi di evidenza pubblica e di tutela della concorrenza, la Giunta Regionale, per l'anno 2008, ripartisce, tra le ATL, il contributo di cui all'art. 14 della legge regionale 22.10.1996 n. 75;

visto che, l'art. 27 della suddetta legge finanziaria, dispone inoltre che, al fine di consentire il regolare funzionamento e la continuità operativa degli enti pubblico−privati a partecipazione regionale, la Giunta Regionale, per l'anno 2008, procede all'erogazione dei contributi regionali secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;

vista la legge regionale 22/10/1996, n. 75 e sm.i., concernente "l'Organizzazione dell'attività di promozione turistica in Piemonte" la quale all'art. 14 prevede che la Regione conceda annualmente alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) contributi diretti ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti istitutivi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36−9044 del 25.06.2008 nella quale si stabilisce la determinazione del riparto del contributo ordinario per l'anno 2008 pari a € 4.750.000,00=;

considerato che la somma destinata alle ATL quale contributo ordinario per l'anno 2008 non è risultata sufficiente per assolvere a pieno, per il corrente anno, le attività di accoglienza e promozione turistica assegnate loro dalla L.R. n. 75/96, senza dover effettuare nell'anno corrente eccessive riduzioni rispetto alle attività consolidate negli anni precedenti con prevedibili esiti negativi sui flussi turistici in Piemonte negli anni futuri;

ritenuto conseguentemente che, la restante parte dello stanziamento, pari ad € 2.350.000,00= debba essere destinata ad un contributo aggiuntivo, sulla base delle percentuali del contributo aggiuntivo assegnato nel 2007, il quale verrà erogato, in base alla presentazione da parte delle ATL dei programmi di attività 2008, i quali dovranno essere coerenti alla programmazione regionale in materia turistica;

ritenuto pertanto, di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la ripartizione e l'erogazione del medesimo a ciascuna ATL, secondo quanto sopra riportato;

vista la legge regionale 11.4.2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale n. 12 del 23.05.2008 "Legge finanziaria per l'anno 2008";

vista la legge regionale n. 13 del 23.05.2008 "Bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010";

visto il "Programma Operativo 2008" approvato con D.G.R. n. 3−8950 del 16.6.2008 che comprende l'assegnazione a favore della Direzione Cultura Turismo e Sport delle risorse ad essa destinate e, in particolare, quelle previste dall'UPB DA 18101, a cui fa riferimento il cap. 178788, la cui disponibilità complessiva è di € 7.100.000,00;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2002 n. 8/R.

(omissis)