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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 21−10062

Rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte. Criteri generali e modalita' di contribuzione degli autobus per servizi in ambito all'Area Metropolitana Torinese.

A relazione dell'Assessore Borioli:

La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporto pubblico regionale e locale, ritiene opportuno perseguire obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi. Tali obiettivi sono, tra l'altro, alla base della programmazione attuata, ai sensi della L.R. 1/2000 e s.m.i., attraverso l'adozione del Programma triennale regionale dei servizi.

Il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 1° gennaio 2007 − 31 dicembre 2009, approvato con D.G.R. n. 8−5296 del 19 febbraio 2007, individua quale strumento idoneo al conseguimento di tale miglioramento l'introduzione in servizio di autobus nuovi di fabbrica conformati a standard qualitativi caratterizzati dall'utilizzo delle migliori tecnologie e da bassi livelli di emissione.

Nel rispetto della D.G.R. n. 31−3125 del 12 giugno 2006, tali autobus debbono essere conformati a standard qualitativi caratterizzati dall'utilizzo delle migliori tecnologie e da bassi livelli di emissione. In particolare, al fine di contenere e ridurre le emissioni in atmosfera, è previsto che i futuri provvedimenti per lo stanziamento di fondi regionali destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale debbano contemplare come finanziabili esclusivamente tipologie di veicoli caratterizzati dall'utilizzo delle migliori tecnologie e da bassi livelli di emissione:

− veicoli alimentati a metano, preferibilmente omologati EEV;

− veicoli ibridi dotati di motori a combustione interna preferibilmente omologati EEV;

− veicoli elettrici;

− in subordine, veicoli alimentati a gasolio, dotati di sistemi per la massima riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto, preferibilmente omologati EEV.

Il "Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", approvato con D.G.R. n. 66−3859 del 18 settembre 2006, prevede che, con decorrenza 1° gennaio 2010, possano circolare, se dedicati al trasporto pubblico locale, autobus a Basso Impatto Ambientale (Metano, Elettrici, ecc...), autobus con motorizzazione Euro 4 step 2 o successiva ed autobus con motorizzazione Euro 1 o successiva dotati di Filtro Anti−Particolato (FAP).

Il combinato disposto degli atti succitati presuppone che, entro il 1° gennaio 2010, gli autobus con motorizzazione pre Euro ed Euro 0 oggi circolanti vengano dismessi e che l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale venga garantito attraverso l'immissione in servizio di veicoli nuovi conformati a standard qualitativi caratterizzati da bassi livelli di emissione.

Tenuto conto di quanto sopra la D.G.R. n. 62−6861 del 7 settembre 2007 ha fornito criteri di riferimento per la definizione del parco autobus suscettibile di dismissione (mezzi con motorizzazione classificabile come antecedente Euro 1), la quantificazione del costo dell'investimento, il riparto e l'assegnazione delle risorse agli Enti soggetto di delega.

Coerentemente con tali criteri, la D.D. n. 430/26.3 del 13 settembre 2007 ha ripartito, tra gli Enti soggetto di delega ex L.R. 1/2000, le risorse messe a disposizione, per il triennio 2007−2009, dagli strumenti regionali di programmazione finanziaria, assegnando agli stessi limiti annuali dell'intervento finanziario regionale per investimenti in materiale rotabile.

La D.G.R. n. 22−8415 del 17 marzo 2008 ha indicato quale strumento idoneo a conseguire in modo efficiente, efficace e trasparente gli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile, realizzando possibilmente economie di scala, una procedura di acquisto centralizzata degli autobus a livello regionale. Tuttavia, verificata la sussistenza di consistenti investimenti operati dalle aziende di trasporto, vista la disponibilità delle risorse succitate, lo stesso provvedimento, ha disposto di procedere alla contribuzione di autobus acquistati in sostituzione di veicoli con motorizzazione antecedente alla classificazione Euro 1, purché alimentati a gasolio con motorizzazione Euro 4 o successiva, elettrici, alimentati a metano o ibridi (dotati di motori a combustione interna) preferibilmente omologati EEV.

La D.G.R. n. 17−9899 del 27ottobre 2008 preso atto che, soddisfatte le richieste di contribuzione ex D.G.R. n. 22−8415, residuavano ancora risorse impegnate con D.D. n. 123/DA1203 del 30.11.2007 ha fornito nuove indicazioni per il loro impiego; in particolare,destinando alla futura procedura di acquisto del materiale rotabile centralizzata a livello regionale il residuo impegno in favore dei Comuni (imp. n. 6334/2007) che, per mero errore materiale tale residuo è stato valutato in euro 697.808,28 anziché in euro 965.778,51.

Con nota del 29.06.2007 (prot. n. 7313/26/2007) G.T.T. S.p.A. rendeva noto di aver predisposto, secondo le richieste dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, un piano di sostituzione dell'insieme degli autobus urbani ed interurbani aventi 15 anni di età al 31 marzo 2005 e, in attuazione dello stesso, di aver bandito una gara per la stipula di un accordo quadro per la fornitura, fino a un massimo di 115 autobus in versione urbana e/o suburbana, con riserva di esercitare l'opzione per l'acquisto di ulteriori autobus nei limiti del 20% del totale dell'accordo quadro.

L'esito della gara ha consentito l'acquisto di un primo lotto di 50 autobus, fino a saturazione dei contributi regionali resi disponibili dai precedenti piani d'investimento, con un risparmio di circa il 30% rispetto al costo ritenuto ammissibile dagli stessi piani.

Successivamente, su richiesta detta Città di Torino, in ragione dell'avvicinarsi dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 e della conseguente necessità di provvedere al rinnovo del materiale rotabile impiegato nel trasporto pubblico dell'area metropolitana, dopo aver acquisito da parte della Regione Piemonte l'impegno a riconoscere la contribuzione dei medesimi a valere su assegnazioni operate da provvedimenti futuri (rif. Note prot. n. 7958/26/2005 del 06.07.2005 dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e n. 275/U.C./TRP del 13.07.2005), G.T.T. S.p.A. procedeva all'acquisto di ulteriori 25 autobus a metano.

In seguito, per consentire l'esercizio completo dell'opzione prevista dall'accordo quadro con l'acquisto di ulteriori 63 autobus, in sostituzione di autobus con età superiore ai 15 anni, G.T.T. S.p.A. richiedeva che gli stessi fossero ammessi a contribuzione nell'ambito delle risorse per investimenti 2007−2009 stanziate dal Programma Triennale Regionale.

Tale assenso era accordato con nota prot. n. 1008/U.C./TRP del 05.07.2007 in ragione dell'esito della gara nella quale si era realizzato un risparmio del 30% circa rispetto ai prezzi di riferimento previsti dai provvedimenti regionali 2004, della tipologia dei mezzi (alimentazione a metano) e della condizione di sostituire autobus con oltre quindici anni aventi motorizzazione pre Euro−1.

Tutto ciò premesso, valutata la conformità del materiale rotabile immesso in servizio da G.T.T. S.p.A. alle indicazioni fornite dalla D.G.R. n. 31−3125 del 12 giugno 2006, considerato che i mezzi con motorizzazione antecedente alla classe Euro−1 dismessi a fronte delle nuove immatricolazioni, rientrano nel novero di quelli sostituibili ai sensi della D.G.R. n. 62−6861 del 7 settembre 2007 e della D.D. n. 123/DA1203 del 30.11.2007, la Giunta Regionale ritiene opportuno procedere alla sua contribuzione.

La D.G.R. n. 3−8950 del 16 giugno 2008 di approvazione del Programma operativo, e i successivi provvedimenti di sua variazione, hanno allocato risorse sul Bilancio 2008 per far fronte alle spese per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali per il trasporto pubblico locale (art. 16, comma 4, lettera c, della L.R. 1/2000).

Tutto ciò premesso si ritiene di dare mandato alla Direzione Trasporti, logistica, mobilità ed infrastrutture di procedere all'assunzione degli atti necessari per l'assegnazione all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, quale ente soggetto di delega competente, delle risorse strettamente necessarie per la contribuzione degli ottantotto autobus immessi in servizio da G.T.T. S.p.A. previa acquisizione del nulla osta regionale.

Essendo le risorse succitate non sufficienti, derogando alle disposizioni fornite con D.G.R. n. 17−9899 del 27ottobre 2008, la Giunta Regionale ritiene opportuno fare ricorso alle risorse accantonate con D.G.R. n. 13−7646 del 29.11.2007 ed in particolare al residuo impegno, operato dalla D.D. n. 123/DA1203 del 30.11.2007, in favore dei Comuni (imp. n. 6334/2007), correttamente valutato in euro 965.778,51. Conseguentemente i provvedimenti adottati dalla Direzione Trasporti, logistica, mobilità ed infrastrutture assegneranno il suddetto residuo al Comune di Torino riducendo in proporzione le assegnazioni D.D. n. 123/DA1203 del 30.11.2007 in favore degli altri Enti soggetto di delega.

Le risorse assegnate al Comune di Torino ed all' Agenzia per la Mobilità Metropolitana non sono da ritenersi aggiuntive a quelle attribuite a quest'ultima in ambito all'Accordo di Programma 2007−2009 per investimenti in materiale rotabile destinabile ai servizi in ambito all'Area Metropolitana di Torino o comunque riconducibili alla competenza dell'Agenzia stessa.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana ed il Comune di Torino assumeranno i necessari accordi per il ricongiungimento delle risorse in seno all'Agenzia così da consentire una gestione univoca dei trasferimenti e delle verifiche preventive alla liquidazione dei contributi.

Il contributo per il rinnovo del materiale rotabile verrà liquidato dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana a G.T.T. S.p.A. nella misura massima del 50% del costo effettivamente sostenuto, IVA esclusa, rispetto ai prezzi riportati per classi di bus nell'Allegato 1 della D.G.R. n. 24−13533 del 4 ottobre 2004, al netto del costo dell'attrezzatura per l'accessibilità dei disabili; il costo unitario di listino, riportato nel succitato allegato, per la sola contribuzione di bus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale, può essere elevato sino al valore massimo corrispondente al 20% di quello indicato per ciascuna tipologia e classe.

Il "Costo unitario listino − Autobus accessoriato" dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 24−13533 del 4 ottobre 2004 è stato determinato applicando al costo unitario di listino, al costo dell'impianto di climatizzazione dell'aria sul veicolo ed al costo degli indicatori (di linea e di percorso del tipo a "led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole e con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata), distinti per tipologie e classi bus, una riduzione del 10% a titolo di sconto commerciale.

Viene interamente contribuito, fino alla concorrenza dei limiti previsti nell'Allegato 1 della D.G.R. n. 24−13533 del 4 ottobre 2004, il costo dell'attrezzatura per l'accessibilità dei disabili: impianto sollevatore, pedana o scivolo estraibile.

In caso di costo, risultante da fattura, inferiore a quello di riferimento come sopra definito, il contributo sarà liquidato rispetto all'importo risultante dalla fattura, IVA esclusa. Nel costo unitario di listino, esposto nell'Allegato 1 della D.G.R. n. 24−13533 del 4 ottobre 2004, è ammissibile la spesa per l'installazione, all'acquisto del veicolo, di un dispositivo di trattamento dei gas di scarico di tipo CRT (Continuosly Regeneration Trap), SCRT (Selected CRT) o di altri filtri anti particolato per l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti.

Con riferimento all'art. 16, comma 6 della L.R. 1/2000 i predetti contributi, per l'acquisto in conto capitale, sono erogati a fondo perduto previa iscrizione sui veicoli di ipoteca di 1° grado, con costo a carico del beneficiario, anche cumulativa rispetto all'eventuale lotto di autobus contribuiti, o, in alternativa, previo rilascio di garanzia fidejussoria, di ammontare pari al contributo, a favore della Regione Piemonte e per il periodo di non alienabilità dei veicoli pari a 10 anni per i bus interurbani e suburbani e di 8 anni per quelli urbani; relativamente alla garanzia fidejussoria è ammessa la sua regolazione rispetto al valore scalare del contributo tenuto conto della durata del suddetto periodo di non alienabilità.

Il contributo regionale può essere ammesso anche per gli acquisti mediante ricorso a leasing o locazione finanziaria fatte salve le garanzie richieste per l'acquisto in conto capitale

Al fine di migliorare la qualità del servizio offerto, nonché il livello di confort, i bus in acquisto devono essere dotati di:

I veicoli contribuiti devono riportare una fascia realizzata con pellicola autoadesiva ad elevatissima rifrangenza dell'altezza di circa 5−6 cm di colore giallo regolarmente omologata e marcata come previsto dall'articolo 5 della normativa ONU−CEE/104 del 15/1/1998 recepita con Circolare n. 23/98 del Ministero dei Trasporti con nota in data 9/2/1998; la fascia deve essere posizionata nella parte bassa del veicolo, lateralmente e posteriormente al medesimo, ad un altezza minima dal suolo di 250 mm; sulle fiancate dovrà essere applicata la dicitura "Veicolo acquistato con contributo della Regione Piemonte" , nonché lo stemma della Regione Piemonte e il "logo" dell'Assessorato regionale ai trasporti conformi alle caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 134−22089 del 5.7.1989 ed il rispetto dei requisiti di immagine stabilite dalla stessa deliberazione e successive modifiche e integrazioni.

Con successiva determinazione dirigenziale sarà definita la documentazione che il soggetto beneficiario del contributo dovrà trasmettere all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana perché questa possa procedere alla liquidazione del contributo stesso. In caso di mancata trasmissione della prevista documentazione il contributo non sarà liquidato, l'assegnazione di risorse in favore dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana decadrà e le risorse saranno poste a disposizione per la predisponenda procedura di gara, centralizzata a livello regionale, per l'acquisizione del materiale rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico locale.

Per quanto sopra;

Vista la:

la Giunta regionale, unanime,

delibera

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)