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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 30−10071

Legge 431/98, art.11. Individuazione delle conseguenze (a carico dei Comuni inadempienti) del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla D.G.R. n. 19−8368 del 10.03.08.

A relazione dell'Assessore Conti:

Considerato che con DGR n. 19−8368 del 10/03/08 sono stati stabiliti i requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi agli anni 2006−2007, e sono stati inoltre impartiti indirizzi ai Comuni;

posto che, tra i suddetti indirizzi, sono stati specificati modalità e termini di comunicazione del fabbisogno per concorrere alla ripartizione dei fondi;

precisato che entro il termine perentorio del 10/07/08 i Comuni dovevano effettuare le comunicazioni alla Regione dei fabbisogni riscontrati, rispettivamente per l'esercizio 2007 e 2008;

rilevato che le modalità di inoltro delle suddette comunicazioni erano le seguenti:

  1. spedizione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Settore Disciplina e Vigilanza sulla Gestione del Patrimonio e sugli Enti in materia di Edilizia della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia;
  2. a mezzo fax, al numero 011/4325591;

posto che, dalle verifiche istruttorie, è emerso che alcuni Comuni non hanno rispettato i termini e/o le modalità di invio delle predette comunicazioni;

considerato che, nell'allegato (parte sostanziale e integrante della DGR sopra citata) veniva stabilito che "con successivo provvedimento la Giunta Regionale stabilisce le penalizzazioni a carico dei Comuni che eventualmente non rispettino termini e modalità di invio delle comunicazioni";

ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di dover individuare le suddette penalizzazioni a carico dei Comuni;

ritenuto pertanto di determinare, a carico dei Comuni che non hanno rispettato termini e/o modalità di invio delle comunicazioni del fabbisogno, l'esclusione dalla ripartizione ordinaria delle risorse per l'esercizio 2007 e per l'esercizio 2008;

ritenuto inoltre che le penalizzazioni a carico dei Comuni non debbano tuttavia incidere sui cittadini, destinatari dei contributi;

posto che, quindi, successivamente alla liquidazione delle risorse ai Comuni che hanno correttamente adempiuto all'inoltro delle comunicazioni relative all'esercizio 2007 e al 2008, potranno essere attribuite, sulla base delle risorse che saranno rese disponibili a seguito di possibili restituzioni di fondi di esercizi precedenti, le somme spettanti a quei Comuni che, pur avendo aderito all'iniziativa, non hanno rispettato i termini e/o le modalità previste dalla DGR n. 19−8368 del 10/03/08;

rilevato che, per i Comuni che saranno interessati dal presente provvedimento, la ripartizione e l'erogazione corrisponderanno alla stessa misura percentuale attribuita ai Comuni ricompresi nella ripartizione ordinaria delle risorse;

vista la L. 431/98, art. 11;

vista la DGR n. 19−8368 del 10/03/08;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di stabilire, quale penalizzazione per i Comuni che non hanno rispettato termini e/o modalità di inoltro delle comunicazioni dei fabbisogni relativi agli esercizi 2007 e 2008, l'esclusione dalla ripartizione ordinaria delle risorse statali e regionali destinate al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative ai medesimi esercizi 2007 e 2008;

2) di demandare a successivi atti amministrativi l'attribuzione delle risorse spettanti ai Comuni di cui al punto 1), secondo le indicazioni previste nella premessa del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)