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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2008


Codice DA1607
D.D. 20 novembre 2008, n. 316

Art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006. L.R. 21/97 e s.m.i., art. 21, comma 2, lett. a − Iniziative dirette di assistenza tecnica finalizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e delle strategie sui mercati. Incarico alla Ditta M−Sportech s.a.s di Torino per manutenzione, assistenza hardware e software del totem multimediale "Amedeo". Impegno di Euro 14.400,00 (iva inclusa) cap. 113718/08.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano, di affidare alla ditta M−Sportech s.a.s. di Ing. M. Olivero e & C. di Torino, Corso Agnelli n. 91 − (omissis), l'incarico per la:

presenza di personale qualificato alle manifestazioni promosse dal Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato per il montaggio, configurazione e smontaggio del Totem multimediale "Amedeo", comprensivo della gestione internet e connessioni Wireless per ogni singola manifestazione .

− € 7.000,00 + IVA

di impegnare la somma totale di € 14.400,00 (IVA inclusa) sul capitolo 113718/08 (Ass. 100483), che presenta la necessaria disponibilità ;

di approvare l'offerta presentata dalla ditta M−Sportech s.a.s. (prot. n. 14904/DA1607 del 6/11/2008) conservata agli atti del Settore Promozione, sviluppo e credito all'artigianato;

di approvare lo schema di lettera contratto allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante;

di autorizzare alla stipula del predetto contratto il Dirigente del Settore regionale Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato.

La somma di € 14.400,00 IVA inclusa, viene liquidata ad avanzamento lavori, alla ditta M−Sportech s.a.s. di Ing. M. Olivero e & C. di Torino, dietro presentazione di regolari fatture, vistate dal responsabile di Settore.

Nel procedere all'affidamento dell'incarico sopra indicato sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 26 comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i. . Infatti la Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa ai servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento. Qualora Consip S.p.A. attivi, nelle more della procedura avviata da questa Amministrazione col presente provvedimento, una convenzione avente parametri prezzo/qualità più conveniente, la Regione si riserva di non provvedere alla stipulazione del contratto.

In attuazione del D.lgs. 231/02, la Regione Piemonte provvederà al pagamento delle fatture entro 90 giorni dal loro ricevimento. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato nei tempi previsti per causa imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal Ministero competente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/02, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art.1224, c. 2 del Codice Civile.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dal contratto mediante invio di lettera raccomandata secondo gli usi commerciali, in caso di inosservanza giudicata grave anche di una sola delle caratteristiche tecniche stabilite nel contratto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90, contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, oltre che innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento regionale 29.07.2002 n. 8/R.

Il Direttore Regionale

Giuseppe Benedetto