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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2008

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R − D.D. n. 845−55252 del 5.11.2008 di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Galambra in Comune di Exilles ad uso energetico. Codice univoco: TO−A−10198

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla S.IM.I. srl − (omissis), con sede legale in Torino C.so Francia n. 222, la concessione a titolo precario di derivazione d'acqua dal Torrente Galambra in Comune di Exilles in misura di 550 litri/s massimi e 260 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 519,68 la potenza nominale media di kW 1.324,67;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) secondo quanto richiesto dalla Regione Piemonte nel corso della istruttoria, il vincolo di precarietà viene posto fino alla eventuale attivazione dell'utilizzazione potabile, che potrà venire attuata per effetto della ulteriore delimitazione a scala di maggior dettaglio delle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 24 comma 2 lettera c) delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, "zona di riserva caratterizzata dalla presenza di risorse idriche superficiali non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso", entro cui ricade il bacino del Torrente Galambra;

4) nel caso di cui al precedente punto 3), qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con la utilizzazione potabile, ovvero laddove se ne ravvisi la necessità al fine del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

5) fatta salva la disposizione di eventuali limitazioni temporali, nonchè i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione ha una durata massima di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, ed è subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; ove, per effetto di quanto espresso ai precedenti punti 3) e 4), sul tratto d'alveo sotteso dalla presente derivazione la Regione Piemonte ponga il vincolo di utilizzo per lo scopo potabile, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, il canone verrà triplicato a decorrere dalla data in cui il vincolo medesimo verrà posto;

7) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Exilles), dei sovracanoni dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale e secondo la seguente ripartizione: 80% a favore del Comune di Exilles ed il restante 20% a favore della Provincia di Torino;

8) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Dora Riparia, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

9) il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti 6), 7) e 8) sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alla eventuale variazione della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo;

10) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, a rispettare tutte le prescrizioni di cui alla D.D. del Servizio Difesa del Suolo n. 16−442661 in data 19.4.2007 relativa alla autorizzazione ai lavori di realizzazione dell'impianto, ai sensi della L.R. 45/1989, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge, con particolare riferimento, tra le altre, alle autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004 − Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e della L. 27.12.1997 n. 449, riguardante gli interventi nei territori ricadenti in zona sismica;

11) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.

(omissis)

(omissis)

Art. 7 Misurazione e registrazione della portata derivata e restituita

Ai sensi del D.P.G.R. 25.6.2007 n. 7/R il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, e mantenere in regolare stato di esercizio, idonei dispositivi di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati e restituiti.

La descrizione delle caratteristiche di tali dispositivi, le modalità della loro installazione, di registrazione e di trasmissione delle informazioni raccolte dovranno essere riportate nell'ambito del progetto esecutivo di cui al successivo art. 15.

Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori è fatto obbligo di comunicare alla Autorità concedente l'avvenuta installazione della strumentazione di misura e registrazione di cui sopra, indicando la tipologia della medesima e trasmettendo, contestualmente, un estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 ed una planimetria in scala adeguata, riportanti la localizzazione della strumentazione.

Il concessionario è tenuto agli obblighi inerenti la manutenzione e il controllo della strumentazione di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati e restituiti, previsti all'art. 12 del D.P.G.R. 25.6.2007 n. 7/R.

I dati derivanti dalle misurazioni sono trasmessi alla Autorità concedente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, secondo le modalità di cui all'art. 13 del sopracitato D.P.G.R.

(omissis)

Art. 9 − Condizioni particolari

Il concessionario deve:

1) effettuare, a decorrere dalla prima data utile successiva al collaudo di cui all'art. 16, e per l'intera durata della concessione, la caratterizzazione dello stato ecologico del corso d'acqua in corrispondenza delle medesime stazioni di campionamento (GA_01, a monte della prevista opera di derivazione e GA_02, a valle della Frazione Grange) e con le medesime modalità e frequenza (tre campionamenti annui: uno nel periodo di massimo carico antropico corrispondente a momenti di utilizzo della struttura adibita a colonia, uno in regime di magra autunnale ed uno in regime di magra spinta invernale) già adottate nel corso del monitoraggio ante operam (relazione integrativa datata Marzo 2006 citata all'art. 4), trasmettendo annualmente i relativi dati; il concessionario si obbliga, qualora in conseguenza della sottrazione di acqua si evidenzi un peggioramento dello stato ecologico nel tratto sotteso dalla derivazione, ad aumentare la frequenza dei campionamenti secondo quanto indicato dalla Provincia, ed eventualmente ad elevare l'entità di rilascio del DMV, fino al ristabilirsi delle condizioni originarie (stato ecologico 1), senza che cià³ possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; in tal caso dovrà altresà­ venire predisposto un adeguamento dei dispositivi idraulici che regolano il rilascio del Deflusso Minimo Vitale;

2) presentare, nell'ambito del progetto esecutivo di cui al successivo art. 15, i risultati di una campagna ante operam di applicazione, in modo lineare, dell'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), da realizzarsi nel periodo compreso tra il regime idrologico di morbida e quello di magra (in ogni caso durante il periodo vegetativo) su un'area comprendente, oltre al tratto sotteso, anche un tratto di lunghezza pari a 500 metri a monte della captazione e a valle della restituzione; nel medesimo elaborato dovranno venire indicate le eventuali compensazioni o misure mitigative che si prevede di adottare nel caso il monitoraggio post operam evidenzi uno scadimento dell'Indice analizzato. Nei primi cinque anni di esercizio del nuovo impianto idroelettrico, proseguire la applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) con le medesime modalità sopra descritte, trasmettendo annualmente alla Provincia i relativi dati;

3) realizzare la centrale di produzione adottando le necessarie precauzioni al fine di garantire che l'intervento non costituisca, direttamente o indirettamente, fattore di degrado quali−quantitativo, anche temporaneo, del Torrente Galambra e della sorgente ubicata in prossimità della centrale medesima;

4) provvedere, prima dell'inizio dei lavori, ad acquisire la disponibilità di tutti i terreni interessati dall'intervento, mediante lo svincolo dal gravame di uso civico ovvero mediante accordi di natura privata con i relativi proprietari;

5) garantire, per l'intera durata della concessione, i diritti precostituiti dei terzi nel tratto sotteso dall'intervento.

(omissis)

Art. 10 − Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale e di quanto richiesto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora nel corso della istruttoria, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima pari a 58 litri/s nel periodo dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno, e pari a 68 litri/s nel periodo dal 1 Ottobre al 31 Marzo, secondo le modalità descritte nella citata relazione integrativa datata Marzo 2006 e relativi allegati grafici.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(omissis)