Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n.
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Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2008, n. 1−10104
Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007 e s.m.i.: "Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte" − Criteri per l'assegnazione di risorse finanziarie relative all'anno 2008.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
per le motivazioni illustrate in premessa,
- di approvare lo studio effettuato dall'Istituto di ricerche economico−sociali del Piemonte (IRES) aggiornato ed intitolato "Classificazione della marginalità dei piccoli Comuni del Piemonte 2008" dal quale emerge una classificazione dei comuni piemontesi fino a 5000 abitanti, suddivisi, sulla base della D.C.R. n. 826−6658 del 12/5/1988, in fasce omogenee di comuni prevalentemente montani, collinari e di pianura e contraddistinti, rispettivamente, da un indice di sviluppo/marginalità determinato sulla base di 12 indicatori raggruppati in quattro componenti e precisamente: demografica, reddito o benessere economico, dotazione di servizi e tessuto produttivo;
- di prendere in considerazione, sulla base dei dati elaborati dall'IRES, ed ai fini dell'erogazione del contributo di cui alla l.r. n. 15/2007 e s.m.i., i comuni ricompresi nella fascia sviluppo/marginalità con indice sino a +0,50;
- di approvare le graduatorie comprendenti gli indici di sviluppo/marginalità e le percentuali da assegnare ad ogni comune, di cui all'allegato A, distinte per comuni prevalentemente montani, collinari e di pianura e procedere, quindi, al riparto dei fondi disponibili come segue:
- l'80% della somma di € 5.200.000,00 tenuto conto del numero dei comuni presenti in ogni fascia territoriale, dello sviluppo/marginalità medi per comune e di un peso, rispettivamente, del 51,496% per comuni prevalentemente montani, del 22,712% per comuni prevalentemente collinari, del 25,792% per comuni prevalentemente di pianura;
- il 20% della somma di € 5.200.000,00, sempre secondo i predetti criteri e pesi, nonché suddiviso in ulteriori sottofasce di popolazione come espressamente previsto dall'art. 2 della l.r. n. 15 /2007 e come risulta dall'allegato B;
- di stabilire che i comuni beneficiari delle risorse di cui trattasi sono tenuti a destinare le stesse secondo le finalità di cui all'art. 1, comma 1 e all'art. 2, comma 4 bis della l.r. n. 15/2007 e s.m.i. e devono rendicontarne l'utilizzo, entro il 31/12/2009, secondo le modalità "semplificate" di cui all'art. 4 della stessa legge e comunque in coerenza con le finalità di cui ai citati articoli, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra enti;
- di stabilire altresì che, ai sensi dell'articolo 2 comma 5, il comune, qualora realizzi le attività e gli interventi in forma associata, può utilizzare il contributo a copertura delle spese che tale gestione comporta e che, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, non è ammesso l'utilizzo del contributo per le spese già interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o privati;
- di dare atto che all'erogazione dei contributi, secondo i criteri di cui sopra, si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo150893 del bilancio regionale 2008, pari a € 5.200.000,00, con apposito provvedimento della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato