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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2008


Deliberazione del Consiglio Regionale 4 novembre 2008, n. 219−46497

Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. Articolo 47. Partecipazione della Regione Piemonte al ‘Centro di riferimento per l'agricoltura biologica – Società consortile a responsabilità limitata siglabile CRAB S.c.r.l.' con sede legale in Torino

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) che all'articolo 6, comma 2, lettera e) annovera tra le competenze riservate alla Regione l'attività di ricerca e sperimentazione;

visto l'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni, che consente alla Regione di partecipare ad istituzioni, con sede nel territorio regionale, che perseguono finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste, aventi un programma di attività e ricerca in armonia con la programmazione regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola;

considerato che tali istituzioni devono essere costituite con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici fondamentali necessari per l'espletamento della ricerca applicata. Inoltre nel loro statuto devono prevedere che:

  1. ai rappresentanti degli enti pubblici sia attribuita la maggioranza negli organi collegiali, qualora figurino anche privati tra i partecipanti;
  2. il Presidente venga eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione;
  3. il Collegio dei revisori dei conti o Collegio sindacale sia composto da tre membri designati dai partecipanti ed il Presidente del Collegio sia il membro designato dall'ente che versa la maggiore quota di partecipazione finanziaria;
  4. il numero di rappresentanti, negli organi collegiali, venga rapportato alle quote di partecipazione finanziaria, e comunque nel rispetto di quanto previsto al punto 1;
  5. l'istituzione abbia sede nel territorio del Piemonte;
  6. il programma di attività e ricerca sia in armonia con la programmazione regionale;

preso atto che la Provincia di Torino, insieme alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, ha costituito il 26 giugno 2006 una società consortile a responsabilità limitata con la seguente denominazione sociale: "Centro di riferimento per l'agricoltura biologica – Società consortile a responsabilità limitata", siglabile "CRAB S.c.r.l.", avente sede legale in Torino;

considerato che la Società consortile si propone di dotare il settore dell'agricoltura biologica di una struttura stabile, nella quale fare confluire i soggetti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nel comparto biologico;

preso atto che la Società consortile possiede le caratteristiche necessarie al fine di permettere l'ingresso della Regione Piemonte. L'eventuale ingresso di soci privati deve essere conforme alle norme previste dall'articolo 47 della l.r. 63/1978;

considerata l'importanza del comparto biologico piemontese, è ritenuta utile la partecipazione della Regione Piemonte al CRAB S.c.r.l., tenuto conto che la Società è sostenuta da istituzioni pubbliche operanti nel settore e che raccoglie al suo interno le competenze tecniche maturate in questi anni anche con il finanziamento della Regione stessa;

preso atto che l'Assemblea straordinaria del CRAB S.c.r.l., in data 24 maggio 2007, ha approvato l'aumento di capitale sociale da euro 130.000,00 ad euro 180.000,00 in previsione dell'ingresso nella Società consortile della Regione Piemonte, dell'Unione delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Verbano Cusio Ossola;

considerato che la Regione Piemonte provvederà a nominare propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali;

ritenuto congruo che la Regione Piemonte partecipi alla Società consortile con una quota di euro 40.000,00 pari al 22,2 per cento del capitale sociale stabilito in euro 180.000,00;

considerato che, ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, le successive eventuali quote annuali di partecipazione della Regione sono determinate con la legge di bilancio regionale, tenuto conto:

  1. del bilancio preventivo e del programma di attività e di ricerca del Consorzio;
  2. del suo bilancio consuntivo e del programma di attività e di ricerca relativo all'anno precedente;
  3. delle quote di partecipazione finanziaria al Consorzio degli altri partecipanti;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2007, n. 39 – 6964 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

acquisito il parere favorevole dalla I Commissione consiliare in sede consultiva, espresso a maggioranza in data 9 gennaio 2008;

acquisito altresì il parere favorevole della III Commissione consiliare in sede referente, espresso a maggioranza in data 21 gennaio 2008;

delibera

1) di autorizzare la Giunta regionale a partecipare, ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, al "Centro di riferimento per l'agricoltura biologica – Società consortile a responsabilità limitata", siglabile "CRAB S.c.r.l.", avente sede legale in Torino;

2) di approvare per l'esercizio finanziario 2008 una quota di partecipazione di 40.000,00 euro, pari al 22,2 per cento del capitale sociale della Società consortile di 180.000,00 euro, a valere sullo stanziamento dell'unità previsionale di base (UPB) DA11082 (Servizi di sviluppo agricolo. Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

(omissis)

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
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