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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2008


Deliberazione del Consiglio Regionale 3 novembre 2008, n. 217 − 46169

Riordino territoriale delle comunità montane. Individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, come emendata, è posta in votazione con appello nominale (allegato conservato agli atti), mediante procedimento elettronico. L'esito della votazione è il seguente

Presenti e votanti n. 44 Consiglieri

Hanno votato sì n. 34 Consiglieri

Hanno votato no n. 10 Consiglieri

Il Consiglio approva

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 2, comma 18, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), il quale dispone che le Regioni, con le proprie leggi di riordino, devono provvedere alla riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico−geografici, demografici e socio−economici e in particolare della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra−agricole;

visto l'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 19, a norma del quale la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali;

visto che l'articolo 3 citato dispone al comma 2 che il riordino territoriale avvenga nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 2, comma 18, lettera a), della l.r. 244/2007, oltre che sulla base di quanto definito dal comma 3 della stessa disposizione;

considerato che, al fine di procedere al riordino territoriale delle comunità montane, occorre provvedere all'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte, tra i comuni facenti parte delle quali saranno costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale le nuove comunità montane, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/1999, e con le modalità di cui all'articolo 39, comma 1, della l.r. 19/2008 e considerato che tale individuazione tiene conto in particolare degli indicatori socio−economici per quei comuni appartenenti alle comunità montane più piccole che accorpate costituiscono le nuove zone omogenee;

dato atto che le zone individuate devono rispettare i criteri di omogeneità socio−economica, efficienza e congruità rispetto al ruolo rivestito e alle funzioni assegnate, rafforzare la natura di enti volti a garantire l'effettività delle misure di sostegno delle zone montane e la promozione, lo sviluppo e la tutela del territorio, razionalizzare gli apparati istituzionali, allo scopo di rendere più efficace l'azione politica ed amministrativa;

considerato che l'articolo 3, comma 3, della l.r. 16/1999 stabilisce che per ciascuna provincia le zone omogenee non sono superiori rispettivamente a:

  1. due per Alessandria;
  2. tre per Biella;
  3. sei per Cuneo;
  4. sei per Torino;
  5. quattro complessivamente per Verbano Cusio Ossola e Novara, di cui una interprovinciale;
  6. una per Vercelli;
  7. una per Asti;

visto l'articolo 34, comma 1, della l.r. 19/2008, ai sensi del quale in fase di prima applicazione dell'articolo 3 della l.r. 16/1999, la deliberazione di riordino deve essere assunta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, previa verifica della congruità dell'assetto territoriale complessivo;

preso atto del parere favorevole della Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali in merito alla presente deliberazione e al relativo allegato, espresso in data 17 ottobre 2008;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 64 – 9827 del 13 ottobre 2008 (Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, articolo 3 – Legge regionale 1 luglio 2008, n. 19, articolo 34. Riordino territoriale delle Comunità montane. Individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte. Proposta al Consiglio regionale) e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

rilevato che l'assetto territoriale degli enti montani di cui all'allegato A della l.r. 19/2008 vede la presenza, in quattordici comunità montane, di comuni non montani, di collina o di pianura, i quali hanno facoltà di presentare istanza di adesione ad una comunità montana, rispettando il principio di omogeneità territoriale;

ritenuto opportuno demandare la valutazione di tale istanza alle amministrazioni interessate, che deliberano al riguardo entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento;

dato atto che l'articolo 36, comma 3, della l.r. 19/2008, consente ai comuni già inclusi in comunità montana, in numero non inferiore a cinque, di deliberare di proporsi quale unione di comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, purchè ciò non pregiudichi l'omogeneità del territorio;

rilevato che, a tale titolo, è pervenuta un'unica istanza da parte dei comuni di Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo, che compongono la comunità montana Antigorio e Formazza di cui all'allegato A della l.r. 19/2008;

considerato che l'accoglimento di tale proposta priverebbe i soli cittadini dei comuni suddetti della possibilità di accesso ai servizi essenziali, per il cui mantenimento la Regione investe consistenti risorse solo a favore degli utenti dei comuni in comunità montana;

considerato inoltre che la mancata inclusione di tali comuni nel sistema delle comunità montane escluderebbe gli operatori economici dalla zona dal circuito delle iniziative comunitarie riservate agli enti montani, pregiudicandone lo sviluppo;

ritenuto pertanto di non accogliere la proposta in questione, anche in ragione della sua unicità a fronte della facoltà offerta dalla norma a tutti i comuni in comunità montana, in quanto il suo accoglimento pregiudicherebbe l'equilibrio dell'assetto territoriale complessivo, determinando delle disparità di opportunità a carico dei cittadini e degli operatori economici di un'unica zona della Regione;

ritenuto di valutare eventuali istanze di singoli comuni, volte all'inserimento in una comunità montana limitrofa rispetto a quella di appartenenza sulla base dell'allegato 1, acquisito il parere delle comunità montane interessate, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. che i singoli comuni istanti non corrispondano, nel complesso, ad uno degli enti montani di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008;
  2. che la variazione territoriale richiesta non determini, a carico delle comunità montane interessate, uno scostamento della quota altimetrica media tale da condurla a quote inferiori ai settecentocinquanta metri sul livello del mare;
  3. che le istanze comunali, singolarmente o complessivamente considerate, non determinino significative alterazioni dell'impianto dei nuovi assetti territoriali così come definiti nell'allegato 1;

acquisito il parere favorevole della terza commissione consiliare permanente e dell'ottava commissione consiliare permanente, che si sono espresse in data 29 ottobre 2008

delibera

− di individuare nel numero di ventidue le zone omogenee della Regione Piemonte in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), nel testo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 19, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

− di procedere, su proposta della Giunta regionale, alle eventuali integrazioni delle zone omogenee di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione con l'inclusione di comuni non montani, di pianura o di collina, nel rispetto del principio di omogeneità territoriale;

– di procedere alle eventuali modifiche dell'allegato 1, a seguito di una valutazione positiva delle deliberazioni comunali pervenute concernenti l'inserimento in una comunità montana limitrofa rispetto a quella di appartenenza sulla base dell'allegato 1, acquisito il parere delle comunità montane interessate, ricorrendo congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. che i singoli comuni istanti con corrispondano, nel complesso, ad uno degli enti montani di cui all'allegato A alla l.r. 19/2008;
  2. che la variazione territoriale richiesta non determini, a carico delle comunità montane interessate, uno scostamento della quota altimetrica media tale da condurla a quote inferiori ai settecentocinquanta metri sul livello del mare;
  3. che le istanze comunali, singolarmente o complessivamente considerate, non determinino significative alterazioni dell'impianto dei nuovi assetti territoriali così come definiti nell'allegato 1.
Allegato