Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n.
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Codice DA1409
D.D. 26 agosto 2008, n. 1859
LR n. 40/1998 − Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Diveria in localita' Iselle in comune di Trasquera (VB).Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della LR n. 40/1998.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di ritenere che il progetto dei lavori di "sistemazione idrogeologica del torrente Diveria in località Iselle" in comune di Trasquera (VB), presentato dal Comune di Trasquera (VB), con sede in Trasquera in Via Municipio n. 2, sia escluso dalla Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della LR 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento, di seguito così elencate:
- le soglie previste dovranno essere realizzate con blocchi da cava di grandi dimensione e regolari, posizionati in modo tale da non lasciare spazi e cavità di grossa entità;
- dovrà essere correttamente quantificata la quantità del materiale d'alveo movimentato e pertanto dovranno essere dettagliate le nuove sezioni trasversali di progetto, con l'indicazione dei volumi di scavo e riporto;
- dovrà essere prevista nella progettazione definitiva, la sistemazione degli scalzamenti delle soglie a seguito della piena torrentizia del 28 e 29 maggio 2008;
- dovrà essere presentata specifica domanda di concessione ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R/2004 per la regolarizzazione ed adeguamento del guado a servizio dell'attività artigianale ubicata in sponda destra;
- Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Diveria, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.
- Prima dell'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia del Verbano−Cusio−Ossola e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.
- L'articolo 12 della l.r. 37/2006 dispone che i progetti relativi alla realizzazione, alla manutenzione straordinaria e alla ristrutturazione di opere trasversali che costituiscono un ostacolo agli spostamenti della fauna ittica prevedano, quale intervento di mitigazione, la costruzione di idonee scale di risalita per i pesci. Nell'ambito del lotto di valle, la progettazione definitiva ed esecutiva del sistema di briglia e di controbriglia dovrà quindi essere sviluppata in modo da non costituire un ostacolo agli spostamenti della fauna ittica presente. In particolare il proponente dovrà valutare, anche in relazione alla dinamica del corso d'acqua, la possibilità di realizzare un sistema semi−naturale a bacini successivi attraverso il posizionamento di massi sporgenti in modo tale da creare dei dislivelli con altezza non superiore ai 20 − 30 cm e dovrà trovare idonea copertura finanziaria in modo da consentirne la realizzazione in concomitanza con l'esecuzione degli interventi previsti in progetto. Al fine di renderne massima l'efficienza, il proponente potrà concordare le modalità realizzative e la definizione dei criteri costruttivi di tale struttura con le Direzioni regionali Agricoltura e Ambiente, che dovranno essere invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi di approvazione del progetto definitivo.
- Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d'acqua e da concentrare il più possibile i tempi delle operazioni in alveo. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza di materiale lapideo di pezzatura significativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario.
- I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse.
- Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
- Fermo restando le prioritarie esigenze di stabilità strutturale e sicurezza idraulica, dovrà essere prevista una distribuzione del materiale litoide tale da mantenere o ripristinare punti di irregolarità del fondo e residue aree di naturalità del corso d'acqua nel tratto in esame;
- Nei punti oggetto di disalveo e nella realizzazione delle scogliere i nuovi profili dovranno essere realizzati utilizzando il più possibile materiale esistente in loco o comunque coerente, anche da un punto di vista litologico, con le attuali rocce presenti in alveo; è preferibile che la cementazione dei massi sia del tipo "non a vista";
- Le attività di escavazione e rimodellamento in alveo dovranno essere nel più breve arco temporale possibile, in periodo di asciutta o di magra. Sarà comunque cura del proponente assicurarsi che le riprofilature d'alveo siano effettuate in modo tale da limitare il più possibile l'intorbidimento delle acque e da non interrompere del tutto la continuità ecologico−funzionale del corso d'acqua attraverso, ad esempio, la diversione temporanea delle acque o la loro canalizzazione in savanelle, qualora sia presente un flusso idrico persistente;
- Le attività di manutenzione, rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere, così come il lavaggio delle betoniere ed il deposito temporaneo dei prodotti chimici in uso al cantiere dovranno essere svolti esternamente all'alveo (almeno 30 m) , in un luogo dedicato e opportunamente impermeabilizzato.
- Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità.
- Il rischio di contaminazione chimica di acque superficiali e sotterraneee, suolo e sottosuolo dovrà essere controllato, mediante l'utilizzo, in caso di evento accidentale, di materiali assorbenti, che devono essere disponibili per un intervento rapido e tempestivo.
- L'eventuale contatto tra l'acqua e le colate di calcestruzzo dovrà essere evitato per almeno 48 ore con temperatura atmosferica sopra lo zero e per almeno 72 ore se è sotto lo zero, poiché il cemento liquido è alcalino e fortemente tossico per gli organismi acquatici; le zone di lavoro devono essere isolate dall'alveo. E' necessario inoltre monitorare frequentemente il PH a valle degli interventi, intervenendo se cambia di più di una unità o se esce dal range di 6−9 unità.
- Non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l'ambiente, se non in condizioni di sicurezza.
- Dovrà essere garantita la percorribilità fluviale, mediante la posa di massi sporgenti in corrispondenza dei dislivelli determinati dalle esistenti briglie. Le rampe di risalita dovranno essere opportunamente posizionate al fine di essere interessate da deflusso superficiale anche in condizioni di magra.
- dovranno essere ripristinate le aree e la morfologia alterate dai lavori, al fine di consentire, almeno in parte, la rinaturizzazione del sito ed il suo inserimento nel circostante contesto paesaggistico.
- Dovrà essere presentata istanza di autorizzazione in deroga qualora l'attività di cantiere dovesse costituire impatto sul clima acustico superiore a 70 dB.
Si ritiene necessario che al Dipartimento ARPA territorialmente competente sia comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
Si ritiene opportuno che il Direttore dei lavori, per le rispettive competenze, trasmetta all'ARPA Piemonte, Dipartimento del VCO, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente determinazione.
Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della LR 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.
Il Direttore regionale
Giovanni Ercole