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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 47

Codice DA1410
D.D. 17 luglio 2008, n. 1588

Pos10/ver/2008 L.R. n. 40/1998 − Fase di verifica della procedura di VIA il progetto "Sistemazione idraulica Torrente Chiebbia, opere trasversali e longitudinali e cassa di laminazione a Valdengo, Vigliano Biellese" presentato dal Comune di Vigliano Biellese (BI). Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di non sottoporre il progetto "Sistemazione idraulica Torrente Chiebbia, opere trasversali e longitudinali e cassa di laminazione a Valdengo, Vigliano Biellese" presentato dal Comune di Vigliano Biellese, alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento:

Aspetti relativi alla fase di redazione del progetto definitivo/esecutivo

− per quanto riguarda il movimento terra è necessario sapere le destinazioni finali;

− si prende atto così come dichiarato dal progettista in sede di Conferenza dei Servizi, che l'accesso alle aree di cantiere avverrà tramite la pubblica viabilità e che non sono previste aree di stoccaggio temporanee in quanto non necessarie;

− che sia ottemperate le misure di mitigazione ambientale contenute nella Relazione Ambientale allegata al progetto presentato;

− Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Chiebbia, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidimento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

− Prima dell'esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna eventualmente presente. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Biella e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.

− Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Chiebbia attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le tempistiche delle deviazioni del corso d'acqua e dei lavori in alveo.

− Per un miglior inserimento ambientale delle opere in progetto, dovrà essere previsto l'inerbimento della scarpata di raccordo tra la testa delle difese spondali e il piano campagna.

− I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori (inerbimenti, eventuale messa a dimora di specie arboree ed arbustive) e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite.

Aspetti relativi alla fase di cantiere ed all'esecuzione dei lavori

− Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (es. irregolarità planimetriche del fondo, presenza di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario.

− Inoltre a lavori ultimati i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto concerne gli interventi di demolizione si dovrà rispettare la normativa vigente in materia di rifiuti.

− Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuati monitoraggi acustici in prossimità della casa di riposo.

− Sotto l'aspetto ittico bisognerà far riferimento al Piano Ittico Provinciale.

− La prevista pulizia dell'alveo contemplata dal progetto dovrà per quanto possibile mantenere lo stato vegetativo presente effettuando solo un taglio selettivo delle essenze arboree arbustive interferenti con i lavori.

2. di stabilire che il soggetto proponente prima dell'inizio dei lavori dovrà richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell'opera (autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/2004 − vincolo paesaggistico, autorizzazione di cui alla L.R. 45/89 − vincolo idrogeologico, permesso di costruire, ecc.);

3. di richiamare tutte le condizioni contenute nei contributi pervenuti dai soggetti interessati, non espressamente ed esplicitamente richiamati ed in particolare:

− Direzione Agricoltura, nota prot. n. 17718/DA1110 del 14/07/2008;

− Arpa, dipartimento di Biella con nota Prot. N. 81465 del 10/07/2008;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/11/1971 n. 199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile

Andrea Tealdi