Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n.
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Codice DA1408
D.D. 25 giugno 2008, n. 1337
Autorizzazione Idraulica − pratica n. 2116 −RFI − Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino−Unita' Territoriale Torino Linee Nord Est − lavori relativi alla realizzazione di sondaggi alle fondazioni del ponte ferroviario della linea Novara−Biella sul torrente Rovasenda in Comune di Rovasenda.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società RFI ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
- i lavori potranno essere realizzati solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
- i lavori devono essere realizzati come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/08/2008. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, la data precisa d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, la società RFI dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente a quanto autorizzato;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la società RFI, in virtù dei disposti della Deliberazione della Giunta Provinciale di Vercelli n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/06 n. 37, art. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di leggi.
Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del regolamento regionale in data 6/12/2004, n. 14/R.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.
Il Dirigente responsabile
Roberto Crivelli