Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 47

Codice DA1420
D.D. 21 luglio 2008, n. 1607

Legge regionale 4.9.1979 n.57 art.14 − Ditta Comune di Trarego Viggiona − Comune di Trarego Viggiona (VB) − Localita' "Monte Spalavera − Cima d'Alpe − Versante Nord Monte Spalavera − II lotto" − Tipo d'intervento: taglio piante di alto fusto.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art.14 della legge regionale 4 settembre 1979, n.57, il taglio a scelta di n.537 piante di alto fusto di cui n.487 Faggi, n.39 Abeti rossi, n.1 Abete bianco e n.10 Betulle, radicate in Comune di Trarego Viggiona (VB) Località "Monte Spalavera − Cima d'Alpe − Versante Nord Monte Spalavera − II^ lotto", sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n.15 mappale n.42 (parte) di proprietà del Comune di Trarego Viggiona.

L'utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. il taglio dovrà interessare le piante d'alto fusto nonché i polloni della componente agamica, contrassegnati secondo le modalità evidenziate nella relazione tecnica, rispettando il piedilista dei soggetti da asportarsi;
  2. l'utilizzazione dovrà essere condotta secondo le modalità di lavorazione stabilite nel progetto di taglio, fermo restando il rispetto delle norme tecniche e selvicolturali dettate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale attualmente vigenti in provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola ed in osservanza delle condizioni generali e speciali contenute nel capitolato d'oneri, facente parte integrante del progetto;
  3. le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere condotte con cura, allo scopo di evitare danni alla rinnovazione presente e alle piante che rimarranno a dotazione del bosco;
  4. per prevenire eventuali incendi boschivi, tutta la ramaglia ed i residui della lavorazione, per quanto possibile, dovranno essere allontanati dalla superficie di intervento; in alternativa, potranno essere accumulati in piccole cataste negli spazi vuoti e improduttivi del popolamento, comunque lontano da strade e da corsi d'acqua, secondo le modalità di lavorazione indicate nella relazione tecnica (pg.11);
  5. le operazioni di taglio ed esbosco del materiale legnoso dovranno essere portate a termine entro 2 (due) anni dalla data del verbale di consegna del lotto (capitolato d'oneri, art.17);
  6. dovranno essere rispettate eventuali disposizioni dettate dal personale di vigilanza del Corpo Forestale dello Stato, impartite in corso d'opera.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Avvero alla presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente Determinazione, saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile

Vito Debrando