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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2008

Codice DA0826
D.D. 6 novembre 2008, n. 430

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2008.

La legge 5 agosto 1978, n. 457 ad oggetto: "Norme per l'edilizia residenziale" attribuisce alle Regioni la competenza a definire i costi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) dell'art. 3, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale, con decreto del 5 agosto 1994 ha determinato i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29−42602 del 23 gennaio 1995 ad oggetto:"Limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata e di Edilizia Residenziale Agevolata − Legge 5 agosto 1978, n. 457 − D.M. 5 agosto 1994" ha approvato i nuovi limiti di costo per l'edilizia residenziale pubblica. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con la D.G.R. n. 9−29499 del 1 marzo 2000.

L'art. 8 dell'allegato "A" alla citata D.G.R. n. 29−42602 del 23 gennaio 1995 prevede, tra l'altro, la possibilità di aggiornare annualmente i limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno di ciascun anno rispetto a quello dell'anno precedente.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente oggetto: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" prevede, tra le funzioni conferite dal titolo III, Capo II, Sezione III − Edilizia residenziale pubblica, art. 60, quelle relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore (primo comma, lettera a).

La legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, avente oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')" al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera j), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: "la definizione dei criteri in ordine ai massimali di costo e ai requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e la determinazione dei limiti di costo".

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29−11458 del 23 dicembre 2003 ha, tra l'altro, demandato ad apposito provvedimento dirigenziale l'aggiornamento dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica; conseguentemente con le determinazioni dirigenziali n. 202 del 15 novembre 2004 e n. 189 del 8 novembre 2005 sono stati approvati gli ulteriori aggiornamenti rispettivamente per il periodo giugno 2003/giugno 2004 e per il periodo giugno 2004/giugno 2005.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 57−4948 del 18 dicembre 2006 ha approvato il nuovo aggiornamento dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata per il periodo giugno 2005/giugno 2006; con il citato provvedimento sono stati inoltre stabiliti i limiti massimi di costo per gli interventi afferenti il "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Successivamente la Giunta Regionale con la deliberazione n. 10−5298 del 19 febbraio 2007 ha integrato i limiti massimi di costo del "Programma Casa", prevedendo anche la tipologia del recupero edilizio con acquisto dell'edificio. La Giunta Regionale con le richiamate deliberazioni del 18 dicembre 2006 e del 19 febbraio 2007, in analogia a quanto assunto con la D.G.R. n. 29−11458 del 23 dicembre 2003, ha altresì demandato ad apposita determinazione dirigenziale l'aggiornamento degli ulteriori limiti massimi di costo stabiliti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica a seguito della variazione dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale successivamente intervenuta. Conseguentemente con la determinazione dirigenziale n. 121 del 30 novembre 2007 è stato approvato per l'edilizia residenziale pubblica l'ulteriore aggiornamento per il periodo giugno 2006/giugno 2007.

Riscontrato che:

− la variazione fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008, al primo decimale, risulta essere pari al + 4,6%, e che tale variazione è determinata sulla base degli indici registrati rispettivamente al mese di giugno 2007, pari a 127,1, ed al mese di giugno 2008, pari a 133,00;

Ritenuto opportuno:

− aggiornare i massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008;

− aggiornare i massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008;

− aggiornare il costo di acquisizione degli immobili da recuperare per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008, ciò in quanto il medesimo concorre a determinare il costo totale dell'intervento (C.T.R.).

− aggiornare i massimali di costo degli interventi finanziati in attuazione dei bandi approvati con le D.G.R. n. 82−10248 del 1 agosto 2003 e n. 24−9188 del 14 luglio 2008 (legge 8 febbraio 2001, n. 21 − Contratti di Quartiere II e Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008;

− aggiornare, per il Comune di Torino e l'A.T.C. di Torino, i limiti massimi di costo per l'acquisto degli alloggi e dei box auto di pertinenza catastale intervenuto dopo il 30 giugno 2008 sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008;

− aggiornare i massimali di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati con il "Programma Casa:10.000 alloggi entro il 2012" sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

− vista la legge 5.8.1978, n. 457 e s.m.i.;

− viste le D.G.R. n. 29−42602 del 23.1.1995 e n. 9−29499 del 1.3.2000;

− visto il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112;

− vista la legge regionale 15.3.2001, n. 5;

− vista la determinazione dirigenziale n. 121 del 30.11.2007;

− visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

− visto l'art. 17 della legge regionale 28.7.2008, n. 23.

determina

1) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008, così come indicato sull'allegato "A" alla presente determinazione.

Nell'allegato "A" sono altresì riportati i limiti di costo vigenti per gli interventi finanziati con la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 31 (FIP 1999);

2) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008, così come indicato sull'allegato "B" alla presente determinazione;

3) di aggiornare, relativamente agli immobili da recuperare per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, il costo di acquisizione riferito a metro quadrato di superficie complessiva sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 e il mese di giugno 2008, così come indicato sull'allegato "B" alla presente determinazione;

4) di aggiornare, per gli interventi finanziati in attuazione dei bandi approvati con le D.G.R. n. 82−10248 del 1 agosto 2003 e n. 24−9188 del 14 luglio 2008 (legge 8 febbraio 2001, n. 21 − Contratti di Quartiere II e Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008, così come indicato sull'allegato "A" per l'edilizia residenziale pubblica agevolata e sull'allegato "B" per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata alla presente determinazione;

5) di aggiornare, per il Comune di Torino e per l'A.T.C. di Torino, il limite massimo del costo di acquisto degli alloggi immediatamente assegnabili sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008. Il nuovo limite massimo del costo di acquisto degli alloggi, al quale fare riferimento per le acquisizioni intervenute dopo il 30 giugno 2008 è pari ad € 1.937,00 al mq. di superficie commerciale; parimenti il limite massimo del costo di acquisto dei box auto di pertinenza catastale dell'alloggio è aggiornato in € 789,00 al mq. di superficie utile. Tali massimali di costo sono altresì riportati nell'allegato "B" alla presente determinazione;

6) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica attuati ai sensi del "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012", i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2007 ed il mese di giugno 2008, così come indicato sull'allegato "C" alla presente determinazione.

Gli allegati "A", "B" e "C" fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente responsabile

Giuseppina Franzo

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