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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2008

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale n. 2945 del 03.10.2008 − Giudizi di Compatibilità Ambientale (ex art. 12 e ss. L.R. 40/98 e s.m.i) e di Valutazione di Incidenza (ex D.P.C.R. 16/R/2001) Positivi, con rilascio delle autorizzazioni richieste dalla ditta "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A." per la realizzazione e l'esercizio di Impianti Idroelettrici sul torrente Sessera.

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

(omissis)

  1. di richiamare nel presente provvedimento i positivi giudizi di compatibilità ambientale e di Valutazione di Incidenza per opere interferenti con le esigenze di conservazione dei S.I.C., già contestualmente espressi nella precedente Determinazione Dirigenziale n. 4430 del 28.12.2007 (provvedimento interlocutorio) circa il progetto denominato: "Impianti idroelettrici sul Torrente Sessera in Alta Valsessera in Comune di Bioglio (BI)", localizzato nei Comuni di Bioglio, Mosso, Tavigliano, Valle Mosso e Veglio, presentato dal "Lanificio Ermenegildo Zegna & F." S.p.A. − Trivero, in quanto:

(omissis).

3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ex D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 − art. 12, ed integra le seguenti autorizzazioni, concessioni od atti equipollenti:

4. Di dare atto che la presente autorizzazione al progetto dell'opera denominata: "Impianti idroelettrici sul Torrente Sessera in Alta Valsessera in Comune di Bioglio (BI)" riconosce alla realizzanda opera i requisiti di cui al citato D. Lgs. 387/03, e pertanto, in virtù del comma 3 dell'art. 12 del citato D. Lgs. 387/2003, l'opera riveste la qualifica di "opera di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente".

5. Di approvare e contestualmente adottare, col presente provvedimento, il disciplinare di concessione sottoscritto in data 9 luglio 2008 dal Sig. Ferraris dott. Franco, in qualità di Amministratore Delegato del "Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli" S.p.A − relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale − in qualità di Allegato "A" − e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Si sottolinea che l'inosservanza del Disciplinare in parola comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

(omissis)

7. Di assentire ai sensi dell'art. 2 − comma 1 e dell'art. 26 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua al "Lanificio Ermenegildo Zegna e Figli" S.p.A (omissis) − la concessione per poter derivare una quantità d'acqua in misura non superiore a litri al secondo massimi 1.600 e medi 506, cui corrisponde un volume annuo di prelievo di metri cubi 14.688.000 − dai torrenti Sessera ed Artignaga nei Comuni di Bioglio e di Mosso, da utilizzare ad uso Energetico (produzione di una potenza nominale cumulativa di kW 1.081,12 di energia elettrica, a mezzo di due centraline ad acqua fluente in cascata).

8. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 − lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 nº 10/R, per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone… (omissis)…. il canone demaniale sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 gennaio di ogni anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(omissis).

16. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale ed il giudizio di Valutazione di Incidenza positivi di cui al punto n. 1 del presente dispositivo, nonché il rilascio delle autorizzazioni individuate al punto n. 3 del presente dispositivo siano condizionati al rispetto delle prescrizioni individuate nel Disciplinare di Concessione di derivazione di acque pubbliche di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento ed alle rimanenti prescrizioni elencate all'Allegato "B" al presente provvedimento.

(omissis)

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso (omissis)

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Giorgio Saracco

Allegati (omissis)

Estratto del Disciplinare n. 1.972 di Rep. in data 9 luglio 2008

Art. 16 − Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Sessera e del torrente Artignaga, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. (omissis).

Biella, 4 novembre 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche:

Marco Pozzato