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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2008

ANNUNCI LEGALI



Comune di Premosello Chiovenda (Verbano Cusio Ossola)

Accordo di programma tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Premosello−Chiovenda per la realizzazione delle opere di sistemazione della strada provinciale n.13 di Colloro

L'anno 2008, il giorno 23 settembre, presso la sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell'Industria n. 25 − Verbania

tra

la Provincia del Verbano Cusio Ossola, rappresentata da Paolo Ravaioli, in qualità di Presidente pro−tempore, domiciliato per la carica in Via dell'Industria n. 25 − Verbania

e

il Comune di Premosello−Chiovenda, rappresentato da Giuseppe Monti, in qualità di Sindaco pro−tempore, domiciliato per la carica in Via Milano, n. 12 − Premosello−Chiovenda

premesso che

(Omissis)

tutto ciņ premesso e considerato

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Accordo di Programma:

Art. 1 − Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo anche gli atti amministrativi, progettuali esistenti a tale data ed urbanistici ad esso allegati.

Art. 2 − Oggetto dell'accordo di programma.

L'Accordo di Programma, nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l'intesa e ai fini del perseguimento dell'obiettivo di risolvere la problematica della messa in sicurezza di alcuni nodi critici della viabilità provinciale, promuove la realizzazione della sistemazione della Strada Provinciale n. 135 di Colloro mediante una serie di idonei interventi, meglio descritti nello Studio di fattibilità redatto dall'Arch. Giovanna Falciola e Falciola Ing. Franco di Domodossola (Allegato A).

Il presente Accordo di Programma, definisce, gli adempimenti posti a capo di ciascun soggetto che partecipa all'attuazione del programma al fine di consentire la coordinata realizzazione degli interventi.

Art. 3 − Approvazione dell'accordo di programma.

Il Comune di Premosello−Chiovenda attesta che gli interventi derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo non comportano variazioni urbanistiche strutturali.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, comma 4, l'accordo di programma è approvato con atto del Sindaco del Comune di Premosello− Chiovenda ed è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Art. 4 − Piano finanziario e cronoprogramma degli interventi.

Il piano finanziario, indica:

a) i costi previsti per l'esecuzione di interventi pubblici;

b) ammontare e provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici (Comune di Premosello−Chiovenda, Provincia del Verbano Cusio Ossola);

Il cronoprogramma delle opere da realizzarsi da parte dei diversi soggetti, è articolato secondo le fasi di progettazione, affidamento, inizio lavori, fine lavori, collaudo.

Art.5 − Iimpegni dei soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma.

Con il presente Accordo di Programma

1) il Comune di Premosello−Chiovenda si impegna a:

  1. redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento ed a trasmettere alla Provincia i progetti ed i quadri economici approvati;
  2. procedere all'aggiudicazione delle opere a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte della Provincia e della disponibilità delle aree soggette ad esproprio;
  3. cofinanziare la realizzazione dell'opera con l'importo pari a € 70.000,00 e per eventuali somme aggiuntive ed eccedenti la somma che erogherà la Provincia;
  4. curare tutte le fasi fino alla direzione lavori, i rapporti con le imprese esecutrici, collaudo;
  5. effettuare le necessarie liquidazioni;
  6. eseguire le opere di sistemazione della strada provinciale 135 di Colloro, come meglio descritte nello Studio di Fattibilità descritto in premessa (Allegato A), entro i termini di legge ed in conformità di tutta la normativa vigente in materia di Opere Pubbliche, nei tempi previsti necessari all'esecuzione dell'opera e terminare entro e non oltre il 31/12/2010 come previsto nella Convenzione relativa all'attuazione della seconda fase dell'accordo Regione−Provincia;
  7. trasmettere alla Provincia copia della documentazione attestante l'affidamento dei lavori e dell'approvazione della contabilità finale ai fini della liquidazione del contributo;
  8. organizzare il cantiere al fine di garantire il collegamento alla frazione di Colloro evitando al minimo gli eventuali disagi per il transito veicolare;
  9. consegnare alla Provincia del Verbano−Cusio−Ossola l'opera collaudata ed eseguita a regola d'arte;
  10. acquisire al demanio comunale, successivamente al collaudo delle opere di sistemazione di cui all'art. 2 del presente accordo, la Strada Provinciale 135 di Colloro, nel tratto dal Km. 0+000 al Km.1+400 circa, sino alla località Cungiolo, in corrispondenza con l'incrocio con la mulattiera per Colloro e dal Km. 3+400 circa, in corrispondenza della strada interpoderale dei Ronchi, sino al Km. 4+040, termine della S.P.135 di Colloro, tratti che attraversano il centro abitato; l'acquisizione dell'intero tracciato avverrà a seguito della realizzazione degli interventi di cui al successivo punto 2 lettera e);
  11. di impegnarsi ad effettuare la manutenzione ordinaria, anche nel tratto non oggetto di cessione al demanio comunale, con il riconoscimento di un contributo da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola, da quantificare con le modalità già seguite dalla Provincia per altri tracciati provinciali di caratteristiche analoghe;

2) la Provincia del Verbano Cusio Ossola si impegna a:

  1. cofinanziare l'opera per l'importo di € 600.000,00 prelevando la somma dal finanziamento regionale di cui all'accordo regione−provincia e della convenzione attuativa relativa alla seconda fase sottoscritta il 29/11/2006;
  2. erogare il cofinanziamento al Comune di Premosello−Chiovenda, in qualità di stazione appaltante, il 10% alla stipula del presente atto, il 60% al momento dell'affidamento all'impresa che eseguirà le opere ed il 30% all'approvazione della contabilità finale e collaudo;
  3. rilasciare formale autorizzazione al momento dell'effettivo inizio dei lavori ivi compresa l'occupazione del demanio provinciale necessario per eseguire le opere;
  4. emettere ordinanza per la regolazione del transito veicolare durante l'esecuzione dei lavori, su precisa indicazione del Comune di Premosello−Chiovenda;
  5. di impegnarsi a concordare con l'Amministrazione Comunale un programma di interventi di ulteriore adeguamento del tratto non oggetto di trasferimento, alla realizzazione del quale verrà operato il declassamento di tale tracciato stradale, con la compartecipazione del Comune o di altri Enti, da quantificare in base alle risorse finanziarie disponibili degli stessi;
  6. di impegnarsi a corrispondere al Comune un contributo annuo per la manutenzione ordinaria dell'intero tracciato stradale, con le modalità previste al precedente punto 1, lett. k).

Art. 6 − Collegio di vigilanza e attività di controllo.

Ai sensi dell'art. 34, comma 7º, del D.lgs. n. 267/2000, viene istituito un Collegio di Vigilanza composto dai rappresentanti individuati dalle Amministrazioni firmatarie presieduto dal Sindaco di Premosello− Chiovenda.

Art. 7 − Sanzioni per inadempimento.

Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti

attuatori o degli Enti firmatari dell'accordo provvede a:

a) contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;

c) dichiarare l'eventuale decadenza del programma.

Art. 8 − Controversie.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta agli Organi competenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 9 − Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata.

Il previsto Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

La durata del presente Accordo di Programma allegato è stabilita in anni tre che decorrono dalla predetta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento del Sindaco del Comune di Premosello−Chiovenda e del relativo Accordo di Programma.

Giuseppe Monti

Sindaco del Comune di Premosello−Chiovenda

Paolo Ravaioli

Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola