Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Comune di Premosello Chiovenda (Verbano Cusio Ossola)
Accordo di programma tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Premosello−Chiovenda per la realizzazione delle opere di sistemazione della strada provinciale n.13 di Colloro
L'anno 2008, il giorno 23 settembre, presso la sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell'Industria n. 25 − Verbania
tra
la Provincia del Verbano Cusio Ossola, rappresentata da Paolo Ravaioli, in qualità di Presidente pro−tempore, domiciliato per la carica in Via dell'Industria n. 25 − Verbania
e
il Comune di Premosello−Chiovenda, rappresentato da Giuseppe Monti, in qualità di Sindaco pro−tempore, domiciliato per la carica in Via Milano, n. 12 − Premosello−Chiovenda
premesso che
(Omissis)
tutto ciņ premesso e considerato
si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Accordo di Programma:
Art. 1 − Premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo anche gli atti amministrativi, progettuali esistenti a tale data ed urbanistici ad esso allegati.
Art. 2 − Oggetto dell'accordo di programma.
L'Accordo di Programma, nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l'intesa e ai fini del perseguimento dell'obiettivo di risolvere la problematica della messa in sicurezza di alcuni nodi critici della viabilità provinciale, promuove la realizzazione della sistemazione della Strada Provinciale n. 135 di Colloro mediante una serie di idonei interventi, meglio descritti nello Studio di fattibilità redatto dall'Arch. Giovanna Falciola e Falciola Ing. Franco di Domodossola (Allegato A).
Il presente Accordo di Programma, definisce, gli adempimenti posti a capo di ciascun soggetto che partecipa all'attuazione del programma al fine di consentire la coordinata realizzazione degli interventi.
Art. 3 − Approvazione dell'accordo di programma.
Il Comune di Premosello−Chiovenda attesta che gli interventi derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo non comportano variazioni urbanistiche strutturali.
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, comma 4, l'accordo di programma è approvato con atto del Sindaco del Comune di Premosello− Chiovenda ed è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.
Art. 4 − Piano finanziario e cronoprogramma degli interventi.
Il piano finanziario, indica:
a) i costi previsti per l'esecuzione di interventi pubblici;
b) ammontare e provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici (Comune di Premosello−Chiovenda, Provincia del Verbano Cusio Ossola);
Il cronoprogramma delle opere da realizzarsi da parte dei diversi soggetti, è articolato secondo le fasi di progettazione, affidamento, inizio lavori, fine lavori, collaudo.
Art.5 − Iimpegni dei soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma.
Con il presente Accordo di Programma
1) il Comune di Premosello−Chiovenda si impegna a:
2) la Provincia del Verbano Cusio Ossola si impegna a:
Art. 6 − Collegio di vigilanza e attività di controllo.
Ai sensi dell'art. 34, comma 7º, del D.lgs. n. 267/2000, viene istituito un Collegio di Vigilanza composto dai rappresentanti individuati dalle Amministrazioni firmatarie presieduto dal Sindaco di Premosello− Chiovenda.
Art. 7 − Sanzioni per inadempimento.
Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti
attuatori o degli Enti firmatari dell'accordo provvede a:
a) contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
b) disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
c) dichiarare l'eventuale decadenza del programma.
Art. 8 − Controversie.
Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta agli Organi competenti previsti dalla vigente normativa.
Art. 9 − Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata.
Il previsto Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.
La durata del presente Accordo di Programma allegato è stabilita in anni tre che decorrono dalla predetta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento del Sindaco del Comune di Premosello−Chiovenda e del relativo Accordo di Programma.
Giuseppe Monti
Sindaco del Comune di Premosello−Chiovenda
Paolo Ravaioli
Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola