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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46
DA1403
D.D. 14 luglio 2008, n. 1542
R.D.
523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 23/08 per la realizzazione di
una soglia in massi intasati con cls, prevista in prossimità del nuovo
ponte con impalcato in legno, sul torrente Chisone in Comune di
Pragelato (TO). Richiedente: Agenzia Torino 2006
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di
autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Agenzia Torino 2006, con sede in
via Po n. 1 - 10124 Torino, (omissis) ad eseguire l’opera in oggetto,
nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e
illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si
restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e
subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1.
nessuna variazione all’intervento progettato potrà essere introdotta
senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2.
i massi costituenti la soglia dovranno essere posizionati in modo da
offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere
prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava; dovranno
essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare;
dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0
q.li;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo
dovrà essere usato per la colmatura di depressioni in alveo o di
sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi,
mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature
esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
4. le sponde, le
eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso d’acqua;
6.
la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il
termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati
dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali
sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena,
condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta
salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto
autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei
lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il
committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di
lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico
incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il
committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori
attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto
approvato;
8. l’autorizzazione si intende accordata con
l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla
stabilità del manufatto in relazione al variabile regime idraulico del
corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di
fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo
del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona
d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che
saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9.
il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle
sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del
manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il
regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo
Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a
cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all’opera autorizzata,
o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel
caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua
o che l’opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in
relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
11.
l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale
responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà
l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni
da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni
pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della
presente autorizzazione.
Il soggetto autorizzato, prima
dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione
necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime
demaniale per la realizzazione dell’opera.
Avverso
la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60
giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le
rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi
Codice